N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1991
N. 20 Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Rizzo Armando Processo penale - Reato di competenza del tribunale - Richiesta di applicazione della pena con sostituzione di pena detentiva con la corrispondente pecuniaria - Inammissibilita' per l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive ai soli reati di competenza pretorile - Lamentata omessa previsione dell'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689/1981 - Pretesa incompatibilita' con il sistema dell'istituto de quo - Irrazionale compressione dei diritti di difesa - Violazione dei principi della delega in materia di norme di coordinamento. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234, in relazione al c.p.p. 1988, art. 444; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54). (Cost., artt. 3, 24, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, 3, 5 e 6).(GU n.6 del 5-2-1992 )
IL TRIBUNALE Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Rizzo Armando, nato a Castelvetrano il 6 febbraio 1954 residente in Saronno e domiciliato in Pavia, anzi Cura Carpignano, via Veneto, 7; RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Con decreto in data 19 settembre 1990, emesso al termine dell'udienza preliminare, veniva rinviato a giudizio dinanzi a questo tribunale l'imputato Rizzo Armando per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 8, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 2, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge n. 516/1982, commesso fino al 15 dicembre 1989. All'udienza del 31 gennaio 1991, assente l'imputato, il procedimento veniva sospeso sino al 31 luglio 1991, ai sensi dell'art. 8, sesto comma, del d.-l. 14 gennaio 1991, n. 7. All'udienza del 12 novembre 1991 l'imputato chiedeva in via preliminare con il consenso del p.m. l'applicazione della pena nella misura precisata a verbale, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Il tribunale, rilevato che l'art. 54 della legge n. 689/1981 limita l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del pretore, non accoglieva la richiesta, disponendo procedersi al dibattimento. Il difensore dell'imputato sollevava a questo punto, sempre in via preliminare, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge n. 689/1981 nella parte in cui limita la sostituibilita' della pena detentiva con quella pecuniaria ai soli reati di competenza pretorile, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riferimento all'art. 444 del c.p.p. Il p.m. si associava all'eccezione proposta dal difensore dell'imputato. Il tribunale pronunciava ordinanza come da verbale, riservandosi la motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il tribunale ritiene non manifestamente infondata e rilevante nel procedimento de quo la questione di legittimita' costituzionale proposta dal difensore dell'imputato, nei termini sopra riferiti. Solleva altresi', d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 234 delle norme di coordinamento al codice di procedura penale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento all'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 444 del c.p.p. e 54 della legge n. 689/1981. L'art. 444 del c.p.p. prevede l'applicazione, su richiesta delle parti e nella specie e nella misura dalle stesse indicate, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria o di una pena detentiva, nei limiti indicati dallo stesso disposto normativo. Trattasi di misura che, per la sua collocazione, attiene alla disciplina del procedimento dinanzi al tribunale, tant'e' che l'art. 563 del c.p.p., che regolamenta il medesimo istituto nel procedimento dinanzi al pretore, al primo comma recita: "si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili". Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi non trovano autonoma regolamentazione nel nuovo codice di rito, onde occorre far riferimento, quanto alla definizione, alla durata ed alle condizioni di applicabilita' delle medesime, agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981. Orbene, l'art. 54 della legge n. 689/1981, che limita l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del pretore, e' palesemente incompatibile con il disposto dell'art. 444 del c.p.p., nella parte in cui quest'ultimo prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal tribunale. Ne' vale sostenere che fra le due norme non vi sia contrasto, argomentando che il tribunale potrebbe pur sempre legittimamente applicare una sanzione sostitutiva su richiesta in relazione a reati di competenza pretorile che, per effetto della connessione, vengano sottoposti al suo giudizio. In tal senso, infatti, recita l'art. 54 seconda parte: " .. quando si tratti di reati di competenza del Pre- tore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore". Un'interpretazione cosi' restrittiva del disposto dell'art. 444 del c.p.p. nella parte in esame, che ne riduca l'operativita' ai soli casi residuali di connessione fra reati, di competenza del tribunale e reati di competenza del pretore, non appare in armonia con la volonta' del legislatore, ove si consideri l'evoluzione storica dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta: dall'introduzione nel procedimento pretorile delle sanzioni sostitutive, d'ufficio o su richiesta) con dichiarati intenti di sperimentazione (che ben giustificavano la limitazione di competenza), alla collocazione nel nuovo codice di rito, con un'estensione tutt'affatto nuova e con una funzione essenziale nell'economia del processo; connotati che non piu' giustificano la scelta di limitare ai soli reati di competenza pretorile l'applicazione delle sanzioni sostitutive che, introdotte nell'ordinamento di una con l'istituto del patteggiamento, e destinate precipuamente ad essere applicate nel patteggiamento, costituiscono lo strumento piu' efficace a disposizione delle parti per la definizione "concordata" del procedimento. Il progressivo ampliamento dell'ambito della competenza pretorile in materia penale (da ultimo proprio con l'approvazione del nuovo codice di rito) ha d'altra parte ricondotto nell'area di applicabilita' delle sanzioni sostitutive, ex art. 54 della legge n. 689/1981, reati che all'epoca ne erano esclusi: fra essi vi sono delitti puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, quali, ad esempio, l'omicidio colposo ed il furto pluriaggravato, ma nulla vieta che in futuro una disposizione di legge attribuisca, ad esempio, alla competenza del pretore il reato di omesso versamento di ritenuta d'acconto, oggetto del presente giudizio, con l'aberrante effetto di far dipendere il diritto dell'imputato ad usufruire del beneficio della sostituzione