N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 1992
N. 6 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992 (della provincia autonoma di Bolzano) Ambiente (tutela dell') - Previsione della istituzione, gestione e tutela da parte dello Stato di aree naturali protette nonche' di obblighi di cooperazione e d'intesa tra Stato e regioni e province autonome - Possibilita' da parte dello Stato d'intesa con le prov- ince autonome di classificare aree naturali protette nel territorio delle stesse - Istituzione di organismi centrali (comitati e consulta tecnica per le aree naturali protette) con il compito di individuare e classificare le aree naturali comprese nel territorio della provincia di Bolzano e di adottare programmi e criteri di gestione - Attribuzione di poteri di attuazione di detti programmi al Ministro dell'ambiente, nonche' di poteri decisionali ed attuativi al Consiglio dei Ministri che vi provvede in via sostitutiva - Disciplina in materia di urbanistica, piani regolatori, tutela del paesaggio ed opere idrauliche - Disposizioni per il finanziamento ai comuni e alle province per interventi, impianti ed opere entro i confini di un parco nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, tutela del paesaggio, urbanistica, usi civici, miniere, cave e torbiere, viabilita', acquedotti e lavori pubblici, addestramento e programmazione professionale. (Legge 6 dicembre 1991, n. 394, complessivamente, ed in particolare artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 21, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, 35, primo comma, e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, n. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma, 68 e 107).(GU n.6 del 5-2-1992 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 1/92 dell'8 gennaio 1992 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 8 gennaio 1992, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16327; all. 2), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28), per violazione degli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della legge 30 novembre 1989, n. 386. F A T T O Nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, Supplemento ordinario n. 292, e' stata pubblicata la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). Le disposizioni contenute nella legge impugnata sono lesive delle competenze esclusive attribuite alla provincia autonoma di Bolzano in materia di urbanistica (art. 8, n. 5, dello statuto), tutela del paesaggio (art. 8, n. 6, dello statuto), usi civici (art. 8, n. 7, dello statuto), miniere cave e torbiere (art. 8, n. 14, dello statuto), caccia e pesca (art. 8, n. 15, dello statuto), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16, dello statuto), viabilita' acquedotti e lavori pubblici (art. 8, n. 17, dello statuto), assunzione diretta di pubblici servizi e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19, dello statuto), agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, bonifica (art. 8, n. 21, dello statuto), espropriazione per causa di pubblica utilita' (art. 8, n. 22, dello statuto), opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria (art. 8, n. 24, dello statuto), addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29, dello statuto). La legge e' inoltre lesiva delle competenze secondarie attribuite alle province in materia di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8, dello statuto), utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9, dello statuto) e attivita' sportive e ricreative (art. 9, n. 11, dello statuto), nonche' delle norme sul finanziamento delle attivita' provinciali. A tali norme statutarie si collegano poi le relative norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della legge 30 novembre 1989, n. 386. Dato che la legge impugnata e' lesiva delle competenze provinciali costituzionalmente alla stessa attribuite, la provincia autonoma di Bolzano le impugna per il seguente motivo di D I R I T T O Violazione della competenza della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della legge 30 novembre 1989, n. 386, da parte della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28). 