N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1991

                                N. 732
  Ordinanza emessa il 2 novembre 1991 dalla commissione tributaria di
                        primo grado di Sanremo
   sul ricorso proposto da Anfosso Maria Paola contro l'ufficio del
                          registro di Sanremo
 Imposta di successione - Valore degli immobili caduti in successione
    -  Non applicabilita' del criterio della valutazione automatica ai
    trasferimenti mortis causa intervenuti nel periodo compreso tra il
    1› luglio 1986 ed il 12 maggio 1988 - Ingiustificata disparita' di
    trattamento.
 (D.-L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 3-ter, convertito nella
    legge 13 maggio 1988, n. 154).
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 22-1-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso in data 31 ottobre 1991 - 2 novembre 1991,  la  seguente
 ordinanza  nel  procedimento  di  primo grado iscritto al n. 1522 del
 mod. 22/CC, rb. 33/A, promosso da Anfosso Maria Paola con ricorso  in
 data  15  novembre  1990  contro  l'avviso  di accertamento di valore
 dell'ufficio del registro  di  Sanremo,  scad.  149902  (denuncia  di
 successione in morte di Anfosso Pietro registrata a Sanremo al n. 70,
 vol. 656).
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  la  denuncia  di  successione  di  cui  in epigrafe gli eredi
 attribuivano ai beni morendo dismessi dal de cuius il  valore  finale
 di L. 97.000.000.
    Con  avviso  di  accertamento in data 20 settembre 1990, l'ufficio
 del registro di Sanremo elevava detto valore a L. 312.386.000.
    Contro  tale  avviso  proponeva  tempestiva  impugnazione  l'erede
 denunciante chiedendo, nel merito, la conferma dei valori dichiarati,
 in  particolare  osservando  che per gli alloggi il valore dichiarato
 era quello desumibile  dalla  rendita  catastale  presunta  e  che  i
 terreni  non  erano  edificabili,  contrariamente  a quanto sostenuto
 dall'ufficio.
    In sede di contro-deduzioni l'Ufficio si opponeva all'accoglimento
 del ricorso, sostenendo la infondatezza delle  eccezioni  ex  adverso
 formulate e la congruita' dei valori accertati.
    Alla  odierna  udienza  di  discussione  le  parti dichiaravano di
 riportarsi alle  rispettive  argomentazioni  scritte;  il  ricorrente
 produceva  il certificato catastale rilasciato dall'Ute di Imperia in
 data 16 ottobre 1991 (con l'indicazione delle rendite catastali degli
 immobili caduti in successione) ed insisteva per l'applicazione della
 valutazione  automatica,  eccependo  in  subordine   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  12,  comma  3-ter,  del  d.-l.  n. 70/1988
 convertito nella legge 13 maggio 1988, n.   154, nella parte  in  cui
 detta norma non ha previsto anche per il periodo intercorrente tra il
 1›  luglio 1986 ed il 12 maggio 1988 l'applicazione della valutazione
 automatica ai trasferimenti mortis causa di beni immobili.
    Esaminati gli atti di causa; ritenuta non manifestamente infondata
 l'eccezione di incostituzionalita' dell'art.  12,  comma  3-ter,  del
 d.-l.  n.  70/1988, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  detta
 norma  non ha esteso la previsione della valutazione automatica anche
 ai trasferimenti  mortis  causa  di  beni  immobili  intervenuti  nel
 periodo  dal  1›  luglio  1986  al  12 maggio 1988, attesa l'evidente
 disparita' di trattamento tra situazioni identiche e  la  conseguente
 violazione del principio di eguaglianza;
    Visti  gli  artt.  1 della legge 9 febbraio 1948 e n. 1 e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente
 ordinanza alle parti in giudizio, al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  ed  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
 della Repubblica.
      Sanremo, addi' 2 novembre 1991
                   Il presidente estensore: SARTORE

 92C0024