N. 3 SENTENZA 20 - 22 gennaio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale - Minori ciechi assoluti - Indennita'
 di   accompagnamento   -  Pensione  gia'  erogata  -  Soppressione  -
 Giustificazione perche' sostituita da indennita' di ben piu'  elevato
 importo - Non fondatezza.
 
 (Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.5 del 29-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 21
 novembre  1988,  n.  508  (Norme integrative in materia di assistenza
 economica agli invalidi civili, ai ciechi civili  ed  ai  sordomuti),
 promossi con le seguenti ordinanze:
    1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1991 dal Pretore di Pescara sul
 ricorso proposto da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia
 Giuliano,  contro  il  Ministero dell'interno, iscritta al n. 482 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    2)  ordinanza  emessa  il 2 maggio 1991 dal Pretore di Pescara sul
 ricorso proposto da De Laurentiis Patrizia, per  conto  della  minore
 Cavallo Claudia, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 472
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 4  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, minori ciechi
 assoluti, nonche' invalidi non  deambulanti  e  non  autosufficienti,
 avevano  richiesto  il  pagamento  sia della pensione non reversibile
 percepita ex art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
 663, sia dell'indennita' di accompagnamento gia' prevista dalla legge
 11  febbraio  1980,  n.  18  -  avendo il Ministero dell'interno loro
 negato   il   primo   trattamento   dal    momento    dell'erogazione
 dell'indennita' di accompagnamento (come successivamente disciplinata
 dall'art.  5  della  legge  21 novembre 1988, n. 508) - il Pretore di
 Pescara, con due analoghe ordinanze emesse il 27 febbraio 1991 e il 2
 maggio 1991 sui ricorsi proposti  contro  il  Ministero  dell'interno
 rispettivamente  da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia
 Giuliano, e da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore Cavallo
 Claudia,  ha  sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del citato
 art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
    Il giudice a quo prospetta anzitutto una violazione del  principio
 della parita' di trattamento, affermando che soltanto al cieco totale
 infradiciottenne,  che  sia  nel  contempo  anche invalido civile, e'
 precluso il cumulo di pensione ed indennita' (che la norma  impugnata
 sancisce  in  asserita  violazione  del principio di specificita' dei
 trattamenti assistenziali). Infatti il cieco parziale o il  sordomuto
 continuerebbero a percepire, nelle medesime condizioni d'invalidita',
 sia  le  provvidenze  specifiche  previste  per tale menomazione, che
 l'indennita' di accompagnamento.
    La  censurata  normativa  comporterebbe   inoltre   una   parziale
 limitazione  dei  mezzi  necessari per il mantenimento e l'assistenza
 dell'invalido,  con  conseguente  violazione   dell'art.   38   della
 Costituzione.
    2.  -  In  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,   che   ha   concluso   per   l'inammissibilita',  ovvero  per
 l'infondatezza della questione, osservando come ai  ciechi  parziali,
 in  quanto  tali,  non  sia concessa l'indennita' di accompagnamento,
 mentre,  per  altro  verso,  la  pensione  d'invalidita'  compete  ai
 soggetti  non autosufficienti in eta' compresa tra il diciottesimo ed
 il sessantacinquesimo anno di eta'.
   L'Autorita'  intervenuta  ribadisce  altresi'  la  diversita'   dei
 presupposti  delle  due  provvidenze,  sottolineando come risulti del
 tutto  erroneo  l'assunto  del  giudice  a  quo  secondo   il   quale
 agl'invalidi   civili   minorenni   diversi   dai   ciechi   assoluti
 spetterebbero sia la pensione che l'indennita'.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore  di  Pescara,  con  due  ordinanze  emesse  il  27
 febbraio  1991 (R.O. n. 482 del 1991) e il 2 maggio 1991 (R.O. n. 472
 del 1991), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della  Costituzione,
 la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 21  novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza
 economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), in
 quanto, nel prevedere in favore dei minori ciechi  assoluti  la  sola
 indennita'  di  accompagnamento  e sopprimendo la pensione ad essi in
 precedenza erogata, tale norma, nell'ipotesi di  soggetti  che  siano
 anche  invalidi  (perche'  non  deambulanti e/o non autosufficienti),
 determinerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di   trattamento   nei
 confronti    dei   minori   ciechi   parziali   invalidi,   i   quali
 continuerebbero a cumulare indennita' e pensione.
    Analoga situazione, in se' prospettata anche come lesiva dell'art.
 38 della Costituzione,  verrebbe  a  crearsi  in  rapporto  ad  altre
 categorie di soggetti pluriminorati, come i sordomuti invalidi.
    Le  ordinanze  prospettano  la medesima questione, onde i relativi
 giudizi possono essere riuniti e trattati congiuntamente.
    2.1. - La questione e' infondata.
