Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Avon Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.(GU n.304 del 29-12-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Avon Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano; Vista la delibera in data 22 aprile 1992 con la quale la Avon In- surance PLC, con sede in Stratford-Upon-Avon (Regno Unito), ha deciso di porre in liquidazione la propria rappresentanza generale per l'Italia; Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1992 con il quale e' stata approvata, a norma dell'art. 62 della legge n. 295/1978, la nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Avon Insurance PLC; Ritenuto che devono applicarsi le disposizioni previste dall'art. 58, comma 4, della legge n. 295/1978, le quali prevedono la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel caso di liquidazione volontaria di rappresentanza generale per l'Italia di impresa con sede legale all'estero; Decreta: Ai sensi dell'art. 58 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Avon Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1992 Il Ministro: GUARINO