MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1992 

  Emissione  di  buoni  ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto
giorni.
(GU n.278 del 25-11-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  settembre  1992  che  ha
modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;
                              Decreta:
  Per  il  30  novembre   1992   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a ottantotto giorni con scadenza il 26 febbraio  1993  fino
al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del 31 dicembre 1991 e delle societa' d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo),  R  (lire  5  miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1991  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  dodici  del  giorno  24  novembre  1992,  con l'osservanza delle
modalita' stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31
dicembre 1991.
 Il  presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 18 novembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 13