N. 12 ORDINANZA 20 - 22 gennaio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fissazione -
 Rigidita'  del  termine  dei   trenta   giorni   -   Situazione   non
 raffrontabile con il processo civile - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 418, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.5 del 29-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI,
   prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  418,  comma
 secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
 il 29 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale  di  Ancona  nel  procedimento  penale  a carico di Benamor
 Moncef Meherez iscritta al n.  572  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 38, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento penale a carico di un
 imputato  domiciliato  all'estero,  il  Giudice   per   le   indagini
 preliminari  presso  il Tribunale di Ancona, premesso che la notifica
 all'imputato  del  decreto  di  fissazione  della  data  dell'udienza
 preliminare  si  appalesa  praticamente  impossibile entro il termine
 fissato dall'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del 29
 novembre 1990, pervenuta alla Corte  costituzionale  il  3  settembre
 1991,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale di tale
 norma;
      che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:
 a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un  termine  rigido  di
 trenta  giorni  dalla  data  di  deposito della richiesta di rinvio a
 giudizio, entro il quale deve essere  fissata  la  data  dell'udienza
 preliminare,   senza   distinguere   a  seconda  che  l'imputato  sia
 domiciliato in Italia o all'estero,  creando  una  vistosa  e  iniqua
 disparita'  di trattamento rispetto alla disciplina differenziata dei
 termini per comparire nei giudizi civili prevista dall'art.  163  bis
 cod.  proc.  civ.,  tenuto conto altresi' che il termine in questione
 subisce una restrizione di almeno dieci giorni, occorrenti al fine di
 garantire i diritti delle parti ai sensi  dell'art.  127  cod.  proc.
 pen.;  b)  l'art. 97 Cost., in quanto, in casi come quello di specie,
 ne deriva la necessita' di ripetuti rinvii  dell'udienza  preliminare
 con pregiudizio per il regolare andamento della giustizia penale;
      che   nel   giudizio   davanti   alla  Corte  costituzionale  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata infondata.
    Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte  (sent.
 n.  213  del  1975;  ord.  n.  408  del  1991),  la  disciplina delle
 notificazioni nel procedimento penale non e' confrontabile,  ai  fini
 del  principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la disciplina delle
 medesime nel procedimento civile, diversi essendo gli  interessi  che
 nell'uno e nell'altro devono trovare tutela;
      che,  ai  fini  della  valutazione  di  razionalita' dei termini
 legali di  notifica,  non  si  puo'  trarre  argomento  da  eventuali
 ostacoli  di  fatto  che  alla  loro  osservanza  possano derivare da
 disfunzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi;
      che, ove risulti il  mancato  "buon  fine"  della  notificazione
 all'imputato  prevista  dall'art. 419, comma 1, cod.proc.pen., l'art.
 420,  comma  4  (in  relazione  all'art.  485,   comma   1)   dispone
 l'aggiornamento  dell'udienza  preliminare  a  nuova data, mentre per
 quanto  concerne  la  persona  offesa  dal  reato  (profilo  peraltro
 irrilevante  in  ordine  al giudizio a quo), la costituzione di parte
 civile puo' avvenire anche  successivamente  all'udienza  preliminare
 entro il termine indicato dall'art. 79, comma 1, onde deve escludersi
 la  pretesa  contrarieta' del termine stabilito dalla norma impugnata
 (in conformita'  dell'art.  2,  punto  52  della  delega  legislativa
 approvata  con  legge  16  febbraio  1987,  n.  81) al buon andamento
 dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art. 97 Cost.;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in
 riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice  per
 le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0079