Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.(GU n.293 del 14-12-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione; Visto il decreto ministeriale del 1 marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e' stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazioni di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate; Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 13 novembre 1992, con il quale e' stato fissato nella misura del 14,20 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1992; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 14 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, e' pari al 14 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 dicembre 199214 gennaio 1993, e' pari al 14,50 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 1992 Il Ministro: BARUCCI