Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Mantova.(GU n.297 del 18-12-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che per le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che: a) le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione; b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela- tive ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere; c) per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, puo' comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne dara' comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa; Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, con nota 9 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Mantova per sciopero del personale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione; Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale; Decreta: Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tale data nonche' il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Mantova. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1992 Il Ministro: GORIA