Integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 concernente determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92.(GU n.269 del 14-11-1992)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1562; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76 CEE; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991; Considerata la necessita' di apportare integrazione e rettifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992; Decreta: Alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992, in premessa citato, sono apportate le seguenti integrazioni: UNIVERSITA' DI NAPOLI Seconda facolta' di medicina e chirurgia Oncologia: Alla colonna D sono aggiunti due posti. Medicina nucleare: Alla colonna D sono aggiunti due posti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA