N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1991
N. 6 Ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Bronzetti Giuliana e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti - Mancata previsione dell'integrazione al minimo in caso di cumulo con pensione di riversibilita' a carico dell'E.N.P.A.L.S. - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe, attesa la costante giurisprudenza della Corte costituzionale intesa ad eliminare ogni preclusione dell'integrazione al minimo di piu' pensioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086 e 184 del 1988, 179, 502 e 504 del 1989 e 182/1990. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.5 del 29-1-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza, in funzione di giudice del lavoro nel procedimento iscritto al numero 130/91 r.g. lav. promosso da Bronzetti Giuliana (avv. D. Piana), contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., contumace. A scioglimento della riserva, O S S E R V A 1. - Con ricorso depositato in data 2 febbraio 1991 Bronzetti Giuliana, titolare di pensione I.N.P.S. cat. SO/Comm. n. 96000041 dal gennaio 74 e di riversibilita' E.N.P.A.L.S. n. 30478 sempre dal gennaio 74, premesso che l'I.N.P.S., con atto 15 aprile 1985, le aveva comunicato la revoca dell'integrazione al minimo concessa sulla pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti purche' titolare di altra pensione E.N.P.A.L.S.; che in data 13 aprile 1988 l'istituto le aveva richiesto la restituzione della somma di L. 9.329.000 indebitamente percepite; che, nel frattempo, in data 25 febbraio 1986 aveva avanzato con esito negativo itanza per la riliquidazione della pensione di riversibilita' al trattamento minimo secondo quanto previsto dalla sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale; che aveva infruttuosamente esperito le prescritte procedure per la composizione in sede amministrativa delle vertenze, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, venisse dichiarata non ripetibile la somma di L. 9.329.000 per avere percepito senza dolo i relativi ratei di pensione e perche' venisse dichiarato che aveva diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti dalla data della revoca e a mantenere l'importo della pensione cosi' integrata. All'udienza del 6 maggio 1991, accertata la regolarita' della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. All'udienza del 26 novembre 1991 il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione cat. SO/Comm. in caso di contestuale titolarita' di pensione di riversibilita' E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Il pretore riservava la decisione. 2. - Dall'esame della documentazione in atti sembra potersi evincere che l'I.N.P.S., con atto 15 aprile 1985, abbia revocato alla pensionata l'integrazione al minimo sulla pensione SO/comm., avviando altresi' le procedure per il recupero dell'indebito, originariamente quantificato in L. 17.089.050 ed in parte gia' recuperato. Successivamente l'I.N.P.S. richiedeva alla Bronzetti la restituzione della somma di L. 9.329.000 indebitamente percepita. Nel frattempo la pensionata aveva avanzato istanza per ottenere l'integrazione al minimo sulla pensione di riversibilita' a carico della gestione commercianti a seguito della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale. Da tale situazione di fatto nasce l'odierno contenzioso, incentrato su due distinte domande: la prima rivolta ad ottenere la declaratoria di non ripetibilita' della somma indebitamente percepita ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/89; la seconda diretta a richiedere il riconoscimento della integrazione al minimo sulla pensione di riversibilita', gia' concessa in precedenza ma poi revocata perche' titolare di altra pensione E.N.P.A.L.S. 3. - Per quanto concerne questa seconda domanda, si osserva che la Bronzetti, titolare di pensione di riversibilita' E.N.P.A.L.S. chiede l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. SO/Comm. decorrente dal gennaio 74 e non integrata al minimo. Durante la fase amministrativa l'I.N.P.S. ha respinto la domanda, assumendo che la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, cui la ricorrente aveva fatto riferimento, era applicabile soltanto alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In effetti la Corte costituzionale, pur avendo diverse volte dichiarato l'illegittimita' dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (sentenze nn. 1086/1988, 179, 502 e 504 del 1989, 184/1988 e 182/1990), non ha mai preso parte in specifica considerazione la situazione oggetto del presente giudizio, concernente una pensionata titolare di pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti e di pensione di riversibilita' a carico dell'E.N.P.A.L.S. La questione sollevata appare rilevante perche' non risulta che la Corte costituzionale abbia nelle citate sentenze dato applicazione all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al dichiarato scopo di eliminare la norma impugnata dall'ordinamento in tutte le sue possibili applicazioni e di evitare ulteriori pronunce di accoglimento. Si rende quindi necessario rinnovare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 in relazione alla particolare combinazione di trattamento pensionistico oggetto del presente giudizio. Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, si deve richiamare la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, che sul punto ha costantemente perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione della integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni, allorche' per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito, cosi' rendendo possibile la titolarita' di piu' integrazioni fino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983, che ha disciplinato ex novo la materia. Poiche' anche l'ipotesi in esame sembra del tutto assimilabile alle fattispecie oggetto dei precedenti giudizi, ne dovrebbe conseguire che la residua operativita' della norma per il caso in questione risulta incompatibile con il principio di eguaglianza.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 8 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilita' a carico della speciale gestione commercianti in caso di contestuale contitolarita' di pensione di riversibilita' a carico dell'E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per l'esecuzione, previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 27 novembre 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 92C0057