MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.269 del 14-11-1992)

   Con  decreto  ministeriale  21  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar,
con sede e stabilimento in Alghero (Sassari) per il  periodo  dal  20
marzo 1992 al 20 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di  trentasette
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Mac  elettronica,  con sede di
Bricherasio (Torino), occupati presso lo stabilimento di  Bricherasio
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 18 ore settimanali articolate in due turni con il seguente orario:
    dal  lunedi'  al  giovedi':  mattino  dalle ore 8,30 alle ore 12;
pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17;
    venerdi': mattino dalle ore 8 alle ore 12; pomeriggio  dalle  ore
13  alle  ore  17,  e'  disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 20 aprile 1992 al 19 aprile
1993.
   Con  decreto  ministeriale  2  novembre  1992  in favore di sedici
lavoratori dipendenti dalla  I.F.T.A.M.  di  Buia  (Udine),  occupati
presso  lo  stabilimento  di  Buia  (Udine),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  26  ore  e  40  minuti
settimanali  e'  disposta  la  corresponsione  del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella lege 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  3  febbraio
1992 al 2 febbraio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  2  novembre  1992  in  favore di sette
lavoratori dipendenti dalla ditta Me.Crev. S.r.l., occupati presso lo
stabilimento di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore massime  settimanali  per  sette
lavoratori,   e'   disposta  la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo
1992 al 15 settembre 1992.
   Con decreto ministeriale 2 novembre 1992  in  favore  di  quaranta
lavoratori  dipendenti  dalla  soc.  Rhibo-Ruggero  Hilbe  S.p.a.  di
Pianoro (Bologna), occupati  presso  lo  stabilimento  di  Radicofani
(Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  medie  settimanali  a  25  ore  medie settimanali e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 7 ottobre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  2  novembre 1992 in favore di ventidue
dipendenti dalla S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella
(Varese), occupati nelle unita'  nazionali,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 marzo 1992 al  22  marzo
1993.
   Con   decreto   ministeriale   2   novembre   1992  in  favore  di
sessantasette lavoratori dipendenti dalla Marchiol rag. Luciano &  C.
S.a.s. di Feletto Umberto (Udine), occupati presso lo stabilimento di
Feletto  Umberto (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 a ore 30 settimanali e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 24 novembre 1991 al 22 novembre 1992.
   Con decreto ministeriale 2 novembre  1992  in  favore  di  ottanta
dipendenti  dalla  S.r.l.  Laboratori  Mediplast,  occupati presso lo
stabilimento di Ripalta Cremasca  (Torino),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore
settimanali  (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana)
per cinquantotto lavoratori; e da venti  ore  settimanali  a  10  ore
settimanali  per  ventidue  lavoratori gia' lavoranti a part-time, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo
1993.
   Con decreto ministeriale  2  novembre  1992  in  favore  di  venti
lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nastri Bodini, con sede
in Vittuone (Milano), occupati presso  lo  stabilimento  di  Vittuone
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 24 febbraio
1992 al 23 febbraio 1993.
   Con decreto ministeriale 2 novembre 1992  in  favore  di  ventisei
lavoratori  -  operai  dipendenti  dalla  S.p.a.  Industrie  Formenti
Italia, occupati presso lo stabilimento di Concorezzo (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20 ore
settimanali  e'  disposta  la  corresponsione  del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 maggio
1992 al 10 maggio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  2   novembre   1992   in   favore   di
centosessanta  lavoratori  occupati presso la S.p.a. Ave, con sede in
Vestone (Brescia), stabilimento di Vestone (Brescia), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36  ore  settimanali,
e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 dicembre
1991 al 29 dicembre 1992.
   Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore  di  ventisette
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pellegrini  centro  sud, mensa
aziendale, presso Siemens S.p.a., occupati presso lo stabilimento  di
Marcianise  (Caserta),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 1› settembre 1990 al 31 agosto 1992.
   Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventiquattro
lavoratori della  S.p.a.  Trattamenti  termici  Emiliana  di  Bazzano
(Bologna),  occupati presso lo stabilimento di Bazzano (Bologna), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20 ore
settimanali per ventitre lavoratori e per un impiegato da 20 a 8  ore
settimanali  (quattro ore giornaliere per due giorni la settimana) e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio
1992.
   Con  decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di quarantasei
dipendenti dalla societa' Rhibo-Ruggero  Hilbe,  occupati  presso  lo
stabilimento  di Pianoro, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito la riduzione del normale orario
di lavoro pari a 40 ore settimanali e che si  sviluppa  nel  seguente
modo:
    un  gruppo  di  ventisei  lavoratori e' sospeso per cinque giorni
lavorativi ogni nove settimane;
    un secondo gruppo di  venti  lavoratori  e'  sospeso  per  cinque
giorni  lavorativi  ogni tre settimane, e' disposta la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 ottobre 1992.
   Con decreto ministeriale  2  novembre  1992  in  favore  di  venti
lavoratori  dipendenti dalla ditta Fonti San Michele Amynvals S.a.s.,
occupati presso lo stabilimento di Vaie  (Torino),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  24  ore  settimanali  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  per  il  periodo  dal  6 aprile 1992 al 31
dicembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  2  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Tardugno
Ribon,  con  sede  e stabilimento in Segrate (Milano), per il periodo
dal 12 maggio 1992 all'11 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  2  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Porcellana
di  Cislago,  con sede in Bellusco (Milano) e stabilimento in Cislago
(Varese), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.