UNIVERSITA' DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.286 del 4-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 22 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1992, in base al quale la denominazione
del corso di laurea in "lingue  e  letterature  straniere  (europee)"
muta in "lingue e letterature straniere";
  Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici di questa
Universita'   hanno   accolto  quanto  disposto  dal  citato  decreto
ministeriale 22 giugno 1991;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico approvato con regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  La  locuzione  "europee"  indicata  tra  parentesi  dopo "laurea in
lingue e letterature straniere" e' soppressa. In conseguenza di cio':
    a) il primo comma dell'art. 57, relativo  alla  laurea  conferita
dalla   facolta'   di   lingue  e  letterature  straniere,  e'  cosi'
modificato:
  Art. 57. - La facolta' di lingue e letterature straniere conferisce
la laurea in lingue e letterature straniere;
    b) l'art. 61, relativo alle lauree che conferisce la facolta'  di
lettere e filosofia, e' cosi' modificato:
  Art.  61. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree
in:
   lettere;
   filosofia;
   lingue e letterature straniere;
   storia.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pisa, 16 ottobre 1992
                                                     Il rettore: ELIA