N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1991
N. 3 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Massaroni Gaetano ed altro e Trincia Enrico Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti soggetti a disciplina transitoria - Diritto del conduttore all'indennita' per la perdita dell'avviamento - Previsione dei provvedimenti della p.a. (nella specie: ordinanza di sgombero per inabitabilita') come causa di cessazione del rapporto locativo, ma non come causa di esclusione del diritto all'indennita' - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina, derivante a seguito di sentenza della Corte costituzionale, per i contratti soggetti a regime ordinario. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, e successive modificazioni). (Cost., art. 3).(GU n.5 del 29-1-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO che con ricorso depositato il 3 luglio 1991 Massaroni Gaetano proponeva appello avverso la sentenza del 7 marzo 1991, depositata il 30 aprile 1991, con la quale il pretore di Spoleto in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da Trincia Enrico lo aveva condannato a pagare a quest'ultimo la somma di L. 14.400.000, oltre interessi, asseritamente dovute a titolo d'indennita' per l'avviamento commerciale, relativamente alla locazione ad uso non abitativo di un immobile sito in Norcia; che tra i numerosi motivi di impugnazione il Massaroni asseriva, in particolare, l'erroneita' dell'appellata sentenza, perche' il primo giudicante aveva omesso ogni esame, ritenendolo ininfluente, in ordine alla sopravvenuta inagibilita' dell'immobile a seguito dei noti eventi sismici del 1979 ed alla sussistenza dell'ordinanza di evacuazione totale del fabbricato, che conseguentemente era stata emessa dal sindaco di Norcia in data 28 settembre 1979, eventi che, a detta dell'appellante, avevano comportato la restituzione dei locali (pur dopo molte resistenze) da parte del conduttore. RITENUTO IN DIRITTO che effettivamente il pretore ha stimato l'irrilevanza della questione concernente il motivo di risoluzione del contratto anche sul presupposto che qualsiasi altra causa di cessazione del rapporto locativo diversa dal recesso volontario del conduttore (nella specie non sussistente), non potesse escludere il diritto del locatario all'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale; che cio' ha dedotto il pretore dal disposto del primo comma dell'art. 34 della legge n. 392/1978, di cui con sentenza e' stata dichiarata l'incostituzionalita' proprio "nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica amministrazione tra le cause di cessazione dei rapporti di locazione che escludono il diritto del conduttore all'indennita' per la perdita dell'avviamento"; che nel caso di specie, trattandosi di contratto di locazione sorto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 392/1978, mai rinnovato, dovrebbe eventualmente trovare applicazione l'art. 69 della legge n. 392/1978 come successivamente modificato; che detta norma disciplina in modo del tutto analogo all'art. 34 della legge n. 392/1978 i casi di esclusione del diritto del conduttore all'indennita' di avviamento, ne' si ravvisa alcuna fondata ragione che possa giustificare una diversita' di regolamentazione sul punto, con riguardo ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e quelli soggetti a quella ordinaria; che pertanto anche per l'art. 69 della legge n. 392/1978 valgono le medesime censure di incostituzionalita' gia' mosse all'art. 34 della legge n. 392/1978 dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto in particolare che il factum principis costituito dal provvedimento amministrativo, privando, sine die l'immobile dell'utilizzabilita' economica, esclude ogni possibile arricchimento da parte del locatore in relazione all'incremento di valore dell'immobile per l'attivita' svoltavi dal conduttore; che tale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge n. 392/1978 e succ. mod., in relazione all'art. 3 della Costituzione, oltre che non manifestamente infondata per quanto sin qui detto, e' anche rilevante per la decisione della presente causa, in cui si controverte dell'indennita' di avviamento spettante o meno al conduttore per la mancata prosecuzione della locazione di un immo- bile per la cui sopravvenuta inabilita' e' stata emessa ordinanza di evacuazione totale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche, nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo l'obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per avviamento commerciale anche nel caso in cui un provvedimento della p.a. abbia ordinato l'evacuazione totale dell'immobile, facendone cosi' venir meno l'utilizzabilita' economica; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Spoleto, 23 ottobre 1991 Il cancelliere: MONACELLI 92C0054