UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.275 del 21-11-1992)

                             IL RETTORE
  Visto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata", approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, recante norme sulla libera
inclusione di nuovi insegnamenti complementari  negli  statuti  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di
approvazione del piano triennale di sviluppo delle universita' per il
triennio 1991-93;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata",
approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Il primo comma dell'art. 46 e' soppresso e viene cosi' modificato:
  Art.  46.  - La facolta' di lettere e filosofia comprende tre corsi
di laurea, al termine dei quali  conferisce  rispettivamente:  A)  la
laurea  in lettere; B) la laurea in filosofia; C) la laurea in lingue
e letterature straniere (europee).
  Dopo l'art. 51 e con il conseguente spostamento  della  numerazione
successiva  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi articoli relativi alla
istituzione del corso di laurea in  lingue  e  letterature  straniere
(europee).
  Art.  52.  -  Il  corso di laurea in lingue e letterature straniere
(europee) si articola in bienni e  indirizzi.  Il  primo  biennio  e'
comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove
scritte  e  orali  di  lingua.  Il secondo biennio si articola in tre
indirizzi    (filologico-letterario,     linguistico-glottodidattico,
storico-culturale),  ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre
prove scritte e orali di lingua.
  Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.
  Durata del corso di studi: quattro anni.
  Art. 53. - Gli esami di lingue e  letterature  straniere  (europee)
comprendono  per  ciascun anno di corso una prova scritta e una orale
di  lingua.  La  valutazione  si  basera'  su  una  ponderazione  dei
risultati   ottenuti  in  ambedue  le  prove  (secondo  modalita'  da
definirsi).
  Gli  studenti  che non abbiano superato tutti gli esami di lingue e
letterature straniere (europee) previsti per  il  primo  biennio  non
potranno accedere al secondo biennio.
  Art.  54.  -  Il  corso di laurea in lingue e letterature straniere
(europee) comprende le seguenti discipline:
   archeologia e storia dell'arte greca e romana;
   didattica;
   ebraico e lingue semitiche comparate;
   estetica;
   filologia classica;
   filologia germanica;
   filologia italiana;
   filologia romanza;
   filologia slava;
   geografia;
   glottodidattica;
   glottologia;
   grammatica greca;
   grammatica latina;
   letteratura greca;
   letteratura italiana;
   letteratura latina;
   letteratura anglo-americana;
   letteratura latino-americana;
   letterature comparate;
   lingua e letteratura catalana;
   lingua e letteratura francese;
   lingua e letteratura inglese;
   lingue e letterature scandinave;
   lingua e letteratura polacca;
   lingua e letteratura portoghese;
   lingua e letteratura russa;
   lingua e letteratura spagnola;
   lingua e letteratura tedesca;
   lingua latina;
   linguistica generale;
   pedagogia;
   pedagogia comparata;
   storia contemporanea;
   storia dell'arte medioevale e moderna;
   storia dell'Europa orientale;
   storia della filosofia;
   storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
   storia della Francia contemporanea;
   storia della Germania contemporanea;
   storia della Gran Bretagna e del Commonwelth;
   storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
   storia della musica;
   storia della Russia;
   storia della Spagna contemporanea;
   storia delle dottrine estetiche;
   storia delle dottrine politiche;
   storia e vita culturale in Austria;
   storia medioevale;
   storia moderna;
   storia romana.
  Art.  55.  -  Al  fine esclusivo di facilitare le scelte didattiche
dello studente, il corso di laurea provvede a includere le discipline
attivate o mutuabili in aree didattiche, che comprendono una  o  piu'
discipline omogenee:
    a)  lingue  e  letterature  straniere  (un'area  per ogni lingua:
anglistica, germanistica, ecc.);
    b) italianistica;
    c) scienze del linguaggio;
    d) scienze glottodidattiche;
    e) scienze dell'educazione;
    f) scienze geografiche;
    g) scienze filosofiche;
    h) lingue e culture classiche;
    i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
    l) scienze filologiche;
    m) scienze storiche.
  Specifiche discipline che possono  riferirsi  a  campi  scientifici
diversi possono essere incluse in non piu' di due aree didattiche.
  Art. 56. - Il biennio comune prevede le seguenti annualita':
   due  della  lingua  e  letteratura  quadriennale,  ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
   due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
   una di letteratura italiana;
   una di scienze storiche;
   una di scienze del linguaggio;
   una a scelta libera (la scelta dello sutdente puo' aver luogo  tra
tutte le discipline attivate o mutuabili);
   una  a  scelta  guidata (la scelta dello studente e' limitata alle
discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della  lingua
e   letteratura   quadriennale,   area  della  lingua  e  letteratura
triennale,  italianistica,  scienze  geografiche,  lingue  e  culture
classiche).
  Art.  57.  -  Il  secondo  biennio  si  articola  in tre indirizzi:
filologico-letterario,     linguistico-glottodidattico,      storico-
culturale.
  L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualita':
   due  della  lingua  e  letteratura  quadriennale,  ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
   una della lingua e letteratura triennale, con  la  relativa  prova
scritta e orale di lingua;
   una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
   una della filologia afferente alla lingua triennale;
   due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
   due a scelta libera;
   una  a  scelta  guidata (la scelta dello studente e' tra le disci-
pline incluse  nelle  seguenti  aree  didattiche:  lingue  e  culture
classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).
  L'indirizzo   linguistico-glottodidattico   comprende  le  seguenti
anualita':
   due  della  lingua  e  letteratura  quadriennale,  ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
   una della lingua e letteratura triennale, con  la  relativa  prova
scritta e orale di lingua;
   una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
   una di scienze del linguaggio;
   una di scienze glottodidattiche;
   una di scienze dell'educazione;
   due a scelta libera;
   una  a  scelta  guidata (la scelta dello studente e' tra le disci-
pline incluse nelle seguenti aree didattiche:  area  della  lingua  e
letteratura  quadriennale, area della lingua e letteratura triennale,
scienze filosofiche).
  L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualita':
   due della lingua  e  letteratura  quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
   una  della  lingua  e letteratura triennale, con la relativa prova
scritta e orale di lingua;
   una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
   una di scienze storiche;
   due da scegliersi  tra  le  seguenti  aree:  scienze  filosofiche,
scienze   geografiche,   scienze  dell'arte,  della  musica  e  dello
spettacolo;
   due a scelta libera;
   una a scelta guidata (la scelta dello studente e'  tra  le  disci-
pline  incluse  nelle  seguenti  aree didattiche: area della lingua e
letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).
  Art. 58. - Per essere ammesso  all'esame  di  laurea,  lo  studente
dovra'  seguire  i  corsi  e  superare  gli  esami  per  un totale di
diciannove annualita' con sette  prove  scritte  e  orali  di  lingue
straniere. La tesi di laurea verra' scelta all'interno dell'indirizzo
di   specializzazione  e  nel  quadro  della  civilta'  della  lingua
quadriennale.  Il  diploma  di  laurea  menzionera'  sia  la   lingua
quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.
   Roma, 9 ottobre 1992
                                                   Il rettore: GARACI