Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.284 del 2-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare. Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare presso l'Universita' di Bari. La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia negli allevamenti avicoli. La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e patologia aviare. Art. 2. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di cento specializzandi. Art. 3. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria (dipartimento di produzione animale). Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso dei titoli di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: 1) tecnologia avicola (biennale) prima parte; 2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili; 3) biochimica e fisiologia; 4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili; 5) patologia generale applicata alla patologia aviare; 6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili; 7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie dei batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria), ed inoltre due corsi opzionali. II Anno: 1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli); 2) allevamento e riproduzione dei volatili; 3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli; 4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli; 5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio, applicata alla patologia aviare; 6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria), ed inoltre due corsi opzionali. Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria. I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa. Art. 6. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza delle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione svolta all'esterno in laboratori universitari o ex- tra universitari. Art. 7. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 27 ottobre 1992 Il rettore