N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1991

                                 N. 2
 Ordinanza  emessa  il  7  novembre  1991  dal  pretore di Tortona nel
 procedimento penale a carico di Gatti Mario
 Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non
    punibilita' conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da
    effettuarsi nel termine di novanta giorni decorrente  dall'entrata
    in  vigore  della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilita',
    per  coloro  che  sono  sottoposti  a  procedura  concorsuale,  di
    usufruire  del  beneficio, non essendo ad essi consentito, durante
    la  procedura,  di  effettuare  il  pagamento   -   Ingiustificata
    disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.5 del 29-1-1992 )
                              IL PRETORE
    All'udienza  del  7 novembre 1991, relativamente alla causa penale
 iscritta al n. 205/91 r.g., imputato Gatti Mario, ha  pronunciato  la
 seguente ordinanza dandone pubblicamente lettura:
                               F A T T O
    Gatti  Mario  veniva  condannato  con  decreto  15 ottobre 1990 al
 pagamento di L. 1.275.000 di multa nonche' alle pene accessorie della
 pubblicazione del divieto di emettere assegni per  anni  uno;  mentre
 con  decreto  20  ottobre  1990  veniva condannato al pagamento di L.
 1.175.000 di multa nonche' alle pene accessorie della pubblicazione e
 del divieto di emettere assegni  bancari  e  postali  per  anni  uno,
 oltre,  in  ambedue  i  casi,  al  pagamento delle spese processuali,
 avendo emesso rispettivamente in data 26 maggio 1990 e 25 maggio 1990
 due assegni bancari entrambi dell'importo di L. 9.000.000  senza  che
 presso la banca trattaria esistessero fondi di provvista.
   L'imputato    proponeva   opposizione   nei   termini   di   legge,
 disponendosi,   conseguentemente    udienza    dibattimentale    ove,
 preliminarmente,   la   difesa   instava  per  la  riunione  dei  due
 procedimenti, disposta ex artt. 12  e  17  del  c.p.p.  per  evidenti
 ragioni  di  connessione  soggettiva e per la sussistenza del vincolo
 continuativo.
    Indi, acquisita su richiesta  del  difensore  dell'imputato  copia
 della  sentenza  del  tribunale  di Alessandria del 13 settembre 1990
 dichiarativa del fallimento della  S.n.c.  M.  Gatti  -  Trasporti  -
 Depositi  e  dei  soci illimitatamente responsabili, fra i quali pure
 l'imputato  Gatti  Mario,  il  difensore   sollevava   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386/1990 in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, per le argomentazioni di cui
 a verbale.
                             D I R I T T O
    Ritiene   il  giudicante  di  poter  rilevare  nella  formulazione
 dell'art. 11 della legge citata una possibile situazione di conflitto
 in relazione al principio di uguaglianza  ed  al  diritto  di  difesa
 sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Invero l'imputato, in quanto fallito verrebbe ad essere fortemente
 discriminato  rispetto  alla totalita' dei cittadini non sottoposti a
 procedure concorsuali, in quanto,  per  espresso  divieto  di  legge,
 trovasi   nella   impossibilita'   in   seguito   alla   declaratoria
 fallimentare, di eseguire il pagamento dei titoli protestati e  degli
 accessori,  come  richiesto,  dalla norma posta in discussione, quale
 condizione per fruire della causa di improcedibilita'.
    Fatta  questa  breve  premessa  si  richiamano  integralmente   le
 osservazioni,  di  cui si condividono il tenore ed il contenuto, gia'
 sottoposte al vaglio della  Corte  costituzionale  con  ordinanza  di
 rimessione  del  27  aprile  1991  del  pretore  di Perugia - Sezione
 distaccata di Assisi, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10  luglio
 1991,  e  con  ordinanza  14  giugno 1991 del giudice per le indagini
 preliminari della pretura circondariale di Alessandria,  rilevandosi,
 la superfluita' di riproporre alla Corte analoghe considerazioni.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386 del 15  dicembre  1990
 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che  la  presente  ordinanza  sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
     Tortona, addi' 7 novembre 1991
                          Il pretore: STERPI

 92C0053