1. - La legge impugnata e' nel suo insieme, cioe' in tutte le sue disposizioni, gravemente lesiva della competenza esclusiva che la provincia autonoma di Bolzano ha in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8, n. 16, dello statuto), di "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 6, dello statuto), di "urbanistica" (art. 8, n. 5, dello statuto), di "usi civici" (art. 8, n. 7, dello statuto), "miniere cave e torbiere" (art. 8, n. 14, dello statuto), di "caccia e pesca" (art. 8, n. 15, dello statuto), di "viabilita' acquedotti e lavori pubblici" (art. 8, n. 17, dello statuto), di "assunzione diretta di pubblici servizi e loro gestione a mezzo di aziende speciali" (art. 8, n. 19, dello statuto), di "agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, bonifica" (art. 8, n. 21, dello statuto), di "espropriazione per causa di pubblica utilita'" (art. 8, n. 22, dello statuto), di "opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria" (art. 8, n. 24, dello statuto), e di "addestramento e formazione professionale" (art. 8, n. 29, dello statuto). In sostanza la legge impugnata contrasta con tutto l'impianto dell'autonomia differenziata di cui gode la provincia autonoma di Bolzano, prevedendo che anche nel territorio della provincia di Bolzano possano essere "istituite", "gestite" e "tutelate" da parte dello Stato le aree naturali protette, insieme e/o in aggiunta all'esistente parco nazionale dello Stelvio e dispone che l'ordinamento delle stesse aree sottosta' non tanto e non solo alla disciplina specifica prevista dall'ordinamento vigente (oltre alla normativa statutaria vedasi in particolare anche l'art. 3 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), ma alla disciplina della legge impugnata, che viola palesemente l'autonomia della provincia autonoma di Bolzano. 2. - In particolare l'art. 1, quinto comma, della legge impugnata e' lesivo delle competenze primarie provinciali in quanto esso intro- duce per la tutela e gestione di aree naturali protette in provincia autonoma di Bolzano obblighi di "cooperazione" e di "intesa" fra Stato e provincia che non sono previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione (disposizioni sopra citate) che attribuiscono invece la relativa competenza esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano. L'art. 1, quinto comma, della legge impugnata pretende, inoltre, di applicare alla provincia autonoma di Bolzano l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disposizioni che sono entrambe incompatibili con l'autonomia di cui gode la provincia stessa. In particolare va notato che l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si riferiva soltanto alle regioni ordinarie. Esso non trova applicazione nella provincia autonoma di Bolzano come stabilito dalla norma di attuazione d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, che estende alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano solamente alcune disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, escludendo le altre. Per quanto riguarda, invece, la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, va rilevato che questa fa espressamente salve all'art. 1, secondo comma, le competenze provinciali: "2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione". Voler rendere ora applicabile alle "aree protette" l'art. 27 di tale legge, che detta norme su accordi di programma per l'attuazione di opere ed interventi, significa mutare tutto il sistema in questo campo, violando l'autonomia della provincia alla quale in materia di aree protette compete ogni forma organizzativa ed amministrativa (artt. 8 e 16 dello statuto). 3. - Incostituzionali sono anche il sesto e settimo comma dell'art. 2 della legge impugnata, in quanto essi prevedono la possibilita' di "classificazione" (e di "istituzione": cosi' art. 2, settimo comma) nel territorio provinciale di Bolzano di aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale da parte dello Stato "d'intesa" con la provincia autonoma di Bolzano, sostituendo al potere esclusivo autonomo della provincia (garantito dall'art. 8, primo comma, cifre 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29 e dall'art. 16 dello statuto) un potere dello Stato da esercitare d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano. Dato che la provincia autonoma di Bolzano ha competenza esclusiva in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16, dello statuto) e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6, dello statuto) non e' consentito allo Stato sottrarre alla provincia tali competenze esclusive, autoattribuendosi con legge ordinaria il potere di "classificare" le aree naturali protette e di "istituire" nuove "aree protette" (parchi o riserve naturali) nel suo territorio, sostituendo al potere autonomo un potere proprio da esercitare previa "intesa" per aree protette in provincia di Bolzano che la norma definisce "parchi nazionali" (cosi' testualmente art. 2, settimo comma). Peraltro, la norma impugnata e' anche formalmente viziata in quanto essa modifica il disposto dell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, eludendo la procedura tassativamente prevista dall'art. 107 dello statuto speciale di autonomia. 