N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1991
N. 21 Ordinanza emessa il 30 novembre 1991 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Quarta Vito ed altri e I.N.P.S. ed altro Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia per gli iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali - Fissazione di un limite minimo di reddito ai fini della determinazione di detti contributi - Irragionevole presunzione iuris et de iure di un limite minimo di reddito senza possibilita' di prova di aver percepito un reddito inferiore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 431/1987. (Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.6 del 5-2-1992 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento; Atteso che nei presenti giudizi si discute dell'ammontare dei contributi sociali di malattia dovuti per l'anno 1991 dai ricorrenti, quali avvocati e procuratori iscritti nell'apposito albo tenuto presso il consiglio dell'ordine di Lecce; che, giusta l'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' stato fissato un limite minimo di reddito ai fini della determinazione del contributo dovuto dai liberi professionisti per le prestazioni del servizio sanitario nazionale; che, per il rinvio disposto dal citato art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 407/1990 all'art. 1, terzo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, il livello minimo di reddito sul quale calcolare il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti e' corrispondente, per l'anno 1991, a lire 15.399.384 (lire 49.357 (minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio) x 312); che, ai sensi dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i liberi professionisti sono obbligati al pagamento di un contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella misura del 5% del reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno precedente quello cui si riferisce il contributo; che, pertanto, i liberi professionisti sono comunque obbligati a pagare per l'anno 1991 un contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella misura di L. 769.938 (5% di L. 15.399.384), anche se il loro reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 fosse stato inferiore a L. 15.399.384); Osservato che il meccanismo previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 407/1990 sembra contrastare con l'art. 3 della Costituzione perche' la presunzione iuris et iure di una produzione minima di reddito ai fini Irpef porta irrazionalmente a pregiudicare quei liberi professionisti che dovessero aver conseguito nell'anno 1990 un reddito inferiore a L. 15.399.384; questi, infatti, verrebbero obbligati a pagare un contributo superiore al 5% del reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 (L. 769.938 R 5% di ogni reddito inferiore a L. 15.399.384), pur trovandosi, come di fatto si trova la maggior parte dei ricorrenti, nella condizione di aver da poco tempo avviato l'attivita' professionale, si' da avere piuttosto bisogno di una maggiore tutela legislativa ex art. 35 della Costituzione; Rilevato che, con riferimento all'art. 31, decimo comma, della legge n. 41/1986, la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 431 del 28 ottobre 1987, l'illegittimita' costituzionale della suindicata norma, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva di provare la produzione di un reddito diverso da quello presunto, sul quale calcolare la misura percentuale del contributo dovuto per le prestazioni del servizio sanitario nazionale; Considerato che la dedotta questione e' rilevante nel presente giudizio, in cui si discute della misura del contributo sociale di malattia imposto ai ricorrenti, tutti liberi professionisti con reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 inferiore a L. 15.399.384, per quanto dagli stessi dichiarato, anche con dichiarazioni da taluni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; che i ricorrenti non possono essere ulteriormente pregiudicati, sul piano professionale e sociale, dal fatto di essere morosi nel pagamento di un contributo di ispirazione sociale, di cui se ne contesta l'entita' per la sua apparente iniquita' e per la sua eccessivita' rispetto al reddito prodotto;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti. Lecce, addi' 30 novembre 1991 Il pretore: BENFATTO 92C0087