Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi per l'anno 1993 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.(GU n.297 del 18-12-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio. Visto l'art. 7, punto 2, della citata legge n. 302/1989, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e' fissato con decreto del Ministro del tesoro; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%; Attesa la necessita' di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1993; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio e' fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: BARUCCI