UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.286 del 4-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno  1935,  n.  1071  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 e la
tabella XXVI ad esso allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1989;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
del 14 febbraio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                             Titolo VIII
                   FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE
                         FISICHE E NATURALI
  Art.  67.  -  Il  secondo comma va cosi' modificato: "la durata del
corso degli studi e'  di  anni  quattro  per  le  lauree  in  scienze
naturali, in matematica e in fisica e di cinque anni per le lauree in
chimica, in scienze biologiche e in scienze geologiche".
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
   Gli  articoli  80,  81,  82  e  83  relativi al corso di laurea in
scienze geologiche sono soppressi e  sostituiti  dai  seguenti  nuovi
articoli; viene altresi' inserito il nuovo art. 84 con il conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Art.  80.  -  Il corso di laurea in scienze geologiche ha durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio  di
applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di  non
meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
  L'organizzazione   didattica  per  corsi  a  svolgimento  intensivo
semestralizzato e' demandata al corso di  laurea,  in  rapporto  alle
esigenze   di  propedeuticita'  e  funzionalita',  secondo  le  leggi
vigenti.
  Art. 81 (Triennio di base). -  Il  triennio  di  base  comprende  i
seguenti insegnamenti irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933,  n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni. Sara' compito dei singoli consigli  di  corso
di  laurea  la  scelta  sia  delle modalita' di effettuazione di tali
esercitazioni, se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori,  con
particolare  riferimento  al  corso  di  rilevamento geologico, o, se
organizzate  come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'   di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La  distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno
nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua  inglese,  che  si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione  al  biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto
e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e secondo, fisica sperimentale, primo e secondo,
chimica generale ed inorganica con elementi di  organica)  e  di  non
meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
  Art. 82 (Biennio di applicazione). - Il biennio di applicazione  e'
distinto  in  indirizzi,  ciascuno  dei quali definisce uno specifico
settore culturale e scientifico-professionale.
  Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore,  di  cui
cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto.
  Le   restanti   tre   discipline   sono   scelte   dagli   studenti
preferibilmente nelle apposite liste di  indirizzo  delle  discipline
attivate  dalla facolta'; lo stesso corso puo' essere svolto per piu'
indirizzi.
  Lo studente puo', motivandolo, scegliere  discipline  da  liste  di
indirizzi diversi.
                A) Indirizzo geologico paleontologico
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica.
  Discipline facoltative:
    1) paleoecologia;
    2) paleoclimatologia;
    3) paleontologia vegetale;
    4) paleobiogeografia;
    5) geologia del quaternario;
    6) paleontologia del quaternario;
    7) geologia strutturale;
    8) geologia marina;
    9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina;
   22) complementi di geologia applicata;
   23) geotecnica;
   24) idrogeologia.
  B) Indirizzo mineralogico-petrologicogiacimentologico-geochimico
  Discipline caratterizzanti:
   1) chimica fisica;
   2) cristallografia;
   3) petrologia;
   4) giacimenti minerari;
   5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
    1) geochimica nucleare;
    2) mineralogia dei sedimenti;
    3) analisi mineralogiche;
    4) mineralogia applicata;
    5) prospezioni geochimiche;
    6) geotermia;
    7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
    8) petrografia applicata;
    9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche.
  Art. 83. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento
di non meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese.
  Gli  studenti,  per  la  tesi  di laurea, devono svolgere un lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il diploma di laurea riporta  il  titolo  di  laureato  in  scienze
geologiche;  il  relativo  certificato  fara' menzione dell'indirizzo
seguito.
  Art. 84. - Per l'iscrizione di coloro che provengono da altro corso
di laurea il consiglio di corso  di  laurea  decidera'  sull'anno  di
iscrizione e sulla convalida delle frequenze e degli esami.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 28 ottobre 1992
                                                    Il rettore: DOZZA