N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1991

                                 N. 21
 Ordinanza  emessa  il  30  novembre  1991  dal  pretore  di Lecce nel
 procedimento civile vertente tra Quarta Vito ed altri e I.N.P.S.   ed
 altro
 Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia per gli
    iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali - Fissazione
    di  un  limite  minimo  di reddito ai fini della determinazione di
    detti contributi - Irragionevole presunzione iuris et de  iure  di
    un  limite  minimo  di reddito senza possibilita' di prova di aver
    percepito un reddito inferiore - Riferimento alla  sentenza  della
    Corte costituzionale n. 431/1987.
 (Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 5-2-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento;
    Atteso  che  nei  presenti  giudizi  si discute dell'ammontare dei
 contributi sociali di malattia dovuti per l'anno 1991 dai ricorrenti,
 quali avvocati  e  procuratori  iscritti  nell'apposito  albo  tenuto
 presso il consiglio dell'ordine di Lecce;
      che,  giusta  l'art.  5,  quattordicesimo  comma, della legge 29
 dicembre 1990, n. 407, e' stato fissato un limite minimo  di  reddito
 ai  fini  della  determinazione  del  contributo  dovuto  dai  liberi
 professionisti per le prestazioni del servizio sanitario nazionale;
      che, per il rinvio disposto dal citato art.  5,  quattordicesimo
 comma, della legge n. 407/1990 all'art. 1, terzo comma, della legge 2
 agosto 1990, n. 233, il livello minimo di reddito sul quale calcolare
 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti e'
 corrispondente,  per  l'anno  1991,  a  lire  15.399.384 (lire 49.357
 (minimale  giornaliero  stabilito  per   gli   operai   del   settore
 artigianato e commercio) x 312);
      che,  ai  sensi  dell'art.  31,  ottavo  comma,  della  legge 28
 febbraio 1986, n. 41,  i  liberi  professionisti  sono  obbligati  al
 pagamento  di un contributo per le prestazioni del servizio sanitario
 nazionale nella misura del 5% del reddito complessivo ai  fini  Irpef
 per l'anno precedente quello cui si riferisce il contributo;
      che, pertanto, i liberi professionisti sono comunque obbligati a
 pagare  per l'anno 1991 un contributo per le prestazioni del servizio
 sanitario nazionale nella misura di L. 769.938 (5% di L. 15.399.384),
 anche se il loro reddito complessivo ai fini Irpef  per  l'anno  1990
 fosse stato inferiore a L. 15.399.384);
    Osservato  che il meccanismo previsto dall'art. 5, quattordicesimo
 comma, della legge n. 407/1990 sembra contrastare con l'art. 3  della
 Costituzione  perche'  la presunzione iuris et iure di una produzione
 minima di reddito ai fini Irpef porta irrazionalmente a  pregiudicare
 quei  liberi  professionisti  che dovessero aver conseguito nell'anno
 1990  un  reddito  inferiore  a  L.  15.399.384;   questi,   infatti,
 verrebbero  obbligati  a  pagare  un  contributo  superiore al 5% del
 reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 (L. 769.938 R 5% di
 ogni  reddito  inferiore  a  L.  15.399.384), pur trovandosi, come di
 fatto si trova la maggior parte dei ricorrenti, nella  condizione  di
 aver  da  poco  tempo avviato l'attivita' professionale, si' da avere
 piuttosto bisogno di una maggiore tutela legislativa ex art. 35 della
 Costituzione;
    Rilevato che, con riferimento all'art.  31,  decimo  comma,  della
 legge n. 41/1986, la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza
 n.  431  del  28  ottobre 1987, l'illegittimita' costituzionale della
 suindicata norma, per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui  non  consentiva di provare la produzione di un
 reddito diverso da quello presunto, sul  quale  calcolare  la  misura
 percentuale  del  contributo  dovuto  per le prestazioni del servizio
 sanitario nazionale;
    Considerato che la dedotta questione  e'  rilevante  nel  presente
 giudizio,  in  cui  si discute della misura del contributo sociale di
 malattia imposto  ai  ricorrenti,  tutti  liberi  professionisti  con
 reddito  complessivo  ai  fini  Irpef  per l'anno 1990 inferiore a L.
 15.399.384,  per  quanto   dagli   stessi   dichiarato,   anche   con
 dichiarazioni  da  taluni  rese  ai  sensi dell'art. 4 della legge n.
 15/1968;
      che i ricorrenti non possono essere ulteriormente  pregiudicati,
 sul  piano  professionale  e  sociale, dal fatto di essere morosi nel
 pagamento di un contributo di  ispirazione  sociale,  di  cui  se  ne
 contesta  l'entita'  per  la  sua  apparente  iniquita'  e per la sua
 eccessivita' rispetto al reddito prodotto;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale,  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, dell'art. 5,  quattordicesimo  comma,  della  legge  29
 dicembre 1990, n. 407;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti.
      Lecce, addi' 30 novembre 1991
                         Il pretore: BENFATTO

 92C0087