Riconoscimento di debito a titolo d'indennizzo nei confronti dell'Automobile club d'Italia per maggiori costi relativi agli anni 1990 e 1991.(GU n.298 del 19-12-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi; Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio; Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. in data 11 marzo 1989 e 23 maggio 1990 al fine di ottenere l'inserimento nella convezione di una clausola che preveda l'integrazione del contributo di capillarita' di riscossione qualora nel corso dell'anno si verifichi un aumento del numero delle riscossioni effettuate dagli uffici esattori - rispetto al numero considerato in sede di determinazione dei costi di gestione - che alteri l'equilibrio economico della convenzione medesima, con riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo negli anni precedenti la decorrenza della nuova clausola; Atteso che, con separato provvedimento, di data pari a quella del presente decreto, all'art. 20 della suindicata convenzione e' stata inserita una clausola che riconosce il diritto dell'A.C.I. all'integrazione del contributo di capillarita' allorquando il numero delle riscossioni effettuate annualmente dagli uffici esattori supera di oltre il 10% quello considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione (5.120.850 esclusa la Sicilia); Ritenuto che occorre procedere al riconoscimento del debito dell'Amministrazione finanziaria verso l'A.C.I. per la diminuzione patrimoniale da questo subita negli anni 1990 e 1991 per effetto dell'imprevedibile eccedenza delle riscossioni dirette rispetto al numero considerato all'atto della stipula della convenzione, diminuzione ritenuta equivalente all'arricchimento dell'Amministrazione, essendo l'A.C.I. ente del parastato; Ritenuto che la quantificazione del debito possa avvenire con i criteri previsti dalla clausola aggiunta all'art. 20 della convezione e cioe' nella misura di L. 1003,63 per ogni operazione eccedente, salvo rivalutazione secondo le variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale; Considerato che con riferimento al territorio nazionale, esclusa la Sicilia, le operazioni di riscossione dirette, giuste le comunicazioni del servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla SIAE n. 3281 del 20 dicembre 1991 e n. 845 del 17 marzo 1992 sono state n. 9.056.266 nel 1990 e n. 11.920.354 per il 1991, con una eccedenza, rispetto al numero delle operazioni considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione aumentato del 10% (5.642.835), di 3.413.431 per il 1990 e di 6.277.519 per il 1991; Vista la nota n. 536 del 17 marzo 1992, con la quale l'ISTAT comunica che le variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' negli anni 1990 e 1991, rispetto al 1986, sono state del 24,5 e del 32,4 per cento; Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 466/92 del 5 maggio 1992; Decreta: All'Automobile club d'Italia compete la somma di L. 12.609.611.500 a titolo d'indennizzo per le diminuzioni patrimoniali subite per effetto dell'imprevisto aumento del numero delle riscossioni eseguite dagli uffici esattori verificatosi negli anni 1990 e 1991, rispetto al numero considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione. Detta somma deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascuno attribuito per tasse automobilistiche ed abbonamento all'autoradio nell'anno 1987, a norma del secondo comma dell'art. 21 della convenzione. L'Automobile club d'Italia, con il rispetto dei criteri d'imputazione innanzi indicati, e' autorizzato a trattenere la somma di L. 12.609.611.500 in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli aventi diritto a norma dell'art. 21 della convezione, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. Roma, 8 agosto 1992 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1992 Registro n. 64 Finanze, foglio n. 166