N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1991

                                 N. 6
 Ordinanza emessa il 27 novembre  1991  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento civile vertente tra Bronzetti Giuliana e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di
    pensione  di  riversibilita'  a  carico  della  gestione  speciale
    commercianti - Mancata previsione dell'integrazione al  minimo  in
    caso   di   cumulo   con   pensione  di  riversibilita'  a  carico
    dell'E.N.P.A.L.S.  -  Ingiustificata  disparita'  di   trattamento
    rispetto  ad  ipotesi  analoghe, attesa la costante giurisprudenza
    della  Corte  costituzionale  intesa ad eliminare ogni preclusione
    dell'integrazione al minimo di piu' pensioni  -  Riferimento  alle
    sentenze  della  Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086 e 184 del
    1988, 179, 502 e 504 del 1989 e 182/1990.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 29-1-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza, in funzione di
 giudice del lavoro nel procedimento iscritto al  numero  130/91  r.g.
 lav.   promosso   da  Bronzetti  Giuliana  (avv.  D.  Piana),  contro
 l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., contumace.
    A scioglimento della riserva,
                             O S S E R V A
    1. - Con ricorso depositato in  data  2  febbraio  1991  Bronzetti
 Giuliana,  titolare  di pensione I.N.P.S.   cat. SO/Comm. n. 96000041
 dal gennaio 74 e di riversibilita' E.N.P.A.L.S. n. 30478  sempre  dal
 gennaio  74,  premesso  che  l'I.N.P.S.,  con atto 15 aprile 1985, le
 aveva comunicato la revoca dell'integrazione al minimo concessa sulla
 pensione  di  riversibilita'  a  carico   della   gestione   speciale
 commercianti  purche' titolare di altra pensione E.N.P.A.L.S.; che in
 data 13 aprile 1988 l'istituto le  aveva  richiesto  la  restituzione
 della  somma  di  L.  9.329.000  indebitamente  percepite;  che,  nel
 frattempo, in data 25 febbraio 1986 aveva avanzato con esito negativo
 itanza per la riliquidazione  della  pensione  di  riversibilita'  al
 trattamento minimo secondo quanto previsto dalla sentenza n. 314/1985
 della  Corte  costituzionale;  che aveva infruttuosamente esperito le
 prescritte procedure per la composizione in sede amministrativa delle
 vertenze, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che, ai sensi
 dell'art.  52  della  legge  n.  88/1989,  venisse   dichiarata   non
 ripetibile la somma di L.  9.329.000 per avere percepito senza dolo i
 relativi  ratei  di  pensione  e perche' venisse dichiarato che aveva
 diritto  a  percepire  l'integrazione  al  trattamento  minimo  sulla
 pensione   di   riversibilita'   a  carico  della  gestione  speciale
 commercianti dalla data della revoca e a  mantenere  l'importo  della
 pensione cosi' integrata.
    All'udienza  del  6  maggio  1991,  accertata la regolarita' della
 notifica del ricorso e del  decreto  di  fissazione  udienza,  veniva
 dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S.
    All'udienza  del  26 novembre 1991 il procuratore della ricorrente
 sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
 secondo  comma,  della  legge  n.  613/1966  nella  parte  in cui non
 consente  l'integrazione  al  trattamento  minimo  di  pensione  cat.
 SO/Comm.   in   caso   di  contestuale  titolarita'  di  pensione  di
 riversibilita' E.N.P.A.L.S.,  qualora  per  effetto  del  cumulo  sia
 superato il trattamento minimo garantito.
    Il pretore riservava la decisione.
    2.  -  Dall'esame  della  documentazione  in  atti  sembra potersi
 evincere che l'I.N.P.S., con atto 15 aprile 1985, abbia revocato alla
 pensionata l'integrazione al minimo sulla pensione SO/comm., avviando
 altresi' le procedure per il recupero dell'indebito,  originariamente
 quantificato in L. 17.089.050 ed in parte gia' recuperato.
    Successivamente    l'I.N.P.S.   richiedeva   alla   Bronzetti   la
 restituzione della somma di L. 9.329.000 indebitamente percepita.
