Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Gambellara".(GU n.279 del 26-11-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Gambellara" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 29 maggio 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1983), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Gambellara" Art. 1. - La denominazione d'origine controllata "Gambellara" e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione "Gambellara" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di varieta' di vitigno Garganega presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dalle varieta' di vitigni Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscano, Chardonnay, Pinot Bianco, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%. E' tuttavia consentita, nell'ambito del 20% predetto, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varieta' del vitigno Trebbiano raccomandate o autorizzate in provincia di Vicenza fino ad un massimo del 10% del totale. Art. 3. - La zona di produzione dei vini "Gambellara" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Susarello, la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni, a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirige verso nord-est lungo la stessa strada, fino ad incontrare la provinciale Montebello- Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino ad incontrare il torrente Chiampo. Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada "La Serenissima". Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona. La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Gambellara", designabili con la menzione "classico" di cui al successivo art. 5, e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220, e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso Sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita' Belloccheria, Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello, che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelletto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita' Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton, giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede sulla strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona. Da detto punto la delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino al Val Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Gambellara" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Gambellara" non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e di q.li 125, invece, per il Gambellara "classico". Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superificie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quarto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gambellara" un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 9,5% e per il "classico" del 10,5%. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni limitrofi. La denominazione d'origine controllata "Gambellara" puo' essere utilizzata per designare i vini "Recioto" e "Vin Santo" ottenuti con uve provenienti da vigneti rispondenti alle condizioni previste dall'art. 2 del presente disciplinare. La vinificazione del "Gambellara Recioto" e del "Gambellara Vin Santo" deve avvenire dopo che le uve sono state sottoposte ad appassimento, onde portare i vini derivati ad un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo rispettivamente non inferiore al 12% e 14%. La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione non deve superare del 70% per il vino Gambellara, del 40% per il "Gambellara Vin Santo" e del 50% per il "Gambellara Recioto". Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione d'origine controllata e sara' assunta in carico dall'interessato come vino da tavola. Il "Gambellara Vin Santo" non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni a partire dal 1 gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate entro il territorio gia' indicato nel primo comma del presente articolo. La denominazione d'origine controllata "Gambellara Recioto" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per il "Gambellara Recioto" e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino "Gambellara Recioto" spumante deve avvenire entro il territorio gia' ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al presente art. 5. Art. 6. - I vini "Gambellara", all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Gambellara": colore: da paglierino a dorato chiaro; odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico; sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidita', armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% e 11,50% per il "Classico"; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Gambellara Recioto": colore: da paglierino a dorato; odore: intenso profumo di fruttato; sapore: caratteristico armonico con leggero gusto di passito, amabile o dolce, piu' o meno vivace con delicato retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Gambellara Vin Santo": colore: giallo ambrato carico; odore: profumo intenso caretteristico di passito; sapore: dolce, armonico, vellutato, di passito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopraindicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - La menzione "Classico" e' consentita ai vini Gambellara, "Gambellara Recioto" e "Gambellara Vin Santo" con l'esclusione delle tipologia spumante. Alla denominazione di origine "Gambellara" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 8. - I vini "Gambellara" che utilizzano la menzione "Classico" devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 5 chiusi con tappo sughero o conglomerato raso bocca e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.