Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.281 del 28-11-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 22 maggio 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal n. 476 al n. 486, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti dal n. 476 al n. 484. La numerazione degli articoli successivi viene di conseguenza modificata. Art. 476. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di formare operatori professionali esperti nei problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva e le teorie fisiche e kinesiterapeutiche. La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione. Art. 477. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede milleduecento ore di insegnamento cosi' ripartite: quattrocento ore di didattica e ottocento ore di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale). In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di novanta studenti. Art. 478. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Firenze. Art. 479. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Art. 480. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: istologia e anatomia; istologia e biologia; chimica e fisica; kinesiologia; psicologia I (psicologia generale e dell'eta' evolutiva); sociologia; pedagogia; igiene e legislazione sanitaria; nozioni di medicina generale, chirurgia generale e pronto soccorso; fisioterapia; massoterapia; inglese scientifico I. II Anno: neurologia e neurochirurgia; ortopedia e traumatologia; reumatologia; geriatria; pediatria; patologia cardiovascolare e respiratoria; psichiatria; medicina sociale e del lavoro; psicologia II; kinesiterapia e metodologie riabilitative I; neuropsichiatria infantile; neuropsicologia e psicolinguistica I; nozioni di psicomotricita'; nozioni di terapia occupazionale; nozioni di terapia del linguaggio; inglese scientifico II; informatica. III Anno: kinesiterapia e metodologie riabilitative II; neuropsicologia e psicolinguistica II; protesi e ortesi; etica ed aspetti giuridici della professione; metodologia di ricerca e statistica; inglese scientifico III; informatica. Art. 481. - Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Art. 482. - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Art. 483. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 484. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e se abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 19 dicembre 1991 Il rettore: BLASI