N. 13 ORDINANZA 20 - 22 gennaio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - Giudizio immediato - Giudice del
 dibattimento  e  giudice  dell'udienza  preliminare  -  Conflitto   -
 Prevalenza   della   decisione   del   secondo   giudice   -  Verbale
 d'interrogatorio  dell'imputato  -  Fascicolo  del   dibattimento   -
 Esclusione  -  Questione  gia'  dichiarata  manifestamente  infondata
 (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) - Difetto di rilevanza - Manifesta
 infondatezza e inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 28, secondo comma, e 431).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).
(GU n.5 del 29-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 28, secondo
 comma, e 431 del codice di procedura penale  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  7  dicembre  1990 dal giudice per le indagini preliminari
 presso il Tribunale di Ancona nel procedimento  penale  a  carico  di
 Fattori  Cesare  iscritta  al  n.  495  del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  33,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Fattori
 Cesare,  il  Tribunale  di  Ancona,  con  ordinanza emanata nel corso
 dell'udienza  dibattimentale  del  29  ottobre  1990,  dichiarava  la
 nullita'  del  decreto  che  aveva disposto il giudizio immediato per
 omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'art.  179,  primo  comma,
 del codice di procedura penale;
      che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati
 restituiti   gli   atti,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale:
       a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
 dove risulta stabilito  che,  nei  casi  di  conflitto,  "qualora  il
 contrasto  sia  tra  giudice  dell'udienza  preliminare e giudice del
 dibattimento prevale la decisione di  quest'ultimo",  per  violazione
 degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiche'
 l'applicazione  di  tale  norma  costringerebbe  il  giudice  per  le
 indagini preliminari a porre in essere un'attivita'  processuale  non
 prevista  da una espressa disposizione di legge, sarebbe lesiva della
 "parita'  di  trattamento  in  ogni  stato  e  grado   del   giudizio
 discriminando   l'udienza  dibattimentale  rispetto  all'udienza  non
 dibattimentale" e inciderebbe sulla celerita' del rito;
       b) dell'art. 431 del codice di procedura penale per  violazione
 degli  artt.  2,  3  e  97  della Costituzione, in quanto la norma in
 questione, non prevedendo che  nel  fascicolo  del  dibattimento  sia
 compreso   anche   il   verbale   dell'interrogatorio   dell'imputato
 contenente le  sue  generalita'  anagrafiche,  non  consentirebbe  al
 giudice  del  dibattimento di procedere alla rinnovazione del decreto
 che dispone il giudizio immediato;
      che  l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   intervenuta   in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata,  in  riferimento  all'art.  101,  secondo   comma,   della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
 prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
 e giudice del dibattimento  prevalga  la  decisione  di  quest'ultimo
 (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991);
      che,   in   riferimento   all'art.  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione - dal momento che l'ordinanza di rimessione  non  adduce
 argomenti  nuovi  o diversi da quelli allora esaminati - la questione
 qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
      che l'art. 28, secondo comma, del codice  di  procedura  penale,
 stabilendo   la   prevalenza   della   decisione   del   giudice  del
 dibattimento, in caso di contrasto con il  giudice  per  le  indagini
 preliminari,    non   pone   alcuna   discriminazione   tra   udienza
 dibattimentale e udienza  non  dibattimentale,  dal  momento  che  lo
 svolgimento  delle  diverse fasi processuali presuppone la previsione
 in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti;
      che la norma impugnata,  come  gia'  ritenuto  da  questa  Corte
 nell'ordinanza  n.  241  del 1991, risulta preordinata alla sollecita
 definizione del processo;
      che, pertanto, anche sotto il  profilo  della  violazione  degli
 artt.  2,  3  e  97  della  Costituzione,  la questione sollevata nei
 confronti  dell'art.  28,  secondo  comma,  deve  essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
      che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non
 trova  applicazione  nel  giudizio  a quo, dal momento che al giudice
 remittente sono stati restituiti  gli  atti  esclusivamente  ai  fini
 della  rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato
 dichiarato nullo dal Tribunale e che, pertanto, la questione relativa
 alla violazione da parte dell'art. 431 del codice di procedura penale
 degli  artt.  2,  3  e  97  della Costituzione deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 97 e 101 della
 Costituzione, dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale   dell'art.   431  del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e  97  della  Costituzione,
 dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0080