Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.269 del 14-11-1992)
Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar, con sede e stabilimento in Alghero (Sassari) per il periodo dal 20 marzo 1992 al 20 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di trentasette lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mac elettronica, con sede di Bricherasio (Torino), occupati presso lo stabilimento di Bricherasio (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 18 ore settimanali articolate in due turni con il seguente orario: dal lunedi' al giovedi': mattino dalle ore 8,30 alle ore 12; pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17; venerdi': mattino dalle ore 8 alle ore 12; pomeriggio dalle ore 13 alle ore 17, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 20 aprile 1992 al 19 aprile 1993. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla I.F.T.A.M. di Buia (Udine), occupati presso lo stabilimento di Buia (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore e 40 minuti settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella lege 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di sette lavoratori dipendenti dalla ditta Me.Crev. S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore massime settimanali per sette lavoratori, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di quaranta lavoratori dipendenti dalla soc. Rhibo-Ruggero Hilbe S.p.a. di Pianoro (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Radicofani (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore medie settimanali a 25 ore medie settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 7 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventidue dipendenti dalla S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese), occupati nelle unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 marzo 1993. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di sessantasette lavoratori dipendenti dalla Marchiol rag. Luciano & C. S.a.s. di Feletto Umberto (Udine), occupati presso lo stabilimento di Feletto Umberto (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a ore 30 settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 novembre 1991 al 22 novembre 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ottanta dipendenti dalla S.r.l. Laboratori Mediplast, occupati presso lo stabilimento di Ripalta Cremasca (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana) per cinquantotto lavoratori; e da venti ore settimanali a 10 ore settimanali per ventidue lavoratori gia' lavoranti a part-time, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di venti lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano), occupati presso lo stabilimento di Vittuone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 24 febbraio 1992 al 23 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventisei lavoratori - operai dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, occupati presso lo stabilimento di Concorezzo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 maggio 1993. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di centosessanta lavoratori occupati presso la S.p.a. Ave, con sede in Vestone (Brescia), stabilimento di Vestone (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, mensa aziendale, presso Siemens S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Marcianise (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 settembre 1990 al 31 agosto 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventiquattro lavoratori della S.p.a. Trattamenti termici Emiliana di Bazzano (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Bazzano (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per ventitre lavoratori e per un impiegato da 20 a 8 ore settimanali (quattro ore giornaliere per due giorni la settimana) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di quarantasei dipendenti dalla societa' Rhibo-Ruggero Hilbe, occupati presso lo stabilimento di Pianoro, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito la riduzione del normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e che si sviluppa nel seguente modo: un gruppo di ventisei lavoratori e' sospeso per cinque giorni lavorativi ogni nove settimane; un secondo gruppo di venti lavoratori e' sospeso per cinque giorni lavorativi ogni tre settimane, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di venti lavoratori dipendenti dalla ditta Fonti San Michele Amynvals S.a.s., occupati presso lo stabilimento di Vaie (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 31 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tardugno Ribon, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), per il periodo dal 12 maggio 1992 all'11 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Porcellana di Cislago, con sede in Bellusco (Milano) e stabilimento in Cislago (Varese), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.