N. 747 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio - 20 dicembre 1991

                                N. 747
       Ordinanza emessa il 24 maggio 1991 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 20 dicembre 1991) dalla commissione tributaria di
 primo grado di Torino sul ricorso proposto da Pignatelli Mario contro
                   l'intendenza di finanza di Torino
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie
    corrisposte  a  ex  deputati,  senatori  e  categorie equiparate -
    Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) -  Mancata
    previsione di eguale trattamento di privilegio per altre categorie
    di  alti  funzionari  in quiescenza (alti ufficiali dell'Esercito,
    alti magistrati ecc.). - Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, comma 6-bis, convertito, con
    modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154).
 (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).
(GU n.4 del 22-1-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Pignatelli
 Mario avverso l'intendenza di finanza;
    Letti gli atti;
    Sentito il contribuente;
    Udito il relatore dott. Sergio Viara;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi di ricorso avverso silenzio  rifiuto  dell'intendenza  di
 finanza  relativamente ad una istanza di rimborso di I.R.Pe.F. per il
 1988 e per l'anno 1989.
    Il ricorrente, andato in pensione con la qualifica  di  colonnello
 dell'Esercito,  in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2, comma
 6- bis, della legge 27 aprile  1989,  n.  154,  che  prevede  che  la
 ritenuta  I.R.Pe.F.  sui  vitalizi erogati dalla Camera dei deputati,
 dal Senato ecc., in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle
 funzioni, si applichi solo sul 60%  del  loro  ammontare,  chiede  la
 riliquidazione delle denunce dei redditi presentate per il 1988 e per
 il  1989  essendo  la sua situazione da assimilarsi e quella indicata
 dalla legge.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 730/1991).
 92C0039