    Nel  frattempo  la  pensionata aveva avanzato istanza per ottenere
 l'integrazione al minimo sulla pensione di  riversibilita'  a  carico
 della  gestione  commercianti  a  seguito  della sentenza n. 314/1985
 della Corte costituzionale.
    Da  tale  situazione  di  fatto   nasce   l'odierno   contenzioso,
 incentrato  su  due distinte domande: la prima rivolta ad ottenere la
 declaratoria di non ripetibilita' della somma indebitamente percepita
 ai sensi dell'art. 52 della legge n.  88/89;  la  seconda  diretta  a
 richiedere  il  riconoscimento  della  integrazione  al  minimo sulla
 pensione di  riversibilita',  gia'  concessa  in  precedenza  ma  poi
 revocata perche' titolare di altra pensione E.N.P.A.L.S.
    3. - Per quanto concerne questa seconda domanda, si osserva che la
 Bronzetti, titolare di pensione di riversibilita' E.N.P.A.L.S. chiede
 l'integrazione  al  trattamento  minimo  sulla pensione cat. SO/Comm.
 decorrente dal gennaio 74 e non integrata al minimo.
    Durante la fase amministrativa l'I.N.P.S. ha respinto la  domanda,
 assumendo che la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, cui
 la  ricorrente aveva fatto riferimento, era applicabile soltanto alle
 pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    In effetti la  Corte  costituzionale,  pur  avendo  diverse  volte
 dichiarato  l'illegittimita' dell'art. 19, secondo comma, della legge
 22 luglio 1966, n. 613 (sentenze nn. 1086/1988, 179, 502  e  504  del
 1989,  184/1988  e  182/1990),  non  ha  mai preso parte in specifica
 considerazione  la  situazione   oggetto   del   presente   giudizio,
 concernente  una  pensionata titolare di pensione di riversibilita' a
 carico  della  gestione  speciale  commercianti  e  di  pensione   di
 riversibilita' a carico dell'E.N.P.A.L.S.
    La questione sollevata appare rilevante perche' non risulta che la
 Corte  costituzionale  abbia  nelle citate sentenze dato applicazione
 all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al dichiarato scopo  di
 eliminare  la  norma  impugnata  dall'ordinamento  in  tutte  le  sue
 possibili  applicazioni  e   di   evitare   ulteriori   pronunce   di
 accoglimento.
    Si  rende quindi necessario rinnovare la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge  n.  613/1966
 in   relazione   alla   particolare   combinazione   di   trattamento
 pensionistico oggetto del presente giudizio.
    Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della  questione
 di  legittimita'  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, si
 deve richiamare la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale,
 che sul punto ha costantemente perseguito l'intento di eliminare ogni
 preclusione della integrazione al  minimo  per  i  titolari  di  piu'
 pensioni,  allorche'  per  effetto  del  cumulo  venisse  superato il
 trattamento minimo garantito, cosi' rendendo possibile la titolarita'
 di  piu'  integrazioni  fino  all'entrata  in  vigore  del  d.-l.  12
 settembre  1983,  n.  463,  convertito  con modificazioni in legge n.
 638/1983, che ha disciplinato ex novo la materia.
    Poiche' anche l'ipotesi in esame  sembra  del  tutto  assimilabile
 alle   fattispecie   oggetto  dei  precedenti  giudizi,  ne  dovrebbe
 conseguire che la residua operativita' della norma  per  il  caso  in
 questione risulta incompatibile con il principio di eguaglianza.
                               P. Q. M.
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  8  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della  legge
 22   luglio   1966,   n.   613,  nella  parte  in  cui  non  consente
 l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilita'
 a carico della speciale gestione commercianti in caso di  contestuale
 contitolarita'    di    pensione    di    riversibilita'   a   carico
 dell'E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del  cumulo  sia  superato  il
 trattamento   minimo  garantito  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  l'esecuzione, previa notifica della
 presente ordinanza  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Ferrara, addi' 27 novembre 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 92C0057