N. 752 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1991

                                N. 752
       Ordinanza emessa l'8 febbraio 1991 dal pretore di Modena
     nel procedimento civile vertente tra Bondi Ada e il Ministero
                             dell'interno
 Previdenza ed assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella
    specie:  indennita'  di  accompagnamento  per  invalidi  civili) -
    Ritardata  liquidazione  -   Lamentata   omessa   previsione   del
    risarcimento  integrale  del  danno per diminuzione del valore del
    credito per svalutazione monetaria (rivalutazione  piu'  interessi
    legali)  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  crediti per
    prestazioni  previdenziali  -  Incisione  sulla   garanzia   delle
    prestazioni  assistenziali  - Richiamo ai principi affermati nella
    sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.
 (C.P.C., art. 442, sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,
    art. 1).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.4 del 22-1-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  relativa  a
 controversia  in  materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie
 iscritta  al  n.  2438  dell'anno  1990  del  ruolo  generale   delle
 controversie  in materia di lavoro promossa da Bondi Ada ved. Pinelli
 residente in Casinalbo di Formigine (Modena), rappresentata e  difesa
 dal  proc.  avv. Alberto Della Fontana e presso di lui e nel suo stu-
 dio, in Modena,  viale  Martiri  della  Liberta',  20,  elettivamente
 domiciliata,  attrice,  contro  il Ministero dell'interno, in persona
 del Ministro  dell'interno  in  carica,  per  legge  domiciliato,  in
 Bologna,  via  Marsala,  19,  presso  l'avvocatura distrettuale dello
 Stato di Bologna, contumace, convenuto;
    All'esito dell'udienza del giorno 3 ottobre 1991  fissata  per  la
 discussione orale e per la decisione della causa;
    Esaminati  gli  atti  del  processo  ed i documenti prodotti dalla
 parte attrice;
    Sentito il rappresentante della stessa parte;
    A scioglimento della riserva formulata;
                             O S S E R V A
    L'attrice  ha  agito  in  giudizio  nei  confronti  del  Ministero
 dell'interno ed ha chiesto, in qualita' di erede legittimo del marito
 Ernesto  Pinelli  deceduto  il  18  febbraio 1983, l'accertamento del
 diritto del coniuge all'indennita' di  accompagnamento  per  invalidi
 civili  di  cui  all'art.  1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, per
 ottenere la quale era stata presentata domanda il 30  novembre  1982,
 nonche'  la  condanna dell'amministrazione convenuta a corrisponderle
 l'ammontare dell'indennita' che sarebbe spettata in vita  al  marito,
 del  quale  dalla  competente  commissione  sanitaria,  seppure  post
 mortem, era stata accertata la  totale  inabilita'  lavorativa  e  la
 necessita' per lui di accompagnamento.
    La  ricorrente  aveva  chiesto  inoltre  la condanna del Ministero
 dell'interno al  pagamento  in  suo  favore  degli  interessi  legali
 nonche'   del   risarcimento   del   maggior  danno  provocato  dalla
 svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224,  secondo  comma,  del
 codice civile.
    All'udienza  di decisione peraltro la difesa attrice ha chiesto la
 condanna,  da  pronunciarsi  eventualmente  anche  di  ufficio,   del
 Ministero  dell'interno,  al pagamento, in luogo del risarcimento del
 solo maggior  danno  ex  art.  1224,  secondo  comma,  dell'integrale
 risarcimento  del  danno da svalutazione, da aggiungersi all'ammotare
 degli interessi legali, ai  sensi  dell'art.  442  del  c.p.c.  quale
 risultante dalla sentenza 8 marzo-12 aprile 1991, n. 156, della Corte
 costituzionale, intervenuta nelle more del processo.
    Quest'ultima  domanda,  a  differenza di quella principale, non e'
 pero' allo  stato  accoglibile.  Per  consolidata  giurisprudenza  e'
 inapplicabile   ai   crediti  per  prestazioni  di  previdenza  e  di
 assistenza obbligatorie il disposto dell'art. 429, terzo  comma,  del
 c.p.c., dettato per i soli crediti di lavoro.
    Peraltro  la  Corte  costituzionale, con la menzionata sentenza n.
 156/1991, ha dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  442
 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
 nella  parte  in  cui  non prevede che il giudice deve determinare il
 maggior danno eventualmente subito dal creditore per  la  diminuzione
 di  valore  del  credito  quando  pronuncia  sentenza  di condanna al
 pagamento di  somme  di  denaro  solamente  per  crediti  relativi  a
 prestazioni  di previdenza sociale e non invece anche per prestazioni
 di assistenza obbligatoria.
    Reputa il decidente che l'art.  442,  quale  risulta  per  effetto
 della  sentenza  n.  156/1991, non possa essere esteso ai crediti per
 prestazioni assistenziali, tra le quali rientrano quelli  aventi  per
 oggetto l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge
 n.  18/1980.  Non  soltanto il tenore letterale del dispositivo della
 sentenza e' tale da rendere riferibile la pronuncia  della  Corte  ai
 soli  crediti  per  prestazioni  previdenziali,  ma dalla motivazione
 emerge chiaramente come la Corte, in relazione  al  limitativo  thema
 decidendum  ad essa sottoposto dal giudice remittente, abbia preso in
 considerazione ai fini della decisione i crediti previdenziali e  non
 quelli   derivanti   dal   diritto   a   prestazioni   di  assistenza
 obbligatoria.
    Nonostante la loro affinita' sotto  molteplici  aspetti,  riflessa
 nella  identita'  della normativa processuale che le riguarda, le due
 categorie di  crediti  sono  nettamente  distinte  cosicche'  non  e'
 possibile  una  applicazione indifferenziata nei riguardi di entrambe
 delle norme che specificamente si  riferiscano  ad  una  soltanto  di
 esse,   soprattutto,  come  quella  introdotta  con  la  sentenza  n.
 156/1991, se  si  tratta  di  norme  derogatorie  ad  una  disciplina
 generale  (in  particolare  di quella dettata dall'art. 1224 circa la
 conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione) e dunque di stretta
 interpretazione (art. 14 delle disp. prel. del cod. civ.).
    La stessa Corte costituzionale ha avuto occasione  di  riconoscere
 la  non  riconducibilita'  in  via  interpretativa  della  situazione
 giuridica dei destinatari della  pubblica  assistenza  a  quella  dei
 lavoratori  assicurati  con una delle forme di previdenza sociale per
 essi istituite allorquando, con la sentenza 26 luglio 1979, n. 85, ha
 ritenuto non applicabile ai primi il novellato art. 152  delle  disp.
 att.  del c.p.c. e conseguentemente ne ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale nella parte in cui non includeva i  destinatari  della
 assistenza   pubblica   tra   coloro   che  possono  beneficiare  del
 particolare  trattamento  riguardante  l'esonero  dalla  condanna  al
 rimborso delle spese processuali nei giudizi promossi per ottenere le
 prestazioni che ambissero conseguire.
    Dalla  non  estensibilita'  dell'art.  442,  come modificato dalla
 sentenza  n.  156/1991  ai  titolari  di  crediti   per   prestazioni
 assistenziali deriva la possibile illegittimita' costituzionale della
 disparizione per contrasto con gli articoli 3 primo comma e 38, primo
 comma,  della Costituzione. La questione cosi' prospettata, sollevata
 di ufficio, e' rilevante e non appare manifestamente infondata.
    La  rilevanza   e'   evidente   essendo   stato   questo   giudice
 espressamente  sollecitato  a  pronunciare  sentenza  di condanna del
 Ministero dell'interno al risarcimento integrale  del  danno  per  la
 diminuzione   di   valore  del  credito  (del  dante  causa  ed  ora)
 dell'attrice provocato dalla svalutazione monetaria, e  non  soltanto
 nei  limiti  del  pregiudizio  eccedente  l'ammontare degli interessi
 legali.  La  mancanza   nell'assetto   normativo   vigente   di   una
 disposizione   che   renda   accoglibile  tale  domanda  comporta  la
 necessita' che essa sia, se del caso, autoritariamente introdotta per
 decisione del giudice della legittimita' costituzionale delle  leggi,
 cosi' come e' avvenuto per i crediti previdenziali.
    L'omogeneita'  della  situazione  dei  destinatari  della pubblica
 assistenza con  quella  di  coloro  a  favore  dei  quali  sia  stato
 apprestato  un  rapporto di assicurazione sociale e la necessita', ai
 sensi  dell'art.  3,  primo  comma,  della   Costituzione,   di   una
 uniformita'   di  trattamento  non  solamente  processuale  ma  anche
 sostanziale e' gia' stata affermata dalla Corte costituzionale con la
 menzionata sentenza n. 85/1979. Ha  esattamente  osservato  la  Corte
 come   il   disegno   costituzionale  delineato  dall'art.  38  della
 Costituzione in materia di sicurezza sociale venga realizzato per gli
 inabili al lavoro con gli istituti propri della pubblica assistenza e
 per  i  lavoratori   mediante   il   sistema   della   mutualita'   e
 dell'assicurazione  obbligatoria ma come, pur essendo diversi i mezzi
 e gli strumenti adoperati, comune sia  la  finalita'  perseguita.  E'
 stato  poi  posto  in  rilievo come l'evoluzione normativa in materia
 dimostri la tendenza ad assicurare  ai  due  metodi  predisposti  dal
 legislatore una uniformita' di trattamento.
    Una diversificazione tanto radicale delle situazione giuridica, in
 tema di conservazione del valore reale della prestazione economica in
 presenza  di  un  costante  svilimento  del  potere di acquisto della
 moneta, che privi i titolari del diritto soggettivo all'assistenza di
 quanto   invece   accordato   all'altra   categoria   di    soggetti,
 adeguatamente  tutelati  ai fini dell'osservanza del comune principio
 dell'art. 38 della Costituzione desumibile, si risolve, pertanto,  in
 una  violazione  del  fondamentale principio di uguaglianza ed in una
 irrazionalita' dell'ordinamento positivo.
    Per  l'art.  38  agli  inabili  al  lavoro,  come  ai   lavoratori
 infortunati, ammalati, invalidi, anziani o disoccupati debbono essere
 assicurati  trattamenti  idonei a consentire il soddisfacimento delle
 loro elementari esigenze di vita. Le prestazioni a tale scopo ad essi
 attribuite, non diversamente dalle  prestazioni  delle  assicurazioni
 sociali obbligatorie, debbono essere sottratte al deprezzamento della
 moneta che le rende via via prive del carattere dell'adeguatezza e le
 rende sempre piu' insufficienti allo scopo.
    Cio'  non  puo' avvenire che con il ristabilimento del loro potere
 di acquisto iniziale, compromesso dall'ingiustificato ritardo con  il
 quale  la  pubblica  amministrazione abbia provveduto all'adempimento
 della sua obbligazione.
   Le  ragioni  che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare
 costituzionalmente illegittimo l'art. 442 del  c.p.c.  in  parte  qua
 sussistono  anche  per  i  crediti  aventi  per  oggetto  prestazioni
 assistenziali. Queste sono destinate pur esse per la loro natura, non
 ad integrare un reddito da  lavoro,  ma  a  sostituire  completamente
 (nella misura discrezionalmente dettata dal legislatore ordinario) un
 siffatto   reddito  in  quanto  impossibile  od  ad  alleviare  altre
 particolari condizioni di grave bisogno che giustificano l'intervento
 della pubblica assistenza in aderenza al  principio  di  solidarieta'
 sociale  dettato  dall'art.  2  della  Costituzione.  Le esigenze cui
 sovvengono sono di tale pregnanza da risultare quanto, se  non  piu',
 importanti per il sostentamento dell'assistito dei redditti da lavoro
 e   delle  prestazioni  previdenziali.  La  necessita'  di  sottrarle
 integralmente alla svalutazione monetaria  di  appalesa  pertanto  di
 assoluto  rilievo  per  la  salvaguardia della funzione loro propria,
 oltre che  dal  punto  di  vista  sociale,  essendone  beneficiari  i
 soggetti piu' bisognosi ed i piu' inermi fra tutti.
    Il  giudizio  deve  essere pertanto sospeso e la questione rimessa
 alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli  articoli 3, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione,
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 del  codice
 di  procedura  civile,  come  sostituito  dall'art.  1 della legge 11
 agosto 1973, n. 533, quale  risulta  per  effetto  della  sentenza  8
 marzo-12 aprile 1991, n. 156, della Corte costituzionale, nella parte
 in  cui  non  prevede  che  il  giudice, quando pronuncia sentenza di
 condanna al pagamento di somme  di  denaro  per  crediti  relativi  a
 prestazioni  di assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre agli
 interessi nella misura legale,  il  danno  eventualmente  subito  dal
 titolare  per  la  diminuzione  di valore del suo credito, applicando
 l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat ai fini della  scala  mobile
 per  il settore dell'industria e condannando al pagamento della somma
 relativa con decorrenza dal giorno  in  cui  si  sono  verificate  le
 condizioni  legali di responsabilita' per il ritardo dell'adempimento
 della   Pubblica   Amministrazione   tenuta   all'erogazione    della
 prestazione assistenziale;
    Sospende il processo;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria,
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  la  stessa  sia comunicata al Presidente del Senato
 della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Modena, addi' ottobre 1991
                Il pretore giudice del lavoro: GRAGNOLI

 92C0044