N. 742 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1991

                                N. 742
  Ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 della pretura di Siena, sezione
                       distaccata di Poggibonsi,
      nel procedimento penale a carico di Fiaschi Piero ed altro
 Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica
    al  difensore  dell'imputato  -  Omessa  previsione  - Conseguente
    impossibilita' per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello
    incidentale - Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  le
    parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.
 (C.P.P. 1988, art. 584).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.4 del 22-1-1992 )
                              IL PRETORE
   Ritenuto  che  il  procuratore  della  Repubblica presso la pretura
 circondariale di Siena, ha proposto appello avverso  la  sentenza  di
 questo  pretore,  pronunciata  in  data  18 giugno 1991 nei confronti
 degli imputati Fiaschi Piero, nato a S. Gimignano il 6 ottobre  1944,
 ivi  residente,  iva  Gozzoli,  7-  bis  e  Papolizio  Renato nato ad
 Altamura il 2 marzo 1962, residente in S. Casciano Val di  Pesa,  via
 Roma  n.  6,  con  riferimento al reato di cui all'art. 20, lett. c),
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la quale  veniva  dichiarato
 n.d.p.  per  essere i reati ascritti estinti per intervenuto rilascio
 della concessione edilizia in sanatoria e che  conseguenzialmente  la
 cancelleria di quest'ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art.
 584 del c.p.p., ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.m. ai
 soli  imputati  Fiaschi  Piero  e  Papolizio  Renato  e  non anche al
 difensore di fiducia per entrambi avv.  A.  Cipriani  di  Poggibonsi,
 quale  unica parte privata interessata alla notifica, rilevato che la
 disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo  essa  per  il
 difensore  dell'imputato  la  previsione  del  diritto  processuale a
 ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione  del
 p.m.  puo'  porsi  in  contrasto  con  i  due principi costituzionali
 previsti rispettivamente dagli artt. 3 e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:
       a) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha invece
 diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla
 stessa   parte   privata   difesa,   per  l'evidente  ragione  che  a
 quest'ultima sfuggono o possono  comunque  sfuggire  i  motivi  e  le
 ragioni   di   opportunita'   tecnico-processuale   correttamente  ed
 esaurientemente valutabili ed  apprezzabili  soltanto  dal  difensore
 tecnico  (e fatta sempre salva la facolta' per la parte rappresentata
 nel processo a togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v.
 art. 571 del c.p.p.)  ed  al  quale  spetta  altresi',  con  perfetta
 conseguenzialita'  logica,  il  diritto  strumentale  di  ricevere la
 notifica dell'avviso di deposito della sentenza a fini  evidentemente
 dell'esercizio  in  concreto di tale facolta', autonoma e sussidiaria
 d'impugnazione   nell'interesse   della   parte   rappresentata,   e'
 indubbiamente  un  soggetto  processuale, per il ruolo insostituibile
 svolto e/o da svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente
 interessato a ricevere cognizione  diretta  dell'atto  d'impugnazione
 della controparte pubblica;
       b) in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve
 ricevere  adeguata  tutela  nelle norme processuali, si esprime nella
 facolta' espressamente  riconosciuta  dalle  altre  disposizioni  del
 c.p.p.  (v.  artt.  571  del c.p.p. e 595 del c.p.p.) di proposizione
 diretta dell'appello  incidentale,  resa  concretamente  esercitabile
 proprio   entro  il  termine  perentorio  di  giorni  quindici  dalla
 ricezione della notificazione (che a lui stesso mai potra' pervenire)
 di cui all'art. 584 del c.p.p. in discussione. Ne' vale,  a  giudizio
 di  questo  pretore, obiettare che il difensore, non messo legalmente
 in grado di conoscere l'imputazione (e nella specie l'atto di appello
 proposto dal p.m., in quanto tale, della controparte  pubblica  sara'
 di  fatto  ed effettivamente informato dal suo assistito, costituendo
 tale argomentazione una mera eventualita', incapace  di  supplire  ad
