Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.268 del 13-11-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1992; Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1992, n. 48; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Sassari; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche' riconosciute le esigenze di specificita' professionale, disponibilita' di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Sono apportate le seguenti modifiche al testo relativo al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico: Il punto 1.6: "Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della struttura didattica provvede la facolta' di medicina e chirurgia" e' da cassare. Il secondo comma del punto 1.5 diventa il punto 1.6. Al punto 1.7 alla frase "sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno di diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado" e' da aggiungere "di durata quinquennale". Nel punto 1.1 l'insegnamento di "statistica medica e informatica" e' cassato; viene sostituito dagli insegnamenti: "statistica medica", "informatica generale". Al punto 2.4 l'insegnamento di "informatica" e' sostituito da "informatica applicata". Nell'area 4 la parola "citopatogia" e' da intendersi "citopatologia". Al punto d5.1 il "corso integrato di citopatologia I" e' da intendersi "corso integrato di citopatologia". Al punto d5.2 il "corso integrato di citopatologia II" e' da intendersi "corso integrato di citopatologia". Al punto E) la parola "patologia" e' da intendersi "patologica". Al punto F) la parola "biotecnologica" e' da intendersi "biotecnologie". Al puto 3.3 la frase "detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi triennale, ha valore di esame di Stato" e' da cassare. Dopo il punto 3.3 e' da aggiungere il seguente punto 3.4: "Gli studi compiuti nel corso del diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facolta' di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del di- ploma di laurea. Il consiglio di facolta', con propria delibera, potra' ventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvato dal consiglio di facolta', tenuto conto, in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita' di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 7 ottobre 1992 Il rettore: PALMIERI