Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.286 del 4-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1992, in base al quale la denominazione del corso di laurea in "lingue e letterature straniere (europee)" muta in "lingue e letterature straniere"; Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici di questa Universita' hanno accolto quanto disposto dal citato decreto ministeriale 22 giugno 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico La locuzione "europee" indicata tra parentesi dopo "laurea in lingue e letterature straniere" e' soppressa. In conseguenza di cio': a) il primo comma dell'art. 57, relativo alla laurea conferita dalla facolta' di lingue e letterature straniere, e' cosi' modificato: Art. 57. - La facolta' di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere; b) l'art. 61, relativo alle lauree che conferisce la facolta' di lettere e filosofia, e' cosi' modificato: Art. 61. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in: lettere; filosofia; lingue e letterature straniere; storia. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 16 ottobre 1992 Il rettore: ELIA