 una  grave  omissione  di  riconoscimento  di  un suo diritto proprio
 strumentale da parte del legislatore ordinario;
       c) l'omessa previsione del diritto  processuale  del  difensore
 (almeno  di  quello  risultante  dagli atti al momento della sentenza
 impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito
 invece dall'art. 548 del c.p.p. a proposito della notifica,  ai  fini
 della  sua  decisione  propria  d'impugnazione o meno, dell'avviso di
 deposito della sentenza) la notifica dell'atto d'impugnazione (almeno
 dell'appello del p.m.), introduce ad avviso di  questo  pretore,  una
 grave  forma  di  disparita'  di  trattamento  tra  parte processuale
 pubblica  da  una  parte  e  parte  privata  dall'altra,  del   tutto
 ingiustificata  ed oltretutto illogica, sia se valutata alla luce del
 diritto d'impugnazione primario che spetta  al  difensore  e  sia  se
 valutata  alla  luce  del  suo  diritto  di  proposizione  di appello
 incidentale, facolta' essenziale questa ultima nemmeno  concretamente
 e sicuramente esercitabile in modo concreto in assenza della notifica
 anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.;
       d)  in considerazione delle osservazioni svolte, puo' ritenersi
 non  manifestamente  infondata   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  584  del  c.p.p. cosi' come formulato, con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, il quale  postula  che  il
 legislatore   ordinario   non  introduca  di  fatto  delle  forme  di
 disparita' di trattamento  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,
 meritevoli  invece,  secondo  le  stesse  norme della stessa materia,
 ovvero secondo i principi di  logica  e  di  correttezza  comuni,  di
 trattamento  non  disuguale (e non v'e' dubbio che il principio della
 parita', compatibile con il diverso ruolo  istituzionale  svolto  dal
 p.m.   parte   pubblica-rispetto  a  quella  privata,  tra  le  parti
 processuali nel nuovo c.p.p., costitusce uno dei principi basilari  e
 caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art. 24,
 secondo  comma,  della Costituzione nella misura in cui tale forma di
 disparita'   ingiustificata   si   ripercuote   necessariamente    ed
 inevitabilmente  in  una lesione del diritto di garanzia della difesa
 tecnica,  almeno  dell'imputato,  in  qualsiasi  stato  e  grado  del
 procedimento  penale  e  quindi anche nella fase, concretamente assai
 rilevante, tra la imputazione del p.m. e la proposizione  (o  rectius
 proponibilita')  della  contro-impugnazione,  sotto  forma di appello
 incidentale;
       e) oltreche' non manifestamente infondata, la  questione  cosi'
 come  sollevata  d'uffici  da  questo  pretore e' anche rilevante nel
 presente procedimento avendo  la  cancelleria  omesso  di  notificare
 l'atto  di  appello  del  p.m. al difensore dell'imputato, non avendo
 l'imputato personalmente, entro  i  quindici  giorni  dalla  notifica
 ricevuta    dell'avviso   di   tale   atto   di   appello,   proposto
 incidentalmente  appello  e  potendo   quindi,   qualora   dichiarata
 incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art.
 584  del  c.p.,  il  difensore  tutt'ora  proporre lui stesso, in via
 esclusiva, tale appello incidentale;
    Ritenuto  quindi  che  la  questione  sollevata  va  rimessa  alla
 decisione  della Corte costituzionale con conseguente sospensione del
 giudizio in corso;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio, dichiarando  la  questione  non  manifestamente
 infondata    e    rilevante    nel   presente   giudizio,   eccezione
 d'illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. nella misura
 in cui non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato
 (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di
 ricevere, indipendentemente ed  autonomamente  rispetto  all'imputato
 stesso  quale  parte  privata,  dalla  cancelleria  del  giudice  del
 provedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione, per
 violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione  nel
 senso di cui alle premesse motivazionali della presente ordinanza;
    Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
    Cosi' deciso in Poggibonsi, il 17 ottobre 1991.
                          Il pretore: SUCHAN

 92C0034