N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 1991
N. 24 Ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Fiorini Vittorio Imposta di fabbricazione - Deposito di gasolio agricolo - Costituzione senza la prescritta autorizzazione UTIF competente - Trattamento sanzionatorio - Determinazione della pena con riferimento all'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata indeterminatezza della sanzione, per essere il gasolio agricolo esente da imposta - Prospettato contrasto con il principio di tassativita' delle norme penali. (Legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 13, primo comma). (Cost., art. 25).(GU n.6 del 5-2-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Fiorini Vittorio e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 1, secondo comma, lett. c), e 13 della legge n. 474/1957 e successive modificazioni, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli artt. 44 e seguenti per erroneo calcolo della medesima; negli atti preliminari del dibattimento il prevenuto ha formulato una nuova richiesta di applicazione della pena ottenendo il consenso del p.m.; il pretore ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta in relazione al calcolo della pena effettuato e, sentite le parti, ha sollevato d'ufficio eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge n. 474/1957 in riferimento all'art. 25 della Costituzione riservando il deposito dell'ordinanza. Osserva in merito il giudicante: a) al prevenuto e' contestata la costituzione di un deposito di gasolio agricolo in assenza della denuncia all'UTIF, condotta che e' sanzionata dal citato art. 13, primo comma "con la multa dal doppio al decuplo della imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a L. 900.000"; b) secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., sezione terza, sentenza 7 giugno 1983, n. 5507) "l'aliquota di imposta da assumersi come base per la multa e' quella ordinaria e non quella prevista per il consumo agevolato che spetta soltanto al contribuente in regola con le prescrizioni di legge"; c) la menzionata interpretazione, gia' in regime di imposta agevolata, appariva, a parere del giudicante, incongrua, in quanto in contrasto col tenore letterale della norma - che, facendo riferimento all'"imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito", dovrebbe essere letta come commisurante la pena all'imposta agevolata relativa al gasolio agricolo - e con la sistematica disciplina dei prodoti petroliferi da utilizzarsi in agricoltura; infatti, per quanto concerne il secondo profilo, l'agevolazione non consegue dalla denuncia all'UTIF della costituzione di un deposito della capacita' indicata dalla legge, bensi' dal ricorrere di una serie di presupposti e dal porre in essere una serie di adempimenti di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1963 (regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge n. 1852/1962), tra i quali in primo luogo la dichiarazione all'UMA destinata alla determinazione del fabbisogno della azienda agricola con conseguente rilascio di buoni di prelevamento; d) tale interpretazione appare peraltro priva di fondamento nell'attuale stato della normativa sull'imposta di fabbricazione e consumo dei prodotti agricoli; infatti, con i decreti legge 22 maggio 1990, n. 120, 21 luglio 1990, n. 192 e 15 settembre 1990, n. 261, il Governo aveva ricompreso la benzina e gli oli da gas da destinarsi agli usi delle aziende agricole nel sistema agevolato d'imposta; peraltro, la legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331, ha sostituito l'art. 8, primo comma, dei decreti-legge, che modificava la tab. B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, col seguente: "Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative e' ridotto nella misura del venti per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1 gennaio"; consegue che attualmente la legge non non prevede alcuna imposta relativa al gasolio agricolo trovato nel deposito; e) se, dunque, i prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura sono esenti da imposta, ne consegue che l'art. 13, primo comma, della legge n. 474/1957 e' norma che non contiene una formulazione precisa dei limiti minimo e massimo della sanzione penale, che appare indeterminata: ogni soluzione che, in via interpretativa, tentasse il superamento di tale indeterminatezza, o facendo riferimento all'imposta ordinaria ovvero ipotizzando una imposta convenzionalmente pari a zero con conseguente applicazione in misura fissa del minimo di legge, non potrebbe che essere arbitraria in quanto introdurrebbe nella norma elementi che le sono estranei alterandone la fisionomia; f) l'indeterminatezza della disposizione in punto di limite minimo e massimo della sanzione viola il principio costituzionale di tassativita' e determinatezza della norma penale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. In base a quanto fin qui esposto appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata. In punto di rilevanza si osserva, poi, come non possa farsi luogo a decisione in ordine alla richiesta di applicazione della pena se non viene prima sciolto il dubbio di incostituzionalita' prospettato, devono procedersi ad applicazione della norma contestata.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 24 ottobre 1991 Il pretore: CIVININI 92C0090