4. - Con gli artt. 3, 4 e 5 della legge impugnata vengono istituiti organismi statali centrali ("Comitato per le aree naturali protette" e "Consulta tecnica per le aree naturali protette"), con il compito di classificare ed individuare le aree naturali comprese nel territorio provinciale di Bolzano, di adottare programmi e criteri di gestione e nel contempo attribuire poteri di attuazione del programma al Ministro dell'ambiente, nonche' poteri decisionali ed attuativi al Consiglio dei Ministri, "che provvede in via sostitutiva" (cosi' art. 5), con riflessi diretti anche sulla parte attuativa e finanziaria spettante alla provincia autonoma di Bolzano. Si tratta di una procedura che e' in palese contrasto con la competenza provinciale primaria in tema di parchi naturali (art. 8, n. 16, anche in relazione all'art. 16 dello statuto). Tale competenza nella provincia autonoma di Bolzano e' sottratta alla disciplina statale. In particolare e' palesemente incostituzionale la previsione che la provincia autonoma di Bolzano debba conformarsi a programmi e direttive da parte di organi statali, sia per quanto riguarda l'istituzione di nuove aree protette (parchi, biotopi), sia per l'ampliamento di quelli gia' esistenti, sia per il finanziamento degli stessi. In questo punto si viola anche l'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Bolzano che si basa sulla legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386. 5. - L'art. 6 della legge impugnata e' lesivo delle competenze provinciali, in quanto attribuisce al "Comitato per le aree naturali protette" e alla "Consulta tecnica" il potere di esame delle proposte di istituzione di un'area protetta e delle relative misure di salvaguardia, e per giunta attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di concedere deroghe alle misure stesse, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori in palese contrasto con il principio che le sanzioni amministrative sono disciplinate e attuate dall'Organo cui spetta la relativa competenza. Inoltre, il terzo comma dell'art. 6 della legge impugnata detta disposizioni in materia di urbanistica, di piani regolatori, di tutela del paesaggio e di opere idrauliche che fanno parte delle competenze provinciali esclusive (art. 8, primo comma, cifre 5, 6 e 24, dello statuto) che in provincia di Bolzano hanno trovato non solo una particolare disciplina legislativa ma anche particolare attenzione e cura nella loro attuazione, come del resto puo' ictu oculi essere constatato. Anziche' riconoscere la competenza esclusiva, la legge impugnata all'art. 3, primo comma, assegna soltanto un diritto di "presenza" al presidente della provincia ovvero a un assessore delegato al "Comitato per le aree naturali protette" designato per un triennio dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel comitato per le aree naturali protette. Per quanto riguarda, invece, le consulenze tecniche di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge impugnata, non e' nemmeno prevista la presenza della provincia autonoma di Bolzano; ma anche se fosse prevista non toglierebbe il vizio di incostituzionalita' che inficia la legge impugnata. Infatti, tutte le competenze assegnate e trasferite agli organi suddetti sono incostituzionali nella parte in cui prevedono di interferire nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o di incidere su competenze primarie della provincia stessa. 6. - L'art. 7 della legge impugnata e' pure viziato da incostituzionalita'. In primo luogo perche' individua misure di incentivazione a specifici interventi nell'ambito del parco nazionale che sono in contrasto con le disposizioni vigenti in provincia autonoma di Bolzano e sono, peraltro, anche in contrasto con l'art. 3 della norma di attuazione 22 marzo 1974, n. 279, che disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti il "Parco nazionale dello Stelvio". L'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 279/1974, dispone: "Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del paro nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela". Quindi anche per l'esistente Parco nazionale dello Stelvio (che notoriamente copre il territorio di tre province) e' espressamente prevista una procedura diversa, che comunque non puo' essere derogata da legge ordinaria. Per le altre aree protette (biotopi ed altro) che rientrano solo nel territorio provinciale, cio' e' ancora meno possibile per la chiara competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano, citata in epigrafe. In secondo luogo l'art. 7 della legge impugnata contiene disposizioni riguardo il finanziamento ai comuni e alle province per interventi, impianti ed opere entro i confini di un parco nazionale, opere ed interventi che rientrano a loro volta nelle competenze provinciali dell'art. 8, n. 16 (alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna), n. 5 (urbanistica), n. 6 (tutela del paesaggio), n. 7 (usi civici), n. 10 (edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico), n. 17 (viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale), n. 20 (turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci), n. 21 (agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, bonifica) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e dell'art. 9, n. 7 (esercizi pubblici) n. 8 (incremento della produzione industriale), ma anche della disciplina statutaria fissata dalla legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386, che all'art. 5 prevede che ogni finanziamento deve comunque passare e trovare la sua attuazione attraverso la provincia. 