N. 734 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1991
N. 734 Ordinanza emessa il 4 ottobre 1991 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Palazzo Antonio ed altri Reati militari - Violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata - Trattamento sanzionatorio - Misura - Predeterminazione della pena solo nei minimi edittali e non anche nel massimo - Lamentata indeterminatezza della sanzione in violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (C.P.M.P., art. 122). (Cost., art. 25).(GU n.4 del 22-1-1992 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro: 1) Palazzo Antonio, nato il 10 maggio 1970 a Roma e residente a Padova in via Cantele n. 23; caporale in congedo gia' nel distaccamento di Carnia (Udine) del battaglione logistico "Julia"; 2) Pandolfo Oscar, nato il 19 luglio 1971 a Padova e residente a Saonara (Padova) in via Sabbioncello n. 1/ A; soldato in congedo gia' nel distaccamento di Carnia (Udine) del battaglione logistico "Julia"; 3) Bettella Pietro, nato il 18 maggio 1971 a Padova e residente ad Albignasego (Padova) in via Ippolito Nievo n. 4; soldato in congedo gia' nel distaccamento di Carnia (Udine) del battaglione logistico "Julia". Imputati di: Palazzo; Pandolfo; Bettella: A) Concorso in furto militare aggravato (artt. 110 del c.p.; 230, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perche', il primo caporale, gli altri soldati presso il battaglione logistico "Julia" in Udine nella notte tra il 22 ed il 23 dicembre 1990, in accordo tra loro si impossessavano, al fine di trarne profitto, di dieci magliette verdi di cotone, di una giacca a vento t.a. tipo nuovo e di due zaini alpini, sottraendo il tutto all'amministrazione militare che deteneva tale materiale in un magazzino. Con l'aggravante per tutti e tre gli imputati di aver commesso il fatto in danno all'amministrazione militare (art. 230, secondo comma del c.p.m.p.); con l'ulteriore aggravante per il solo Palazzo, di aver concorso nel reato con militari inferiori in grado; B) Concorso in duplice violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata, in concorso formale (artt. 110 del c.p.; 81, primo comma, c.p.; 122 del c.p.m.p.) perche', il primo caporale, gli altri soldati, presso il battaglione logistico "Julia" in Udine, nella notte tra il 22 e 23 dicembre 1990, mentre Pandolfo e Bettella erano comandati in servizio di pattuglia mobile con obblighi di sorveglianza sui punti sensibili della caserma (tra cui i magazzini) e mentre il Palazzo era capoposto con obblighi concernenti la conservazione dei materiali avuti in consegna e con l'obbligo di non allontanarsi dal corpo di guardia se non autorizzato, si accordavano tra loro affinche' il capoposto Palazzo, depositario delle chiavi di apertura dei magazzini, consegnasse le stesse ai due militari (Pandolfo e Bettella) pattuglianti, affinche' gli stessi si introducessero nei magazzini stessi mentre il Palazzo attendeva fuori dal locale in parola in tal modo violando sia le consegne del Palazzo (punto 5 tabelle consegne) sia quelle gravanti sui soldati Pandolfo e Bettella (militari pattuglianti); per Pandolfo anche di: C) Furto militare in anno dell'amministrazione militare (artt. 230, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perche', soldato come sopra, in data imprecisata anteriore al 12 gennaio 1991 in luogo militare imprecisato si impossessava, al fine di trarne profitto, di due paia di guanti da sciatore di colore bianco, di un berretto da alpino, di un materassino pneumatico beige, di n. 1 tuta mimetica completa di giacca e pantaloni, di n. 2 teli mimetici per tende, di n. 2 giacche a vento con termofodera e di un completo impermeabile appartenenti all'amministrazione militare, sottraendo il tutto all'a.m. detentrice; per Bettella anche di: D) Furto militare in danno dell'amministrazione militare (artt. 230, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perche', soldato come sopra, in data imprecisata anteriore al 12 gennaio 1991 in luogo militare imprecisato si impossessava, al fine di trarne profitto, di n. 3 berretti militari, di un maglione militare e di una termofodera per giacca a vento appartenenti all'amministrazione militare, sottraendoli all'amministrazione militare detentrice. Tenente colonnello Francesco Genovese (persona offesa) comandante del battaglione logistico "Julia" in Udine rappresentante dell'amministrazione militare. Il g.u.p. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza: Vista l'istanza avanzata dal difensore degli imputati con la quale e' stato richiesto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale deducendosi la illegittimita' dell'art. 122 del c.p.m.p. nella parte in cui non viene statuito il massimo della pena; Sentito il p.m. che ha concordato nel ritenere l'illegittimita' Costituzionale della predetta norma per contrasto con l'art. 25, secondo comma, e l'art. 27 della Costituzione; O S S E R V A L'art. 122 del c.p.m.p. come e' noto, per essere lo stesso gia' stato sottoposto al vaglio della Corte, prevede una pena edittale della reclusione militare non inferiore nel minimo a due anni e il cui limite massimo si estende, in assenza di una espressa previsione, a ventiquattro anni di reclusione