Integrazioni alla tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati per l'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni.(GU n.271 del 17-11-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, con il quale e' stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciale, arti e professioni; Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Confindustria con istanze del 17 agosto 1989 e del 3 agosto 1990 in merito all'opportunita' di integrare la tabella dei coefficienti di ammortamento in relazione a specifici settori di attivita'; Tenuto conto dell'istanza della Confederazione italiana dei trasporti, volta a promuovere l'inserimento nel gruppo XVIII, specie 6a, 7a, 8a e 9a della predetta tabella dei coefficienti di ammortamento di una voce, riguardante le autovetture, identica a quella prevista per le altre categorie di imprese; Tenuto conto della richiesta dell'associazione degli industriali della provincia di Macerata con la quale e' stata chiesta conferma che, come chiarito con la risoluzione n. 9/2010 del 14 novembre 1979, gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in poliuretano ed in gomma per calzature sono da considerarsi dal punto di vista tecnico- produttivo vere e proprie attrezzature da ammortizzare con il coefficiente del 40%; Visti i pareri tecnici della Direzione generale del catasto e dei SS.TT.EE. 2B/652 del 6 novembre 1979, 2B/514 dell'11 giugno 1990 e 2B/534 del 4 febbraio 1991; Considerata l'opportunita' di integrare la predetta tabella dei coefficienti di ammortamento per tener conto delle richieste sopraindicate; Decreta: La tabella dei coefficienti di ammortamento, allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e' integrata come segue: Gruppo V: nella specie 17a il titolo "Produzione di bevande analcoliche, gassate e di acque minerali artificiali" va sostituito con "Produzione di bevande analcoliche gassate e non" e le parole "(compresi i frigoriferi e distributori automatici di bevande imbottigliate)" indicate in parentesi nella voce "attrezzatura varia e minuta e di laboratorio" vanno sostituite con "(compresi i frigoriferi, i distributori automatici di bevande imbottigliate, le bottiglie a rendere, le casse, i fusti, le pedane e i distributori da banco)"; e' istituita la specie 19a "Imbottigliamento di acque minerali naturali" cosi' articolata: "Fabbricati destinati all'industria 4% Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) 10% Opere idrauliche fisse e pozzi di estrazione e loro pertinenze 2% Serbatoi 5% Impianti di filtrazione e di imbottigliamento 12 (1/2)% Condutture 8% Impianti di sollevamento e macchinari in genere 10% Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (come nella specie 17a) 20% Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20% Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) 20% Autovetture, motoveicoli e simili 25%". Gruppo VII: nelle specie 12a, le parole "meccanica di precisione" indicate nel titolo vanno sostituite con le parole "fabbricazione di" e vanno eleminate le parentesi; nella specie 16a/ a, dopo la voce "Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1a/ a) 3%", va inserita la voce: "Piste di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%". Gruppo XII: nella specie 5a/ c il titolo "Lavorazione del nylon, perlon, terital ed altre fibre sintetiche" va sostituito con "Lavorazione delle fibre sintetiche" ed e' istituita la specie 7a/ b titolata "Fabbricazione di tessuti a maglia (vedi specie 5a/ a)". Gruppo XIV: nella specie 1a/ c nella voce "attrezzatura varia e minuta e di laboratorio 40%" dopo la parola "laboratorio" vanno inserite le parole "(compresi gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in poliuretano e in gomma per calzature)". Gruppo XVII: nella specie 4a/ b vanno eliminate nel titolo le parole "e di imbottigliamento di acque minerali". Gruppo XVIII: nelle specie 6a, 7a, 8a e 9a, vanno aggiunte nel titolo le parole "Servizi di trasporto e recapito corrispondenza", va soppressa la voce "Autocarri e rimorchi per trasporto di cose 20%" e vanno aggiunte le seguenti voci: "Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) . . . . . . . . 20% Autovetture, motoveicoli e simili . . . . . . . . . . . . 25%". Gruppo XXII: nella specie 2a va sostituito il titolo con "Imprese di smaltimento rifiuti". Roma, 7 novembre 1992 Il Ministro: GORIA