7. - Particolarmente lesivi sono poi anche gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge impugnata, in quanto riservano allo Stato l'istituzione e la delimitazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali nel territorio provinciale. Alla provincia autonoma di Bolzano spetterebbe solo il diritto di prestare la sua "intesa" qualora il parco o la riserva interessi il suo territorio. Tale disposizione e' chiaramente incostituzionale per le ragioni sopra espresse (punti 1. e 2.) che non staremo qui a ripetere. Preme aggiungere a questo punto che la provincia autonoma di Bolzano, in base alla sua competenza primaria in tema di parchi naturali (art. 8, n. 16, dello statuto), ha finora istituito di sua iniziativa numerose zone protette e puo' dirsi - senza peccare d'immodestia - all'avanguardia in questo campo. La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (tutela del paesaggio) dispone all'art. 1: "(Oggetto della tutela del paesaggio). Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico. A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui all'art. 10" - Omissis - "i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione; i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate". Nei termini di legge la ricorrente provincia autonoma di Bolzano dimettera' tutta la documentazione da cui risulta quanto e' stato attuato e fatto in questo campo. 8. - Per quanto riguarda la gestione dei parchi naturali la legge impugnata (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) prevede una particolare procedura e l'introduzione di un ordinamento gestionale che si differenzia dalle disposizioni vigenti nella provincia autonoma di Bolzano dove la relativa materia e' gia' compiutamente disciplinata dalla "Legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7 - Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali". Con la legge impugnata e', invece, introdotto un "Ente parco" (ente gestore) con personalita' di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, con poteri anche di controllo di merito, e di nomina degli organi. In piu' vengono individuate nel dettaglio le attivita' consentite o vietate nel parco o nella riserva naturale ed e' previsto un sistema di "liquidazione" dei diritti esclusivi di caccia e degli usi civici. Viene, inoltre, attribuito al Ministro dell'ambiente l'approvazione del regolamento del parco, e dettati i contenuti dei piani del parco e delle riserve naturali, con attribuzione di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente per quanto concerne la loro approvazione. Ed infine viene attribuito all'ente parco il potere di organizzare corsi di formazione per le guardie del parco e di rilasciare il relativo titolo professionale. L'incostituzionalita' di tutte queste disposizioni e' indubbia sia per quanto riguarda la gestione dei parchi naturali, sia per quanto riguarda la formazione professionale. La gestione dei parchi naturali in provincia autonoma di Bolzano e' disciplinata dall'art. 4 e segg., della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7: "Art. 4: Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, e' istituito un comitato di gestione cosi' composto: a) da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interessato, designati dal rispettivo consiglio, corrispondente alla superficie vincolata a parco di ogni comune divisa per la media aritmetica delle singole superfici comunali, con arrotondamento per difetto al numero intero; viene comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni comune; b) da un esperto in scienze naturali; c) da quattro rappresentanti delle associazioni protezionistiche piu' rappresentative; d) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; e) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; f) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti scelti dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni piu' rappresentantive; g) da un rappresentante dell'assessorato alla tutela dell'ambiente. Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della giunta provinciale per la durata della legislatura". La provincia autonoma di Bolzano ha inoltre emanato numerose norme riguardo alla protezione dellafauna e della flora, del patrimonio ittico, della tutela dell'ambiente e del sistema sanzionatorio: legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, tutela del paesaggio; legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici; legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, sulla protezione della flora; legge provinciale 12 agosto 1973, n. 27, sulla protezione della fauna; decreto del presidente della giunta provinciale 17 luglio 1979, n. 63/HO, modifica dell'elenco delle piante protette, e numerose altre leggi e regolamenti che riguardano la limitazione della raccolta dei funghi, la tutela dei biotopi e via dicendo. 