MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1992 

  Riconoscimento  di  debito  a  titolo  d'indennizzo  nei  confronti
dell'Automobile club d'Italia per maggiori costi relativi  agli  anni
1990 e 1991.
(GU n.298 del 19-12-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   4   del   testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
  Visto  l'art.  6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente
la nuova disciplina degli abbonamenti  alle  radioaudizioni  per  gli
apparecchi   radioriceventi  installati  a  bordo  di  autoveicoli  e
autoscafi;
  Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  recante  provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione
delle regioni a statuto ordinario;
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la
convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con
la quale sono stati affidati all'Automobile club  d'Italia  (A.C.I.),
per  conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi
di  riscossione  e   riscontro   delle   tasse   automobilistiche   e
dell'abbonamento all'autoradio;
  Viste  le  istanze  avanzate dall'A.C.I. in data 11 marzo 1989 e 23
maggio 1990 al fine di ottenere l'inserimento nella convezione di una
clausola che preveda l'integrazione del contributo di capillarita' di
riscossione qualora nel corso dell'anno si verifichi un  aumento  del
numero  delle riscossioni effettuate dagli uffici esattori - rispetto
al numero considerato in sede di determinazione dei costi di gestione
- che alteri l'equilibrio economico della convenzione  medesima,  con
riconoscimento  dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo negli anni
precedenti la decorrenza della nuova clausola;
  Atteso che, con separato provvedimento, di data pari a  quella  del
presente  decreto,  all'art. 20 della suindicata convenzione e' stata
inserita  una  clausola  che   riconosce   il   diritto   dell'A.C.I.
all'integrazione del contributo di capillarita' allorquando il numero
delle riscossioni effettuate annualmente dagli uffici esattori supera
di  oltre  il  10%  quello  considerato in sede di determinazione dei
costi di convenzione (5.120.850 esclusa la Sicilia);
  Ritenuto  che  occorre  procedere  al  riconoscimento  del   debito
dell'Amministrazione  finanziaria  verso  l'A.C.I. per la diminuzione
patrimoniale da questo subita negli anni  1990  e  1991  per  effetto
dell'imprevedibile  eccedenza  delle  riscossioni dirette rispetto al
numero  considerato  all'atto  della   stipula   della   convenzione,
diminuzione        ritenuta       equivalente       all'arricchimento
dell'Amministrazione, essendo l'A.C.I. ente del parastato;
  Ritenuto che la quantificazione del debito  possa  avvenire  con  i
criteri previsti dalla clausola aggiunta all'art. 20 della convezione
e  cioe'  nella  misura  di L. 1003,63 per ogni operazione eccedente,
salvo rivalutazione secondo le variazioni  dell'indice  generale  dei
prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale;
  Considerato che con riferimento al territorio nazionale, esclusa la
Sicilia,   le   operazioni   di   riscossione   dirette,   giuste  le
comunicazioni del servizio permanente di controllo all'A.C.I. e  alla
SIAE  n.  3281  del  20 dicembre 1991 e n. 845 del 17 marzo 1992 sono
state n. 9.056.266 nel 1990 e n. 11.920.354  per  il  1991,  con  una
eccedenza, rispetto al numero delle operazioni considerato in sede di
determinazione   dei   costi   di   convenzione   aumentato  del  10%
(5.642.835), di 3.413.431 per il 1990 e di 6.277.519 per il 1991;
  Vista  la  nota  n.  536  del  17  marzo 1992, con la quale l'ISTAT
comunica che le variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita' negli anni 1990 e 1991, rispetto al  1986,
sono state del 24,5 e del 32,4 per cento;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 466/92 del
5 maggio 1992;
                              Decreta:
  All'Automobile club d'Italia compete la somma di L.  12.609.611.500
a  titolo  d'indennizzo  per  le  diminuzioni patrimoniali subite per
effetto dell'imprevisto aumento del numero delle riscossioni eseguite
dagli uffici esattori verificatosi negli anni 1990 e  1991,  rispetto
al  numero  considerato  in  sede  di  determinazione  dei  costi  di
convenzione. Detta somma deve essere addebitata  allo  Stato  e  alle
regioni  a  statuto  ordinario  in  proporzione  a  quanto a ciascuno
attribuito per tasse automobilistiche  ed  abbonamento  all'autoradio
nell'anno  1987,  a  norma  del  secondo  comma  dell'art.  21  della
convenzione.
  L'Automobile  club  d'Italia,   con   il   rispetto   dei   criteri
d'imputazione  innanzi indicati, e' autorizzato a trattenere la somma
di L. 12.609.611.500 in occasione del primo versamento delle quote di
tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli
aventi diritto a norma dell'art. 21 della convezione,  posteriormente
alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti.
   Roma, 8 agosto 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
 Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1992
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 166