della pena detentiva non dalla gravita' del reato, ma dalla competenza del giudice. Il tribunale rileva altresi' come l'interpretazione restrittiva dell'art. 444 del c.p.p. cui si e' accennato, e che sola giustifica la contemporanea vigenza di detta norma e dell'art. 54 della legge n. 689/1981, si scontri con alcuni significativi argomenti di ordine positivo. Il gia' citato art. 563 del c.p.p., laddove richiama gli artt. 444 e segg. del c.p.p. per la regolamentazione dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta nel procedimento dinanzi al pretore, non utilizza la dizione "si osservano le norme relative all'istituto in parola nel procedimento dinanzi al tribunale", ricalcando cosi' la piu' generale previsione dell'art. 549 del c.p.p., ma fa espresso riferimento alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta "per i reati di competenza del tribunale", laddove per competenza deve intendersi, evidentemente, competenza per materia in senso stretto e non competenza a giudicare indotta da connessione. Si deve inoltre osservare che, se intesa con riguardo ai soli reati di competenza del pretore, l'espressa previsione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive nell'art. 444 del c.p.p. appare, se non del tutto superflua vigente l'art. 54 della legge n. 689/1981, quantomeno irrazionale per collocazione: ben piu' lineare sarebbe stato prevedere espressamente l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive su richiesta nel procedimento dinanzi al pretore, con l'effetto che in virtu' dell'art. 54 della legge n. 689/1981 le sanzioni sarebbero state applicabili anche dal tribunale nei casi di connessione. Non vi e' chi non veda come sia incongruo che un istituto destinato ad essere applicato esclusivamente a reati di competenza del pretore, sia disciplinato in una norma che regola il procedimento dinanzi al tribunale, in vista di un'applicazione di esso ad ipotesi, in buona sostanza, di incompetenza del tribunale medesimo, solo eccezionalmente ricondotte nel suo ambito di giudizio. Il nuovo codice di procedura penale contiene del resto anche in altre norme, destinare a disciplinare il procedimento dinanzi al tribunale, un espresso riferimento alle sanzioni sostitutive che non puo' essere razionalmente ricondotto alla residuale ipotesi della competenza per connessione. Si citano, a titolo di esempio, il disposto di cui all'art. 443 del c.p.p., laddove prevede che "l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le .. sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive", ed il disposto di cui all'art. 459 del c.p.p., che disciplina il caso di procedimento per decreto, laddove recita: " .. il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva". Particolarmente significativo appare il raffronto fra quest'ultima norma e quella di cui all'art. 565 del c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento dinanzi al pretore richiamando le "norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale". Come gia' si e' osservato con riguardo al raffronto fra l'art. 444 del c.p.p. e l'art. 563 del c.p.p., non si vede come l'espresso riferimento ai reati di competenza del tribunale (e non meramente alle norme che disciplinano il procedimento per decreto dinanzi al tribunale) possa intendersi quale riferimento ai reati di competenza del pretore giudicati per connessione dal giudice superiore e non ai reati che rientrano nella competenza per materia del tribunale stesso. L'art. 444 del c.p.p., nella parte in cui prevede che l'imputato possa chiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, non puo' dunque leggersi se non nel senso della piena applicabilita' delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del tribunale, con le sole esclusioni oggettive e soggettive previste dall'art. 59 della legge n. 689/1981. In tal senso l'art. 444 del c.p.p. rispetta il dettato della legge delega, laddove, al punto 45 dell'art. 2, essa prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nel procedimento dinanzi al tribunale, richiamando, con l'espressione "nei casi consentiti" le limitazioni oggettive e soggettive di cui si e' detto piu' sopra. Se tale deve essere la lettura della norma di cui all'art. 444 del c.p.p. nella parte relativa alle sanzioni sostitutive, e' evidente che, come si e' sostenuto in premessa, il disposto dell'art. 54 della legge n. 689/1981 e' con essa incompatibile. E tuttavia non si ritiene di poter affermare che detta incompatibilita' abbia comportato, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione c.d. "tacita" della norma previgente, ne' che abrogazione sia "tacitamente intervenuta" per effetto di una nuova completa regolamentazione della materia gia' regolata dalla legge anteriore, poiche' a cio' osta il dettato dell'art. 234 delle disposizioni di coordinamento al nuovo codice di rito, che abroga in modo espresso gli artt. 77, 78, 79 e 80 della legge n. 689/1981 e, nulla disponendo quanto alle residue norme della medesima legge, pare, se mai, "tacitamente" confermare la vigenza delle norme non espressamente abrogate. Cio' posto, e considerato che il nuovo codice di procedura penale non contiene una norma "di chiusura" analoga a quella contenuta nel codice previgente, che abroghi tutte le norme con esso incompatibili, pare al tribunale che l'art. 234 delle norme di coordinamento al c.p.p., nella parte in cui non provvede a coordinare l'art. 444 del c.p.p. con l'art. 54 della legge n. 689/1981, per l'effetto abrogando tale ultima norma, si ponga in contrasto con il dettato dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, laddove esso conferisce delega al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme di coordinamento delle disposizioni previste negli artt. 2, 3, e 5 con tutte le altre leggi dello Stato, e violi pertanto l'art. 76 della Costituzione. La risoluzione della questione di incostituzionalita', che cosi' come prospettata appare a questo tribunale non manifestamente infondata, e' rilevante in relazione al caso di specie, atteso che da essa viene a dipendere l'applicabilita' della sanzione sostitutiva richiesta dall'imputato.
P. Q. M. Visto l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva su istanza delle parti la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge n. 689/1981 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 234 delle norme di coordinamento al codice di procedura penale per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento all'art. 6 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 54 della legge n. 689/1981; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Busto Arsizio, addi' 22 novembre 1991 Il presidente: AGLIETTI Il giudice estensore: AZZENA 92C0086