9. - Oltre alle norme che incidono sulle aree naturali protette sono incostituzionali anche le disposizioni che riguardano la formazione professionale dei guardiaparco previste dall'art. 14, quinto comma, della legge impugnata, che pure rientrano nell'ambito delle competenze esclusive attribuite alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello statuto e che viene fatta in modo esemplare dalla provincia. 10. - L'art. 15 della legge impuganta contiene delle disposizioni riguardo alle modalita' ed ai contributi contenuti per l'espropriazione e l'indennizzo dei vincoli derivanti dal piano del parco nazionale o dei danni provocati dalla fauna selvatica. Tale disposizione e' incostituzionale essendo in contrasto con l'art. 8, n. 22, dello statuto che prevede che la "espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale" spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano. Nella legge impugnata l'attuazione della legge viene, invece, attribuita al Ministro dell'ambiente. La norma impugnata riconosce, inoltre, all'ente gestore del parco un diritto di prelazione sui trasferimenti a titolo oneroso delle proprieta' e dei diritti reali sui terreni situati all'interno del parco stesso. Anche tale disposizione e' inapplicabile alla provincia autonoma di Bolzano che non prevede la istituzione di un "Ente parco". 11. - Anche l'art. 16 della legge impugnata e' incostituzionale. Esso individua nel dettaglio le entrate dell'ente parco, con devoluzione diretta ad esso anche di contributi ordinari e straordinari dello Stato. Tale disposizione contrasta sia con l'art. 16, primo comma, dello statuto, sia con l'autonomia finanziaria provinciale e in particolare con gli artt. 5 e 6 della legge statutaria rinforzata 30 novembre 1989, n. 386. Peraltro, la provincia autonoma di Bolzano ha con legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, gia' dettato le disposizioni riguardo al finanziamento dei parchi naturali regionali che trovano chiara ed esauriente applicazione. 12. - L'art. 21 della legge impugnata introduce l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale comprese nel teritorio provinciale. In aggiunta e' previsto che la sorveglianza sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato. Dalla formulazione dell'articolo si evince che tali disposizioni trovano applicazione anche alle aree protette, comprese nel territorio provinciale ed anche al Parco nazionale dello Stelvio. A tale proposito si ribadisce quanto abbiamo gia' accennato sopra. La questione della gestione, della vigilanza, della sorveglianza, nonche' la competenza inerente agli organi e al personale a cio' preposto spetta alla provincia autonoma di Bolzano, ai suoi organi e al suo personale (art. 8, primo comma, cifre 1 e 16 ed art. 16 dello statuto) e cio' vale anche per gli organi e il personale in servizio nel Parco nazionale dello Stelvio, gia' compiutamente disciplinato dalla disposizione di attuazione del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 3 e dalla minuta disciplina provinciale in materia. 13. - Per quanto riguarda l'inciso contenuto nell'art. 21 della legge impugnata per cui spetterebbe allo Stato l'istituzione, la gestione e la vigilanza delle aree naturali protette quando esse abbiano "rilievo nazionale o internazionale", facciamo presente che l'art. 8, n. 16, dello statuto non contiene alcuna disposizione limitativa, nel senso che le competenze in esame spettano alla provincia autonoma di Bolzano per la "alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna" di ogni genere e tipo e non vale quindi il tentativo di creare una species nuova di "rilievo nazionale o internazionale" per sottrarla alla competenza della provincia autonoma di Bolzano. In altre parole la competenza provinciale primaria va esercitata dalla provincia autonoma di Bolzano ogni qualvolta nel territorio della provincia stessa dovra' essere istituita o gestita un'area protetta. Lo stesso discorso vale anche per la formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Abbiamo gia' detto che anche tale materia e' di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello Statuto. Dato che la provincia autonoma di Bolzano ha la relativa competenza, la funzione di sorveglianza dovra' essere esercitata da personale provinciale in base all'art. 8, n. 1, dello statuto (uffici provinciali e personale relativo), all'art. 8, n. 19, dello statuto (assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali), nonche' all'art. 16, primo comma, dello statuto (potesta' amministrativa). Anche in base alle disposizioni specifiche relative al Parco nazionale dello Stelvio (art. 3, quinto e sesto comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), alle altre aree protette, la formazione professionale del personale forestale provinciale spetta alla provincia (art. 8, n. 29, dello statuto). 