UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.284 del 2-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'11
ottobre 1991;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di approvare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva,  e'  inserito  il  seguente nuovo articolo, relativo alla
istituzione della scuola di specializzazione in tecnologia avicola  e
patologia aviare.
                     Scuola di specializzazione
              in tecnologia avicola e patologia aviare
  Art.  1. - E' istituita la scuola di specializzazione in tecnologia
avicola e patologia aviare presso l'Universita' di Bari.
  La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione
dei laureati in medicina veterinaria, creando  tecnici  in  grado  di
assolvere  le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia
negli allevamenti avicoli.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e
patologia aviare.
  Art. 2. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso
prevede   almeno   duecentocinquanta   ore    di    insegnamento    e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
cinquanta  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di   cento
specializzandi.
  Art.  3.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono  al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  medicina  veterinaria
(dipartimento di produzione animale).
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla
scuola  i  laureati  dei  corsi di laurea in medicina veterinaria che
abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro  che siano in possesso dei titoli di studio, conseguito presso
universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  I Anno:
   1) tecnologia avicola (biennale) prima parte;
   2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili;
   3) biochimica e fisiologia;
   4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;
   5) patologia generale applicata alla patologia aviare;
   6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;
   7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie dei batteri e
miceti  -  patologia  da  carenze e squilibri alimentari, da alimenti
tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria),
ed inoltre due corsi opzionali.
  II Anno:
   1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti
dei prodotti avicoli);
   2) allevamento e riproduzione dei volatili;
   3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;
   4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli;
   5)  microbiologia,  immunologia  e  diagnostica  di   laboratorio,
applicata alla patologia aviare;
   6)  patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus -
profilassi e polizia veterinaria), ed inoltre due corsi opzionali.
  Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina
veterinaria.
  I corsi opzionali saranno definiti  per  ogni  singola  sede  dagli
organi  accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze
della sede stessa.
  Art. 6. - All'inizio di ciascun corso gli  specializzandi  dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale di laboratorio che sara'
svolto sotto la guida di un relatore  nominato  dal  consiglio  della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza delle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione svolta all'esterno in laboratori universitari o  ex-
tra universitari.
  Art.  7.  -  L'Universita'  su  proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382  e  del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 27 ottobre 1992
                                                           Il rettore