    Questa Corte ha gia' rilevato come  la  "pensione"  erogata  prima
 dell'entrata  in  vigore  della  legge  n.  508 del 1988 a favore dei
 minori ciechi assoluti rappresentasse "una provvidenza  sui  generis,
 volta  non  gia'  a  sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro,
 quanto piuttosto ad  assicurare  (  ..)  uno  speciale  beneficio  in
 ragione  del  particolare  disagio  che la gravita' della menomazione
 comporta, a prescindere dalla  capacita'  di  guadagno",  aggiungendo
 inoltre  che,  nel  quadro  della  successiva  razionalizzazione  del
 sistema, appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta
 "pensione" con l'indennita' di accompagnamento di  ben  piu'  elevato
 importo,  ( ..) non subordinata ad alcun limite di reddito (ordinanza
 n. 210 del 1991).
    2.2. - La citata legge n. 508 del 1988 non ha invece soppresso  la
 suddetta  "pensione"  per  i  minori  ciechi  con  residuo visivo non
 superiore ad un ventesimo (cd. ciechi "parziali" o "ventesimisti")  i
 quali,  se  aventi  diritto  in  ragione  del  loro  reddito, possono
 cumularla con la "speciale indennita'" di  modesto  importo,  di  cui
 all'art.  3,  primo comma, della legge citata, espressamente per essi
 prevista.
    La somma dei due  trattamenti  risulta  di  gran  lunga  inferiore
 all'ammontare   dell'indennita'  di  accompagnamento  corrisposta  ai
 ciechi assoluti.
    Diverso e' il caso in cui entrambi i soggetti in  argomento  siano
 anche  invalidi in quanto non deambulanti o non autosufficienti. Tale
 ulteriore minorazione, a termini dell'art. 1 della legge n.  508  del
 1988,  da' diritto, come anche la cecita' assoluta, all'indennita' di
 accompagnamento ed e' lo stesso testo della disposizione  a  chiarire
 come  l'emolumento  non  possa  essere  concesso  due volte, a titolo
 d'invalidita' e di cecita' assoluta.
    Al minore cieco assoluto invalido  continuava  percio'  ad  essere
 erogata,   sulla   base   di  detta  legge,  la  sola  indennita'  di
 accompagnamento.
    2.3. -  Senonche'  il  legislatore,  consapevole  della  discrasia
 creatasi  con  i  ciechi  "ventesimisti" (di cui subito si dira'), ha
 introdotto, con  legge  11  ottobre  1990,  n.  289  (Modifiche  alla
 disciplina  delle  indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21
 novembre 1988, n.  508,  recante  norme  integrative  in  materia  di
 assistenza  economica  agli  invalidi  civili, ai ciechi civili ed ai
 sordomuti  e  istituzione  di un'indennita' di frequenza per i minori
 invalidi), l'art. 5-  bis,  di  seguito  alla  norma  impugnata,  per
 effetto  del  quale  e'  stata  aumentata  del  45%  l'indennita'  di
 accompagnamento erogata ai ciechi assoluti pluriminorati.
    2.4. - Infatti i minori ciechi "ventesimisti", se invalidi totali,
 potevano e possono cumulare  -  in  presenza  di  altri  ed  autonomi
 benefici  accordati  per la loro minorazione visiva - l'indennita' di
 accompagnamento con gli emolumenti di cui sub 2.2,  realizzandosi  in
 tal modo un trattamento complessivo che, prima dell'entrata in vigore
 della  novella  sub  2.3, risultava superiore alla sola indennita' di
 accompagnamento percepita dai minori ciechi assoluti pluriminorati.
    2.5. - Di quest'ultima somma va tuttavia  sottolineata  nuovamente
 la  congruita',  che  va  anzi  ribadita  per l'ipotesi di aumento in
 favore dei soggetti  pluriminorati,  onde  e'  da  escludere  che  la
 differenza  di trattamenti, concretatasi dal gennaio 1989 al novembre
 1990  sia  un  effetto  della  soppressione  della  "pensione",  come
 prospettato  dal  giudice  a  quo.  Essa  consegue  alle  particolari
 descritte ipotesi di cumulo ed e', se mai, il risultato di un mancato
 effetto retroattivo della citata legge n. 289 del 1990.
    Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza
 dell'indennita', nel quadro della complessiva  razionalizzazione  del
 sistema,  e  la  dipendenza del diverso trattamento da circostanze di
 fatto (quali  il  limite  di  reddito  per  godere  della  pensione),
 escludono     l'asserita     violazione    degl'invocati    parametri
 costituzionali.
   3. - E' appena il caso di rilevare l'erroneita' del  richiamo  alla
 categoria dei minori sordomuti quale ulteriore tertium comparationis:
 costoro  infatti,  se  invalidi,  possono  cumulare  l'indennita'  di
 accompagnamento  con  l'indennita'  di  comunicazione,  ma   non   la
 pensione,  esclusa per gl'infradiciottenni invalidi (ad eccezione dei
 ciechi) dall'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.  509
 (Norme  per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
 invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
 per le medesime categorie, ai sensi  dell'articolo  2,  primo  comma,
 della legge 26 luglio 1988, n. 291).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988,
 n. 508 (Norme integrative in materia  di  assistenza  economica  agli
 invalidi  civili,  ai  ciechi  civili ed ai sordomuti), sollevata, in
 relazione agli artt. 3  e  38  della  Costituzione,  dal  Pretore  di
 Pescara con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0070