Cassa conguaglio per il settore elettrico: modifica quota percentuale direttamente trattenuta dall'Enel a titolo di acconto per il rimborso degli oneri nucleari. (Provvedimento n. 22/1992).(GU n.306 del 31-12-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 che, regolando la disciplina della C.C.S.E., fissa, tra l'altro, le modalita' per il versamento del sovrapprezzo termico da parte delle aziende distributrici; Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988 che proroga la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 3/88, paragrafo D), punto 1, destinando il relativo gettito all'alimentazione dell'apposito conto di gestione denominato "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari"; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33; Visti i provvedimenti CIP n. 11 del 28 marzo 1990; n. 6 del 21 marzo 1991; n. 6 del 29 aprile 1992 e n. 4 del 22 aprile 1992 che dettano regole per i rimborsi degli oneri nucleari; D'intesa con il Ministero del tesoro; Delibera: A modifica di quanto previsto al punto 2 del provvedimento CIP n. 11 del 28 marzo 1990, ed al punto 3 del provvedimento CIP n. 4 del 22 aprile 1992, l'Enel e' autorizzato a trattenere a titolo di acconto per i primi quattro bimestri di ciascun anno il 75% e per i successivi due bimestri il 95% dell'importo della maggiorazione straordinaria fatturata alla propria utenza. Entro il 15 novembre di ciascun anno l'Enel provvedera' ad integrare le disponibilita' della Cassa conguaglio per il settore elettrico di quanto si rendera' eventualmente necessario al fine di consentire il versamento previsto dall'art. 33, punto 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora, invece, entro tale termine, le quote versate superino le suddette necessita' della C.C.S.E., questa versera' le eccedenze all'Enel in conto rimborso oneri straordinari. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro - Presidente delegato: GUARINO