militare. La violazione della norma in esame nella valutazione del legislatore e' ritenuta sempre e comunque piu' grave, visto il rigore del regime sanzionatorio, delle altre di cui al capo primo, sezione seconda, titolo secondo, libro secondo, del c.p.m.p., pur essendo tutte dirette alla tutela dello stesso bene giuridico. Tale valutazione ha posto dubbi di legittimita' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione rivolvendosi in una irrazionale disparita' di trattamento tra figure di violata consegna; dubbi che non possono ritenersi risolti con il riferimento alle insindacabili valutazioni di politica criminale operate dal legislatore, atteso che in definitiva si e' in presenza di un trattamento sanzionatorio e piu' in generale di un regime giuridico (in tema di cause estintive del reato e misure cautelari) differenziato per ipotesi di reato che costituiscono identiche violazioni del dovere di obedienza alla prescrizione costituente consegna. Sotto tale profilo non si ritiene peralro opportuno riproporre la questione, ne' di sindacare la legittimita' della norma nei confronti dell'art. 27 della Costituzione. Invece l'art. 122 del c.p.m.p. appare in contrasto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione. La riserva di legge sancita in detta norma ha carattere assoluto e risponde alla esigenza che gli elementi della fattispecie criminosa e quelli della sanzione debbano avere come fonte la legge: il legislatore e' obbligato a specificare per ogni precetto il tipo di sanzione applicabile al fine di garantire che il bene fondamentale della liberta' personale non sia esposto al pericolo di arbitrarie restrizioni. Tale pericolo sussiste e nel caso in cui il giudice sia assolutamente libero di scegliere il tipo di pena, sia qualora vengano lasciati ampi spazi edittali per la commisurazione della sanzione, perche' anche in questa ultima ipotesi si verifica una assoluta assenza di vincoli normativi per la valutazione del giudice, in quanto l'obbligo imposto al legislatore della predeterminazione della misura della pena viene rispettato solo formalmente mentre nella sostanza al giudice viene demandato il potere, per il venir meno della determinazione estratta della fattispecie base, non solo di individuare la pena soggettivamente ed oggettivamente proporzionata, ma anche di individuare la vasta gamma di sottofattispecie cui ricollegare i molteplici trattamenti sanzionatori astrattamente previsti. In verita' quando il giudice dispone di un ampio margine tra il minimo ed il massimo di pena e' autorizzato o meglio gli e' imposto di attribuire significativita' e rilevanza ed elementi e modalita' del fatto concreto che non rientrano nella previsione normativa della fattispecie tipica, quindi in virtu' del potere discrezionale di cui all'art. 133 del c.p. e con la valorizzazione di quei fattori che il legislatore non ha potuto prevedere, e' svincolato da criteri di quantificazione della pena predeterminati ed esprime un autonomo giudizio di valore almeno su parte della vicenda, definendo l'unita' di misura della gravita' astratta di un determinato episodio e cosi' sostituendosi al legislatore. La stessa Corte costituzionale in una recente pronuncia (sentenza n. 285/1991) ha avuto modo di precisare che non si deve verificare un "sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena ..l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici e quindi del loro diverso grado di offensivita' spetta al legislatore; mentre al giudice compete di valutare le particolarita' del caso singolo onde individualizzare la pena .. e' compito del legislatore di rispettare quel rapporto attraverso una adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori". Nel caso della norma de qua invece si assiste proprio al paventato sovvertimento perche' e' il il giudice che, attraverso il giudizio discrezionale, stabilisce la regola astratta per la quantificazione della pena a causa anche della circostanza che nella fattispecie in esame come in altre occasioni e' gia' stato evidenziato "la condotta tipica nella realta' concreta puo' atteggiarsi in forme estremamente differenziate secondo una gamma di valori quanto mai ampia, con la quale mal si concilia l'unificazione sotto un'unica figura di fatti profondamente diversi l'uno dall'alro e che meriterebbero un trattamento sanzionatorio differenziato in rapporto alla diversa gravita' astratta delle varie ipotesi". Si ritiene pertanto non manifestamente infondata la proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del c.p.m.p. per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione per indeterminatezza della sanzione a causa delle ragioni sopraesposte. La questione e' rilevante nel presente procedimento in quanto tutti gli imputati sono chiamati a rispondere della norma della cui costituzionalita' si dubita e la cui caducazione comporterebbe la riconduzione del fatto alle ipotesi comuni di violata consegna;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 122 del c.p.m.p. per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Padova, addi' 4 ottobre 1991 Il giudice dell'udienza preliminare: BOCCHINI Depositato in cancelleria addi' 12 ottobre 1991. Il funzionario di cancelleria: VALENTINI 92C0026