UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.281 del 28-11-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 22 maggio 1991;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 31 ottobre 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente
modificato come appresso:
  Gli articoli dal n. 476 al n. 486, relativi alla scuola  diretta  a
fini  speciali  per  terapisti della riabilitazione, sono soppressi e
sostituiti dai seguenti dal n. 476 al n. 484.
  La numerazione  degli  articoli  successivi  viene  di  conseguenza
modificata.
  Art.  476.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
terapisti della riabilitazione presso l'Universita'  degli  studi  di
Firenze.
  La  scuola  ha  lo scopo di formare operatori professionali esperti
nei problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e  di
quelli   affetti  da  disturbi  delle  funzioni  corticali  superiori
suscettibili  di  recupero  funzionale   e   sociale,   mediante   la
rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva e le teorie fisiche
e kinesiterapeutiche.
  La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione.
  Art. 477. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede milleduecento ore di insegnamento
cosi' ripartite: quattrocento ore di didattica  e  ottocento  ore  di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale).
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in
trenta per ciascun anno di corso, per un totale di novanta studenti.
  Art. 478. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia dell'universita' degli studi di Firenze.
  Art.  479.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Art. 480. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 I Anno:
   istologia e anatomia;
   istologia e biologia;
   chimica e fisica;
   kinesiologia;
   psicologia I (psicologia generale e dell'eta' evolutiva);
   sociologia;
   pedagogia;
   igiene e legislazione sanitaria;
   nozioni   di   medicina  generale,  chirurgia  generale  e  pronto
soccorso;
   fisioterapia;
   massoterapia;
   inglese scientifico I.
II Anno:
   neurologia e neurochirurgia;
   ortopedia e traumatologia;
   reumatologia;
   geriatria;
   pediatria;
   patologia cardiovascolare e respiratoria;
   psichiatria;
   medicina sociale e del lavoro;
   psicologia II;
   kinesiterapia e metodologie riabilitative I;
   neuropsichiatria infantile;
   neuropsicologia e psicolinguistica I;
   nozioni di psicomotricita';
   nozioni di terapia occupazionale;
   nozioni di terapia del linguaggio;
   inglese scientifico II;
   informatica.
III Anno:
   kinesiterapia e metodologie riabilitative II;
   neuropsicologia e psicolinguistica II;
   protesi e ortesi;
   etica ed aspetti giuridici della professione;
   metodologia di ricerca e statistica;
   inglese scientifico III;
   informatica.
  Art. 481. - Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso,
si svolge di norma sotto la guida di  un  docente  della  scuola;  la
guida  del  docente si esplica anche attraverso un collegamento con i
supervisori degli enti convenzionati.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  Art.  482.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al
tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Art.  483. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto
di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 484. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo  se
abbia  frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e se abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio  professionale.
Detto  esame,  sostenuto  al termine del ciclo di studi, ha valore di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 19 dicembre 1991
                                                    Il rettore: BLASI