14. - Vengono impugnate, inoltre, in via condizionata anche tutte le disposizioni di cui al titolo terzo della legge impugnata (artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28). L'impugnazione e' condizionata poiche' l'art. 22, secondo comma, precisa che sono "fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicita' delgi atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco". Dato che la terminologia "fatte salve" e' ambigua, tali disposizioni si intendono impugnate per le ragioni suesposte qualora si ritenesse che la formula non escluda l'applicazione di esse quali principi fondamentali anche alla provincia autonoma di Bolzano. 15. - Incostituzionale e' anche l'art. 29 della legge impugnata, in quanto si attribuiscono al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta poteri sanzionatori (e di procedura inerente) a tutela dell'ambiente naturale. Tali poteri spettano invece alla provincia autonoma di Bolzano ed agli organi o enti dalla stessa all'uopo designati: art. 16, primo comma, dlelo statuto e art. 18 dello statuto. 16. - A tale disposizione si ricollega quella di cui all'art. 30, secondo comma, della legge impugnata che dipone: "2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette e' altresi' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta". Tale disposizione e' incostituzionale nella parte in cui sottrae alla provincia autonoma di Bolzano il potere-diritto di fissare e di applicare le sanzioni amministrative nell'ambito delle materie di sua competenza. Non solo, ma si lede anche il principio statutario per cui addirittura in tema di sanzioni penali (mentre nella fattispecie si verte solo in tema di sanzioni amministrative) la "provincia utilizza" le sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato per le stesse fattispecie. 17. - E' incostituzionale anche l'art. 34, nono comma, della legge impugnata, in quanto sottrae alla provincia autonoma di Bolzano il potere di concordare con lo Stato estero interessato forme integrate di protezione e criteri di gestione di aree protette confinanti, e la si sottopone comunque all'osservanza delle intese a livello ministeriale, con partecipazione alle intese stesse. 18. - Si rileva poi l'incostituzionalita' della norma transitoria, art. 35 della legge impugnata, che contiene delle disposizioni riguardanti il Parco nazionale dello Stelvio. L'art. 35, primo comma, della legge impugnata dichiara che "per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279", ma nello stesso comma si precisa che si deve "provvedere all'adeguamento ai principi" della legge impugnata n. 394/1991. Avverso questo disposto va rilevato; i principi non sono identificati e ne' specificati; la materia di competenza provinciale esclusiva e' regolata da precise norme di attuazione (art. 3 del d.P.R. n. 279/1974); la norma di attuazione stessa puo' essere modificata solo con la procedura prevista dall'art. 107 dello statuto. 19. - Infine, si impugna l'art. 38 (copertura finanziaria) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella parte in cui non devolve alla provincia autonoma di Bolzano i finanziamenti statali (per quanto concerne la gestione delle aree naturali protette ricadenti nel suo territorio) e le forme di contribuzione e di indennizzo contemplate dalla legge stessa, con riferimento alla legge stessa. In tal modo si viola la legge statutaria rinforzata 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5 che cosi' dispone: "1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. 3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". Concludendo, facciamo presente che la provincia autonoma di Bolzano in tema di aree protette (parchi, biotopi, zone protette), tutela dell'ambiente, inquinamento, tutela del paesaggio, tutela della flora e della fauna - ivi compresi i parchi naturali - ha emesso ben 43 leggi e regolamenti tra il 1960 ed il 1991 ed ha creato nella regione un sistema di protezione ambientale articolato e compiutamente disciplinato, prevedendo anche le relative sanzioni amministrative. Si tratta quindi di salvaguardare non solo l'autonomia provinciale, ma di non sostituire a un sistema di provata efficienza un altro, di cui non si conoscono ancora gli effetti.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28), per violazione degli artt. 8, primo comma, cifre, 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonche' della legge 30 novembre 1989, n. 386; Con riserva di ulteriori deduzioni. Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 1/1992 dell'8 gennaio 1992); 2) procura speciale rep. n. 16327, dell'8 gennaio 1992. Roma, addi' 9 gennaio 1992 Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Avv. prof. Roland RIZ 92C0048