N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1991
N. 732 Ordinanza emessa il 2 novembre 1991 dalla commissione tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto da Anfosso Maria Paola contro l'ufficio del registro di Sanremo Imposta di successione - Valore degli immobili caduti in successione - Non applicabilita' del criterio della valutazione automatica ai trasferimenti mortis causa intervenuti nel periodo compreso tra il 1 luglio 1986 ed il 12 maggio 1988 - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.-L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 3-ter, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154). (Cost., art. 3).(GU n.4 del 22-1-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso in data 31 ottobre 1991 - 2 novembre 1991, la seguente ordinanza nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1522 del mod. 22/CC, rb. 33/A, promosso da Anfosso Maria Paola con ricorso in data 15 novembre 1990 contro l'avviso di accertamento di valore dell'ufficio del registro di Sanremo, scad. 149902 (denuncia di successione in morte di Anfosso Pietro registrata a Sanremo al n. 70, vol. 656). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la denuncia di successione di cui in epigrafe gli eredi attribuivano ai beni morendo dismessi dal de cuius il valore finale di L. 97.000.000. Con avviso di accertamento in data 20 settembre 1990, l'ufficio del registro di Sanremo elevava detto valore a L. 312.386.000. Contro tale avviso proponeva tempestiva impugnazione l'erede denunciante chiedendo, nel merito, la conferma dei valori dichiarati, in particolare osservando che per gli alloggi il valore dichiarato era quello desumibile dalla rendita catastale presunta e che i terreni non erano edificabili, contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio. In sede di contro-deduzioni l'Ufficio si opponeva all'accoglimento del ricorso, sostenendo la infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate e la congruita' dei valori accertati. Alla odierna udienza di discussione le parti dichiaravano di riportarsi alle rispettive argomentazioni scritte; il ricorrente produceva il certificato catastale rilasciato dall'Ute di Imperia in data 16 ottobre 1991 (con l'indicazione delle rendite catastali degli immobili caduti in successione) ed insisteva per l'applicazione della valutazione automatica, eccependo in subordine l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3-ter, del d.-l. n. 70/1988 convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, nella parte in cui detta norma non ha previsto anche per il periodo intercorrente tra il 1 luglio 1986 ed il 12 maggio 1988 l'applicazione della valutazione automatica ai trasferimenti mortis causa di beni immobili.
Esaminati gli atti di causa; ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 12, comma 3-ter, del d.-l. n. 70/1988, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non ha esteso la previsione della valutazione automatica anche ai trasferimenti mortis causa di beni immobili intervenuti nel periodo dal 1 luglio 1986 al 12 maggio 1988, attesa l'evidente disparita' di trattamento tra situazioni identiche e la conseguente violazione del principio di eguaglianza; Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 e n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sanremo, addi' 2 novembre 1991 Il presidente estensore: SARTORE 92C0024