Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva; campagna 1992-93. (Provvedimento n. 18/1992).(GU n.270 del 16-11-1992)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidita' e umidita', nonche' in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari; Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77; Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Si confermano, per la campagna 1992-93, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987), salvo quanto disposto dal successivo punto 2). 2) Nelle province in cui operino frantoi a ciclo continuo e frantoi tradizionali, le caratteristiche di resa in olio e di acidita' verranno fissate distintamente per le sanse ottenute dai due tipi di stabilimento. Roma, 12 novembre 1992 Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO