N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 1992

                                 N. 6
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 16 gennaio 1992 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Ambiente (tutela dell') - Previsione della istituzione, gestione e
    tutela  da  parte dello Stato di aree naturali protette nonche' di
    obblighi di cooperazione e d'intesa tra Stato e regioni e province
    autonome - Possibilita' da parte dello Stato d'intesa con le prov-
    ince  autonome  di  classificare  aree   naturali   protette   nel
    territorio  delle  stesse  -  Istituzione  di  organismi  centrali
    (comitati e consulta tecnica per le aree naturali protette) con il
    compito di individuare e classificare le  aree  naturali  comprese
    nel  territorio della provincia di Bolzano e di adottare programmi
    e criteri di gestione - Attribuzione di poteri  di  attuazione  di
    detti  programmi  al  Ministro  dell'ambiente,  nonche'  di poteri
    decisionali ed attuativi al Consiglio dei Ministri che vi provvede
    in via sostitutiva - Disciplina in materia di  urbanistica,  piani
    regolatori,   tutela   del   paesaggio   ed   opere  idrauliche  -
    Disposizioni per il finanziamento ai comuni e  alle  province  per
    interventi,  impianti  ed  opere  entro  i  confini  di  un  parco
    nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di  competenza
    provinciale  in  materia di alpicoltura e parchi per la protezione
    della flora e della fauna, tutela del paesaggio, urbanistica,  usi
    civici,  miniere, cave e torbiere, viabilita', acquedotti e lavori
    pubblici, addestramento e programmazione professionale.
 (Legge 6 dicembre 1991, n. 394, complessivamente, ed in particolare
    artt. 1, quinto comma, 2, sesto  e  settimo  comma,  21,  29,  30,
    secondo  comma,  34,  nono  comma, 35, primo comma, e 38 (e in via
    condizionata gli artt. da 22 a 28).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, n. 1, 5, 6, 7,
    14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, nn.  8,  9  e
    11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma,
    68 e 107).
(GU n.6 del 5-2-1992 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1/92
 dell'8  gennaio  1992  (all.  1),  rappresentata  e   difesa,   tanto
 unitamente  quanto  disgiuntamente,  in  virtu' di procura speciale 8
 gennaio  1992,  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  vice
 segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16327; all. 2),
 dagli  avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo
 di essi elettivamente domiciliata in  Roma,  piazza  Borghese  n.  3,
 ricorrente;  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, in
 persona del Presidente del Consiglio in carica; per la  dichiarazione
 di  incostituzionalita'  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394 (legge
 quadro sulle aree protette)  in  tutte  le  sue  disposizioni  ed  in
 particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da
 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e
 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28), per violazione degli
 artt.  8,  primo comma, cifre 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo  comma;
 16,  primo  comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale
 di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme  di
 attuazione  approvate  con decreti del Presidente della Repubblica 20
 gennaio 1973, n. 115; 1› novembre 1973, n. 689;  22  marzo  1974,  n.
 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n.
 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della
 legge 30 novembre 1989, n. 386.
                               F A T T O
    Nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1991, Supplemento ordinario
 n. 292, e' stata pubblicata la legge 6 dicembre 1991, n.  394  (legge
 quadro sulle aree protette).
    Le  disposizioni contenute nella legge impugnata sono lesive delle
 competenze esclusive attribuite alla provincia autonoma di Bolzano in
 materia di urbanistica (art. 8, n.  5,  dello  statuto),  tutela  del
 paesaggio  (art.  8,  n. 6, dello statuto), usi civici (art. 8, n. 7,
 dello statuto), miniere  cave  e  torbiere  (art.  8,  n.  14,  dello
 statuto),  caccia e pesca (art. 8, n. 15, dello statuto), alpicoltura
 e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n.  16,
 dello  statuto),  viabilita' acquedotti e lavori pubblici (art. 8, n.
 17, dello statuto), assunzione diretta di  pubblici  servizi  e  loro
 gestione  a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19, dello statuto),
 agricoltura,  foreste,  corpo  forestale,  patrimonio  zootecnico  ed
 ittico,  bonifica  (art. 8, n. 21, dello statuto), espropriazione per
 causa di pubblica utilita' (art. 8,  n.  22,  dello  statuto),  opere
 idrauliche  della  terza,  quarta  e quinta categoria (art. 8, n. 24,
 dello statuto), addestramento e formazione professionale (art. 8,  n.
 29, dello statuto).
    La  legge e' inoltre lesiva delle competenze secondarie attribuite
 alle province in materia di incremento della  produzione  industriale
 (art.  9,  n.  8, dello statuto), utilizzazione delle acque pubbliche
 (art. 9, n. 9, dello statuto) e attivita' sportive e ricreative (art.
 9, n. 11, dello statuto), nonche' delle norme sul finanziamento delle
 attivita' provinciali.
    A tali norme statutarie si collegano  poi  le  relative  norme  di
 attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 20
 gennaio  1973,  n.  115;  1› novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n.
 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n.
 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della
 legge 30 novembre 1989, n. 386.
    Dato che la legge impugnata e' lesiva delle competenze provinciali
 costituzionalmente alla stessa attribuite, la provincia  autonoma  di
 Bolzano le impugna per il seguente motivo di
                             D I R I T T O
    Violazione della competenza della provincia autonoma di Bolzano di
 cui  agli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19,
 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo
 comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68  e  107  dello  statuto
 speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative
 norme  di  attuazione  approvate  con  decreti  del  Presidente della
 Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1›  novembre  1973,  n.  689;  22
 marzo  1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31
 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19  novembre  1987,  n.
 526,  nonche'  della  legge  30 novembre 1989, n. 386, da parte della
 legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree  protette)  in
 tutte  le  sue  disposizioni  ed in particolare degli artt. 1, quinto
 comma; 2, sesto e settimo comma; da 3  a  17;  21;  29;  30,  secondo
 comma;  34,  nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata
 gli artt. da 22 a 28).
    1. - La legge impugnata e' nel suo insieme, cioe' in tutte le  sue
 disposizioni,  gravemente  lesiva  della  competenza esclusiva che la
 provincia autonoma di Bolzano ha in materia di "alpicoltura e  parchi
 per  la  protezione  della flora e della fauna" (art. 8, n. 16, dello
 statuto), di "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 6, dello statuto), di
 "urbanistica" (art. 8, n. 5, dello statuto), di "usi civici" (art. 8,
 n. 7, dello statuto), "miniere cave e torbiere" (art. 8, n. 14, dello
 statuto),  di  "caccia  e  pesca"  (art. 8, n. 15, dello statuto), di
 "viabilita' acquedotti e lavori  pubblici"  (art.  8,  n.  17,  dello
 statuto),  di "assunzione diretta di pubblici servizi e loro gestione
 a mezzo di aziende speciali" (art.  8,  n.  19,  dello  statuto),  di
 "agricoltura,  foreste,  corpo  forestale,  patrimonio  zootecnico ed
 ittico, bonifica" (art. 8, n. 21, dello statuto), di  "espropriazione
 per  causa  di  pubblica utilita'" (art. 8, n. 22, dello statuto), di
 "opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria" (art. 8, n.
 24, dello statuto), e di "addestramento e  formazione  professionale"
 (art. 8, n. 29, dello statuto).
    In  sostanza  la  legge  impugnata  contrasta con tutto l'impianto
 dell'autonomia differenziata di cui gode  la  provincia  autonoma  di
 Bolzano,  prevedendo  che  anche  nel  territorio  della provincia di
 Bolzano possano essere "istituite", "gestite" e "tutelate"  da  parte
 dello  Stato  le  aree  naturali  protette,  insieme  e/o in aggiunta
 all'esistente  parco  nazionale   dello   Stelvio   e   dispone   che
 l'ordinamento  delle  stesse aree sottosta' non tanto e non solo alla
 disciplina specifica prevista dall'ordinamento  vigente  (oltre  alla
 normativa statutaria vedasi in particolare anche l'art. 3 delle norme
 di  attuazione  approvate  con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), ma alla
 disciplina della legge impugnata, che viola  palesemente  l'autonomia
 della provincia autonoma di Bolzano.
    2.  - In particolare l'art. 1, quinto comma, della legge impugnata
 e' lesivo delle competenze primarie provinciali in quanto esso intro-
 duce per la tutela e gestione di aree naturali protette in  provincia
 autonoma  di  Bolzano  obblighi  di  "cooperazione" e di "intesa" fra
 Stato e provincia che non sono previsti  dallo  statuto  speciale  di
 autonomia  e  dalle  relative norme di attuazione (disposizioni sopra
 citate)   che   attribuiscono   invece   la    relativa    competenza
 esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.
    L'art.  1,  quinto comma, della legge impugnata pretende, inoltre,
 di applicare alla provincia autonoma di Bolzano l'art. 81 del  d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
 disposizioni  che  sono entrambe incompatibili con l'autonomia di cui
 gode la provincia stessa.
    In particolare va notato che l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio  1977,
 n.  616,  si riferiva soltanto alle regioni ordinarie. Esso non trova
 applicazione nella provincia autonoma di Bolzano come stabilito dalla
 norma di attuazione d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, che estende alla
 regione Trentino-Alto Adige ed alle province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano  solamente  alcune disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, escludendo le altre.
    Per quanto riguarda, invece, la  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
 sull'ordinamento  delle  autonomie  locali, va rilevato che questa fa
 espressamente  salve  all'art.  1,  secondo  comma,   le   competenze
 provinciali:   "2.  Le  disposizioni  della  presente  legge  non  si
 applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
 Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste  dagli
 statuti  e  dalle  relative  norme  di attuazione". Voler rendere ora
 applicabile alle "aree protette" l'art. 27 di tale legge,  che  detta
 norme   su   accordi  di  programma  per  l'attuazione  di  opere  ed
 interventi, significa  mutare  tutto  il  sistema  in  questo  campo,
 violando  l'autonomia  della  provincia alla quale in materia di aree
 protette  compete ogni forma organizzativa ed amministrativa (artt. 8
 e 16 dello statuto).
    3.  -  Incostituzionali  sono  anche  il  sesto  e  settimo  comma
 dell'art.  2  della  legge  impugnata,  in  quanto  essi prevedono la
 possibilita' di "classificazione" (e di "istituzione": cosi' art.  2,
 settimo comma) nel territorio provinciale di Bolzano di aree naturali
 protette  di  rilievo nazionale e internazionale da parte dello Stato
 "d'intesa" con la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  sostituendo  al
 potere  esclusivo  autonomo  della  provincia (garantito dall'art. 8,
 primo comma, cifre 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,  24  e  29  e
 dall'art.  16  dello  statuto)  un  potere  dello Stato da esercitare
 d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano.
    Dato che la provincia autonoma di Bolzano ha competenza  esclusiva
 in  materia  di  parchi  per  la protezione della flora e della fauna
 (art. 8, n. 16, dello statuto) e di tutela del paesaggio (art. 8,  n.
 6,  dello  statuto)  non  e'  consentito  allo  Stato  sottrarre alla
 provincia tali  competenze  esclusive,  autoattribuendosi  con  legge
 ordinaria  il potere di "classificare" le aree naturali protette e di
 "istituire" nuove "aree protette" (parchi o riserve naturali) nel suo
 territorio, sostituendo al  potere  autonomo  un  potere  proprio  da
 esercitare  previa "intesa" per aree protette in provincia di Bolzano
 che la norma definisce "parchi nazionali" (cosi' testualmente art. 2,
 settimo comma).
    Peraltro, la norma  impugnata  e'  anche  formalmente  viziata  in
 quanto  essa  modifica  il  disposto  dell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo
 1974, n. 279, eludendo la procedura tassativamente prevista dall'art.
 107 dello statuto speciale di autonomia.
    4. - Con gli  artt.  3,  4  e  5  della  legge  impugnata  vengono
 istituiti  organismi statali centrali ("Comitato per le aree naturali
 protette" e "Consulta tecnica per le aree naturali protette"), con il
 compito di classificare ed individuare le aree naturali comprese  nel
 territorio provinciale di Bolzano, di adottare programmi e criteri di
 gestione e nel contempo attribuire poteri di attuazione del programma
 al Ministro dell'ambiente, nonche' poteri decisionali ed attuativi al
 Consiglio dei Ministri, "che provvede in via sostitutiva" (cosi' art.
 5),  con  riflessi  diretti anche sulla parte attuativa e finanziaria
 spettante alla provincia autonoma di Bolzano.
    Si tratta di una procedura che  e'  in  palese  contrasto  con  la
 competenza  provinciale  primaria in tema di parchi naturali (art. 8,
 n. 16, anche in relazione all'art. 16 dello statuto). Tale competenza
 nella provincia autonoma di  Bolzano  e'  sottratta  alla  disciplina
 statale. In particolare e' palesemente incostituzionale la previsione
 che  la provincia autonoma di Bolzano debba conformarsi a programmi e
 direttive da  parte  di  organi  statali,  sia  per  quanto  riguarda
 l'istituzione  di  nuove  aree  protette  (parchi,  biotopi), sia per
 l'ampliamento di quelli gia'  esistenti,  sia  per  il  finanziamento
 degli  stessi. In questo punto si viola anche l'autonomia finanziaria
 della  provincia  autonoma  di  Bolzano  che  si  basa  sulla   legge
 rinforzata 30 novembre 1989, n. 386.
    5.  -  L'art.  6  della legge impugnata e' lesivo delle competenze
 provinciali, in quanto attribuisce al "Comitato per le aree  naturali
 protette" e alla "Consulta tecnica" il potere di esame delle proposte
 di  istituzione  di  un'area  protetta  e  delle  relative  misure di
 salvaguardia, e per giunta attribuisce al Ministro  dell'ambiente  il
 potere  di  concedere  deroghe  alle  misure  stesse,  e  di adottare
 eventuali provvedimenti  sanzionatori  in  palese  contrasto  con  il
 principio  che le sanzioni amministrative sono disciplinate e attuate
 dall'Organo cui spetta la relativa competenza.
    Inoltre, il terzo comma dell'art. 6 della  legge  impugnata  detta
 disposizioni  in  materia  di  urbanistica,  di  piani regolatori, di
 tutela del paesaggio e di opere  idrauliche  che  fanno  parte  delle
 competenze  provinciali  esclusive (art. 8, primo comma, cifre 5, 6 e
 24, dello statuto) che in provincia di Bolzano hanno trovato non solo
 una  particolare  disciplina   legislativa   ma   anche   particolare
 attenzione  e  cura  nella  loro attuazione, come del resto puo' ictu
 oculi essere constatato.
    Anziche' riconoscere la competenza esclusiva, la  legge  impugnata
 all'art. 3, primo comma, assegna soltanto un diritto di "presenza" al
 presidente   della  provincia  ovvero  a  un  assessore  delegato  al
 "Comitato per le aree naturali protette" designato  per  un  triennio
 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
 le  province autonome di Trento e di Bolzano nel comitato per le aree
 naturali protette.
    Per quanto riguarda, invece, le  consulenze  tecniche  di  cui  al
 settimo  comma  dell'art.  3  della  legge  impugnata, non e' nemmeno
 prevista la presenza della provincia autonoma di Bolzano; ma anche se
 fosse prevista non toglierebbe il vizio  di  incostituzionalita'  che
 inficia la legge impugnata.
    Infatti,  tutte  le  competenze assegnate e trasferite agli organi
 suddetti sono  incostituzionali  nella  parte  in  cui  prevedono  di
 interferire  nel  territorio della provincia autonoma di Bolzano o di
 incidere su competenze primarie della provincia stessa.
    6.  -  L'art.  7  della  legge  impugnata  e'  pure   viziato   da
 incostituzionalita'.
    In  primo  luogo  perche'  individua  misure  di  incentivazione a
 specifici interventi nell'ambito del  parco  nazionale  che  sono  in
 contrasto  con  le  disposizioni  vigenti  in  provincia  autonoma di
 Bolzano e sono, peraltro, anche in contrasto con l'art. 3 della norma
 di attuazione 22 marzo 1974, n. 279, che disciplina l'esercizio delle
 funzioni concernenti il "Parco nazionale dello Stelvio".
    L'art.  3,  secondo  comma,  del  d.P.R.  n.  279/1974,   dispone:
 "Nell'esercizio  delle loro potesta' in materia, le province, in caso
 di  eventuale  modifica  dell'estensione  del  paro  nel   rispettivo
 territorio,  provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato,
 avuto riguardo alle condizioni urbanistiche,  sociali  ed  economiche
 locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela".
    Quindi  anche  per  l'esistente Parco nazionale dello Stelvio (che
 notoriamente copre il territorio di tre  province)  e'  espressamente
 prevista una procedura diversa, che comunque non puo' essere derogata
 da legge ordinaria. Per le altre aree protette (biotopi ed altro) che
 rientrano  solo  nel  territorio  provinciale,  cio'  e'  ancora meno
 possibile per la chiara competenza esclusiva della provincia autonoma
 di Bolzano, citata in epigrafe.
    In  secondo  luogo  l'art.  7  della  legge   impugnata   contiene
 disposizioni  riguardo il finanziamento ai comuni e alle province per
 interventi, impianti ed opere entro i confini di un parco  nazionale,
 opere  ed  interventi  che  rientrano  a  loro volta nelle competenze
 provinciali  dell'art.  8,  n.  16  (alpicoltura  e  parchi  per   la
 protezione  della  flora  e  della  fauna),  n. 5 (urbanistica), n. 6
 (tutela del paesaggio), n. 7 (usi civici), n. 10  (edilizia  comunque
 sovvenzionata,   totalmente   o   parzialmente,  da  finanziamenti  a
 carattere pubblico), n. 17 (viabilita', acquedotti e lavori  pubblici
 di  interesse  provinciale),  n. 20 (turismo e industria alberghiera,
 compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci),
 n. 21 (agricoltura, foreste, corpo forestale,  patrimonio  zootecnico
 ed  ittico, bonifica) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e
 quinta categoria) e dell'art.  9,  n.  7  (esercizi  pubblici)  n.  8
 (incremento  della produzione industriale), ma anche della disciplina
 statutaria fissata dalla legge rinforzata 30 novembre 1989,  n.  386,
 che all'art. 5 prevede che ogni finanziamento deve comunque passare e
 trovare la sua attuazione attraverso la provincia.
    7. - Particolarmente lesivi sono poi anche gli artt. 8, 9, 10, 11,
 12, 13, 14 e 17 della legge impugnata, in quanto riservano allo Stato
 l'istituzione e la delimitazione dei parchi nazionali e delle riserve
 naturali statali nel territorio provinciale.
    Alla  provincia autonoma di Bolzano spetterebbe solo il diritto di
 prestare la sua "intesa" qualora il parco o la riserva  interessi  il
 suo territorio.
    Tale  disposizione  e' chiaramente incostituzionale per le ragioni
 sopra espresse (punti 1. e 2.) che non staremo qui a ripetere.
    Preme aggiungere a questo  punto  che  la  provincia  autonoma  di
 Bolzano,  in  base  alla  sua  competenza  primaria in tema di parchi
 naturali (art. 8, n. 16, dello statuto), ha finora istituito  di  sua
 iniziativa  numerose  zone  protette  e  puo'  dirsi  - senza peccare
 d'immodestia - all'avanguardia in questo campo.
    La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (tutela del  paesaggio)
 dispone all'art. 1: "(Oggetto della tutela del paesaggio). Per tutela
 della  bellezza  e  del  carattere  dei  paesaggi  siti si intende la
 conservazione  e,  dove  possibile,  il  restauro  dell'aspetto   dei
 paesaggi  e  siti,  naturali,  rurali  ed  urbani,  che presentano un
 interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente  naturale
 tipico.  A  tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela
 generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui
 all'art. 10" - Omissis - "i parchi  e  le  riserve  naturali,  ancora
 integre  nell'equilibrio  ecologico  o che presentino particolarmente
 interesse scientifico,  destinato  alla  ricerca,  all'educazione  ed
 eventualmente  alla  ricreazione  della  popolazione; i giardini ed i
 parchi che si distinguono per la loro bellezza  o  per  la  rilevanza
 della flora o fauna ivi stanziate".
    Nei  termini  di legge la ricorrente provincia autonoma di Bolzano
 dimettera' tutta la documentazione da cui  risulta  quanto  e'  stato
 attuato e fatto in questo campo.
    8.  - Per quanto riguarda la gestione dei parchi naturali la legge
 impugnata (artt. 8,  9,  10,  11,  12,  13,  14  e  15)  prevede  una
 particolare  procedura  e l'introduzione di un ordinamento gestionale
 che  si  differenzia  dalle  disposizioni  vigenti  nella   provincia
 autonoma  di  Bolzano  dove la relativa materia e' gia' compiutamente
 disciplinata  dalla  "Legge  provinciale  12  marzo  1981,  n.  7   -
 Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali".
    Con  la  legge  impugnata  e',  invece, introdotto un "Ente parco"
 (ente gestore) con personalita' di diritto pubblico  sottoposto  alla
 vigilanza  del  Ministro dell'ambiente, con poteri anche di controllo
 di merito, e di nomina degli organi. In piu' vengono individuate  nel
 dettaglio le attivita' consentite o vietate nel parco o nella riserva
 naturale  ed  e'  previsto  un  sistema di "liquidazione" dei diritti
 esclusivi di caccia e degli usi civici.
    Viene,   inoltre,    attribuito    al    Ministro    dell'ambiente
 l'approvazione  del  regolamento del parco, e dettati i contenuti dei
 piani del parco e delle riserve naturali, con attribuzione di  poteri
 sostitutivi  al  Ministro  dell'ambiente  per quanto concerne la loro
 approvazione.
    Ed infine viene attribuito all'ente parco il potere di organizzare
 corsi di formazione per le guardie  del  parco  e  di  rilasciare  il
 relativo titolo professionale.
    L'incostituzionalita' di tutte queste disposizioni e' indubbia sia
 per  quanto  riguarda la gestione dei parchi naturali, sia per quanto
 riguarda la formazione professionale.
    La gestione dei parchi naturali in provincia autonoma  di  Bolzano
 e' disciplinata dall'art. 4 e segg., della legge provinciale 12 marzo
 1981,   n.  7:  "Art.  4:  Per  ogni  parco  naturale,  appositamente
 denominato nel provvedimento di vincolo, e' istituito un comitato  di
 gestione  cosi'  composto:  a) da un numero di rappresentanti di ogni
 comune  territorialmente  interessato,   designati   dal   rispettivo
 consiglio,  corrispondente  alla superficie vincolata a parco di ogni
 comune  divisa  per  la  media  aritmetica  delle  singole  superfici
 comunali,  con  arrotondamento  per  difetto  al numero intero; viene
 comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni  comune;
 b)  da  un  esperto in scienze naturali; c) da quattro rappresentanti
 delle associazioni protezionistiche piu' rappresentative;  d)  da  un
 rappresentante  dell'ispettorato  provinciale dell'agricoltura; e) da
 un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle  foreste;  f)
 da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori
 diretti   scelti  dalla  giunta  provinciale  su  segnalazione  delle
 organizzazioni  piu'  rappresentantive;  g)  da   un   rappresentante
 dell'assessorato  alla tutela dell'ambiente. Alla nomina del comitato
 si provvede con deliberazione della giunta provinciale per la  durata
 della legislatura".
    La provincia autonoma di Bolzano ha inoltre emanato numerose norme
 riguardo  alla  protezione  dellafauna  e della flora, del patrimonio
 ittico, della tutela dell'ambiente e del sistema sanzionatorio: legge
 provinciale 25 luglio  1970,  n.  16,  tutela  del  paesaggio;  legge
 provinciale  21  giugno  1971,  n.  8,  sanzioni  amministrative  per
 violazione di vincoli  paesaggistici;  legge  provinciale  28  giugno
 1972,  n.  12,  sulla  protezione  della  flora; legge provinciale 12
 agosto 1973,  n.  27,  sulla  protezione  della  fauna;  decreto  del
 presidente  della  giunta  provinciale  17  luglio  1979,  n.  63/HO,
 modifica dell'elenco delle piante protette, e numerose altre leggi  e
 regolamenti  che riguardano la limitazione della raccolta dei funghi,
 la tutela dei biotopi e via dicendo.
    9. - Oltre alle norme che incidono sulle  aree  naturali  protette
 sono   incostituzionali  anche  le  disposizioni  che  riguardano  la
 formazione professionale  dei  guardiaparco  previste  dall'art.  14,
 quinto  comma,  della legge impugnata, che pure rientrano nell'ambito
 delle competenze esclusive  attribuite  alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano  ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello statuto e che viene fatta
 in modo esemplare dalla provincia.
    10.  - L'art. 15 della legge impuganta contiene delle disposizioni
 riguardo   alle   modalita'   ed   ai   contributi   contenuti    per
 l'espropriazione  e  l'indennizzo dei vincoli derivanti dal piano del
 parco nazionale o dei danni provocati  dalla  fauna  selvatica.  Tale
 disposizione  e'  incostituzionale essendo in contrasto con l'art. 8,
 n. 22, dello statuto che prevede che la "espropriazione per  pubblica
 utilita'  per  tutte  le  materie  di  competenza provinciale" spetta
 esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.
    Nella legge impugnata  l'attuazione  della  legge  viene,  invece,
 attribuita al Ministro dell'ambiente.
    La  norma impugnata riconosce, inoltre, all'ente gestore del parco
 un diritto di prelazione sui trasferimenti  a  titolo  oneroso  delle
 proprieta'  e  dei  diritti reali sui terreni situati all'interno del
 parco stesso.
    Anche tale disposizione e' inapplicabile alla  provincia  autonoma
 di Bolzano che non prevede la istituzione di un "Ente parco".
    11.  -  Anche l'art. 16 della legge impugnata e' incostituzionale.
 Esso  individua  nel  dettaglio  le  entrate  dell'ente  parco,   con
 devoluzione   diretta   ad   esso  anche  di  contributi  ordinari  e
 straordinari dello Stato.
    Tale disposizione contrasta sia con l'art. 16, primo comma,  dello
 statuto, sia con l'autonomia finanziaria provinciale e in particolare
 con  gli  artt.  5  e 6 della legge statutaria rinforzata 30 novembre
 1989, n. 386.
    Peraltro,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano   ha   con   legge
 provinciale  12  marzo  1981,  n.  7,  gia'  dettato  le disposizioni
 riguardo al finanziamento dei parchi naturali regionali  che  trovano
 chiara ed esauriente applicazione.
    12.  - L'art. 21 della legge impugnata introduce l'attribuzione al
 Ministro dell'ambiente del potere di vigilanza sulla  gestione  delle
 aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale comprese
 nel   teritorio   provinciale.   In   aggiunta  e'  previsto  che  la
 sorveglianza sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato.
    Dalla formulazione dell'articolo si evince che  tali  disposizioni
 trovano   applicazione   anche   alle  aree  protette,  comprese  nel
 territorio provinciale ed anche al Parco nazionale dello Stelvio.
    A tale proposito si ribadisce quanto abbiamo gia' accennato sopra.
 La questione della gestione,  della  vigilanza,  della  sorveglianza,
 nonche'  la  competenza  inerente  agli  organi e al personale a cio'
 preposto spetta alla provincia autonoma di Bolzano, ai suoi organi  e
 al  suo personale (art. 8, primo comma, cifre 1 e 16 ed art. 16 dello
 statuto) e cio' vale anche per gli organi e il personale in  servizio
 nel  Parco  nazionale  dello Stelvio, gia' compiutamente disciplinato
 dalla disposizione di attuazione del d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  279,
 art. 3 e dalla minuta disciplina provinciale in materia.
    13.  -  Per  quanto riguarda l'inciso contenuto nell'art. 21 della
 legge impugnata per cui  spetterebbe  allo  Stato  l'istituzione,  la
 gestione  e  la  vigilanza  delle  aree naturali protette quando esse
 abbiano "rilievo nazionale o internazionale", facciamo  presente  che
 l'art.  8,  n.  16,  dello  statuto  non contiene alcuna disposizione
 limitativa, nel senso  che  le  competenze  in  esame  spettano  alla
 provincia  autonoma  di Bolzano per la "alpicoltura e i parchi per la
 protezione della flora e della fauna" di ogni genere  e  tipo  e  non
 vale  quindi  il  tentativo  di  creare una species nuova di "rilievo
 nazionale  o  internazionale"  per  sottrarla  alla  competenza della
 provincia autonoma di Bolzano.
    In altre parole la competenza provinciale primaria  va  esercitata
 dalla  provincia  autonoma  di  Bolzano ogni qualvolta nel territorio
 della provincia stessa dovra'  essere  istituita  o  gestita  un'area
 protetta.
    Lo  stesso discorso vale anche per la formazione professionale del
 personale forestale di sorveglianza. Abbiamo  gia'  detto  che  anche
 tale  materia  e' di competenza esclusiva della provincia autonoma di
 Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello Statuto.
    Dato  che  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  la   relativa
 competenza,  la  funzione di sorveglianza dovra' essere esercitata da
 personale provinciale in base all'art. 8, n. 1, dello statuto (uffici
 provinciali e personale relativo), all'art. 8, n. 19,  dello  statuto
 (assunzione  diretta  di  servizi pubblici e loro gestione a mezzo di
 aziende speciali), nonche' all'art. 16, primo  comma,  dello  statuto
 (potesta' amministrativa).
    Anche  in  base  alle  disposizioni  specifiche  relative al Parco
 nazionale dello Stelvio (art. 3, quinto e sesto comma, del d.P.R.  22
 marzo  1974,  n.  279),  alle  altre  aree  protette,  la  formazione
 professionale  del  personale  forestale  provinciale   spetta   alla
 provincia (art. 8, n. 29, dello statuto).
    14.  - Vengono impugnate, inoltre, in via condizionata anche tutte
 le disposizioni di cui al titolo terzo della legge  impugnata  (artt.
 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28).
    L'impugnazione  e'  condizionata poiche' l'art. 22, secondo comma,
 precisa che sono "fatte salve le rispettive competenze per le regioni
 a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
 costituiscono principi fondamentali di riforma  economico-sociale  la
 partecipazione  degli  enti  locali  alla istituzione e alla gestione
 delle  aree  protette  e   la   pubblicita'   delgi   atti   relativi
 all'istituzione  dell'area  protetta e alla definizione del piano per
 il parco".
    Dato  che  la  terminologia  "fatte  salve"   e'   ambigua,   tali
 disposizioni  si intendono impugnate per le ragioni suesposte qualora
 si ritenesse che la formula non escluda l'applicazione di esse  quali
 principi fondamentali anche alla provincia autonoma di Bolzano.
    15.  -  Incostituzionale e' anche l'art. 29 della legge impugnata,
 in quanto si attribuiscono al legale rappresentante dell'organismo di
 gestione  dell'area  naturale  protetta  poteri  sanzionatori  (e  di
 procedura inerente) a tutela dell'ambiente naturale.
    Tali  poteri spettano invece alla provincia autonoma di Bolzano ed
 agli organi o enti dalla stessa all'uopo designati:  art.  16,  primo
 comma, dlelo statuto e art. 18 dello statuto.
    16.  - A tale disposizione si ricollega quella di cui all'art. 30,
 secondo comma, della legge impugnata che dipone:  "2.  La  violazione
 delle  disposizioni  emanate  dagli  organismi di gestione delle aree
 protette e'  altresi'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali
 sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di  cui  alla
 legge   24   novembre   1981,   n.  689,  dal  legale  rappresentante
 dell'organismo di gestione dell'area protetta".
    Tale  disposizione  e' incostituzionale nella parte in cui sottrae
 alla provincia autonoma di Bolzano il potere-diritto di fissare e  di
 applicare le sanzioni amministrative nell'ambito delle materie di sua
 competenza.
    Non  solo,  ma  si  lede  anche  il  principio  statutario per cui
 addirittura in tema di sanzioni penali (mentre nella  fattispecie  si
 verte   solo  in  tema  di  sanzioni  amministrative)  la  "provincia
 utilizza" le sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato per le
 stesse fattispecie.
    17. - E' incostituzionale anche l'art. 34, nono comma, della legge
 impugnata, in quanto sottrae alla provincia autonoma  di  Bolzano  il
 potere  di concordare con lo Stato estero interessato forme integrate
 di protezione e criteri di gestione di aree protette confinanti, e la
 si  sottopone  comunque  all'osservanza  delle   intese   a   livello
 ministeriale, con partecipazione alle intese stesse.
    18. - Si rileva poi l'incostituzionalita' della norma transitoria,
 art.  35  della  legge  impugnata,  che  contiene  delle disposizioni
 riguardanti il Parco nazionale dello Stelvio.
    L'art. 35, primo comma, della legge impugnata dichiara che "per il
 Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto  stabilito
 dall'art.  3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279", ma nello stesso comma
 si precisa che si deve "provvedere all'adeguamento ai principi" della
 legge impugnata n. 394/1991.
    Avverso questo disposto va rilevato;
      i principi non sono identificati e ne' specificati;
      la materia di competenza provinciale esclusiva  e'  regolata  da
 precise norme di attuazione (art. 3 del d.P.R. n. 279/1974);
      la norma di attuazione stessa puo' essere modificata solo con la
 procedura prevista dall'art. 107 dello statuto.
    19.  -  Infine, si impugna l'art. 38 (copertura finanziaria) della
 legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella parte in cui  non  devolve  alla
 provincia  autonoma  di  Bolzano  i finanziamenti statali (per quanto
 concerne la gestione delle aree naturali protette ricadenti  nel  suo
 territorio)  e  le forme di contribuzione e di indennizzo contemplate
 dalla legge stessa, con riferimento alla legge stessa.
    In tal modo si viola la legge statutaria  rinforzata  30  novembre
 1989,  n. 386, ed in particolare all'art. 5 che cosi' dispone: "1. Le
 province autonome partecipano alla  ripartizione  di  fondi  speciali
 istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
 uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo  i  criteri  e  le
 modalita'  per  gli  stessi  previsti.  2.  I finanziamenti recati da
 qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
 riparto o l'utilizzo a favore  delle  regioni,  sono  assegnati  alle
 province  autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere
 utilizzati,   secondo   normative   provinciali,   nell'ambito    del
 corrispondente  settore,  con  riscontro  nei  conti consuntivi delle
 rispettive  province.  3.  Per  l'assegnazione  e  l'erogazione   dei
 finanziamenti  di  cui  al  secondo  comma, si prescinde da qualunque
 adempimento previsto  dalle  stesse  leggi  ad  eccezione  di  quelli
 relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
    Concludendo,  facciamo  presente  che  la  provincia  autonoma  di
 Bolzano in tema di aree protette (parchi,  biotopi,  zone  protette),
 tutela  dell'ambiente,  inquinamento,  tutela  del  paesaggio, tutela
 della flora e della fauna - ivi  compresi  i  parchi  naturali  -  ha
 emesso ben 43 leggi e regolamenti tra il 1960 ed il 1991 ed ha creato
 nella  regione  un  sistema  di  protezione  ambientale  articolato e
 compiutamente disciplinato, prevedendo  anche  le  relative  sanzioni
 amministrative.
    Si   tratta   quindi   di   salvaguardare   non  solo  l'autonomia
 provinciale, ma di non sostituire a un sistema di provata  efficienza
 un altro, di cui non si conoscono ancora gli effetti.
                               P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale,
 in parte qua, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle
 aree  protette)  in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli
 artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17;  21;  29;
 30,  secondo  comma;  34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via
 condizionata gli artt. da 22 a 28), per  violazione  degli  artt.  8,
 primo  comma, cifre, 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29;
 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo
 comma; 18,  secondo  comma;  68  e  107  dello  statuto  speciale  di
 autonomia  d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di
 attuazione approvate con decreti del Presidente della  Repubblica  20
 gennaio  1973,  n.  115;  1› novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n.
 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n.
 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della
 legge 30 novembre 1989, n. 386;
    Con riserva di ulteriori deduzioni.
    Si depositano con il presente atto:
      1) autorizzazione a  stare  in  giudizio  (deliberazione  giunta
 provinciale di Bolzano n. 1/1992 dell'8 gennaio 1992);
      2) procura speciale rep. n. 16327, dell'8 gennaio 1992.
        Roma, addi' 9 gennaio 1992
          Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Avv. prof. Roland RIZ

 92C0048