N. 747 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio - 20 dicembre 1991
N. 747 Ordinanza emessa il 24 maggio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Pignatelli Mario contro l'intendenza di finanza di Torino Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie corrisposte a ex deputati, senatori e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento di privilegio per altre categorie di alti funzionari in quiescenza (alti ufficiali dell'Esercito, alti magistrati ecc.). - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, comma 6-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).(GU n.4 del 22-1-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Pignatelli Mario avverso l'intendenza di finanza; Letti gli atti; Sentito il contribuente; Udito il relatore dott. Sergio Viara; RITENUTO IN FATTO Trattasi di ricorso avverso silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza relativamente ad una istanza di rimborso di I.R.Pe.F. per il 1988 e per l'anno 1989. Il ricorrente, andato in pensione con la qualifica di colonnello dell'Esercito, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede che la ritenuta I.R.Pe.F. sui vitalizi erogati dalla Camera dei deputati, dal Senato ecc., in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni, si applichi solo sul 60% del loro ammontare, chiede la riliquidazione delle denunce dei redditi presentate per il 1988 e per il 1989 essendo la sua situazione da assimilarsi e quella indicata dalla legge.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 730/1991). 92C0039