N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1991
N. 25 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal tribunale di Casale Monferrato sull'istanza di fallimento proposta dalla intendenza di finanza di Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in liquidazione Tributi in genere - Fallimento fiscale - Condizioni per la dichiarazione - Mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo superiore a L. 500.000 - Irrilevanza del fatto che il debito tributario risulti da una iscrizione a ruolo operata in via provvisoria o a seguito di accertamento definitivo - Mancata previsione della facolta' per il contribuente moroso di un tributo iscritto a ruolo in via provvisoria di opporsi al fallimento dimostrando l'inesistenza del debito per illegittimita' dell'operato dell'amministrazione in sede di accertamento tributario - Ingiustificato identico trattamento del contribuente moroso per l'imposta definitiva e del contribuente moroso solo per una parte di imposta la cui legittimita' e' ancora da accertare - Violazione del diritto di difesa - Richiesta di riesame di questione analoga gia' dichiarata manifestamente inammissibile. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.6 del 5-2-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso dall'intendenza di finanza di Alessandria per la declaratoria di fallimento della S.r.l. Ecosystem in liquidazione. RILEVA IN FATTO L'istanza di fallimento e' stata presentata dall'intendente di finanza e dall'esattore a sensi dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il debito d'imposta, risultante dalle cartelle, e' relativo ad una iscrizione provvisoria, conseguente ad accertamento non definitivo (pendendo ricorso in primo grado). Non risultano provate altre manifestazioni di insolvenza. La Ecosystem ha d'altra parte eccepito: l'inapplicabilita' della normativa sopra citata alla ipotesi di iscrizione provvisoria; l'inapplicabilita' della stessa normativa quando la morosita' non sia totale; l'illegittimita' costituzionale della norma citata, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove debba ritenersi applicabile alle ipotesi di iscrizione provvisoria. O S S E R V A Poiche' l'art. 97 citato fa semplicemente rinvio ai ruoli, senza distinzione tra le diverse ipotesi di iscrizione (provvisoria e definitiva), deve ritenersi che il fallimento fiscale possa essere dichiarato anche quando l'inadempimento sia relativo ad una iscrizione provvisoria; in tal senso e' del resto la prevalente giurisprudenza, compresa quella della Corte costituzionale (v. Corte costituzionale 15 luglio 1975, n. 215). Quanto all'applicazione della normativa ai soli casi di mancato pagamento dell'intero debito fiscale, la lettura dell'art. 97 del d.P.R. n. 602/1973 non pare consentire l'interpretazione avanzanta dal debitore. Il presupposto del mancato pagamento deve essere inteso, secondo i normali principi ermeneutici, come alternativa - tertium non datur - al pagamento integrale: onde si avra' mancato pagamento ogni qual volta non vi sia pagamento integrale, e cioe' indipendentemente dal fatto che vi sia stato un inizio di pagamento (o pagamento parziale che dir si voglia). Fondati appaiono invece i dubbi - e tanto basta, dovendosi il tribunale limitare ad accertare la non manifesta infondatezza - di legittimita' costituzionale dell'art. 97 citato, formulati dal debitore. Sotto il profilo della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, gia' la Corte costituzionale (v. sentenza retro citato) ha affrontato il problema se vi sia lesione del principio di uguaglianza nella norma in esame, sul presupposto di una diversita' di trattamento del contribuente moroso per una iscrizione provvisoria rispetto al trattamento del contribuente moroso per una iscrizione definitiva; la Corte pero' ha superato il problema escludendo che la legge applichi un trattamento diverso, posto che "il motivo per cui il contribuente sia in mora .. non ha rilievo e conta invece il fatto nella suo oggettiva materialita'". Condividendo la posizione assunta dal tribunale di Roma con ordinanza 13 aprile 1988 (respinta dalla Corte costituzionale per difetto di relevanza e quindi senza esame del merito), questo tribunale ritiene pero' opportuno sottoporre la norma ad un ulteriore esame della Corte, sotto altro profilo: e cioe' se non ci sia violazione dell'art. 3 della Costituzione nel fatto di riservare lo stesso trattamento a chi accetta l'imposizione fiscale, riconoscendola quindi fondata, e a chi tale imposizione non accetta; non puo' infatti apparire ragionevole la sanzione del fallimento sia per il contribuente moroso per l'imposta (definitiva) sia per il contribuente moroso solo per una parte di imposta, la cui legittimita' e' ancora da accertare. Perplessita' ancora maggiori sorgono sulla legittimita' costituzionale dell'art. 97 citato sotto il profilo del diritto alla difesa. Sembra infatti a questo tribunale che il diritto di difesa, assicurato, come ha ritenuto la Corte costituzionale nella citata sentenza, dalla possibilita' riconosciuta all'imprenditore- contribuente di far accertare dal tribunale l'inesistenza dell'inadempimento, possa essere venificato dalla impossibilita' di essere dei presupposti (debito fiscale) di tale inadempimento. Nel caso del fallimento fiscale a seguito di iscrizione provvisoria, non e' data infatti al fallendo la possibilita' di far accertare dal giudice, oltre al fatto materiale dell'inadempimento, anche il fondamento della pretesa dell'intendenza di finanza; per cui, in pratica, se anche la pretesa tributaria dell'amministrazione, espressa dall'avviso di accertamento e trasformata in debito tributario con l'iscrizione provvisoria a ruolo, fosse palesemente infondata, il contribuente dovrebbe ugualmente pagare o fallire. Il fondamento della tesi e' dimostrato dalla vicenda, emblematica, della societa' Edilmida, di cui si e' occupato il tribunale di Roma con la citata ordinanza (e ancora, successivamente, con ordinanza 28 febbraio 1990) e la Corte costituzionale con ordinanza 23 febbraio 1989. La Corte, cui il tribunale di Roma aveva rimesso l'esame della legittimita' dell'art. 97 citato, ha dichiarato non fondata la questione per difetto di rilevanza, osservando che al momento della dichiarazione di fallimento (cosi' come al momento della proposizione dell'incidente di costituzionalita') non sussisteva la morosita' del contribuente perche' la commissione tributaria di primo grado aveva gia' annullato gli accertamenti. La decisione, ineccepibile, induce pero' l'interprete a ritenere legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima della decisione in sede tributaria; il che conferma la mancanza di difesa del contribuente, costretto a fallire - o a pagare le imposte non dovute - anche quando, in epoca successiva, la commissione tributaria dovesse annullare gli accertamenti. Ne' la revoca del fallimento puo' eliminare i distruttivi (per l'impresa) effetti della procedura che si sono medio tempore prodotti. Ritiene quindi questo tribunale ragionevole il dubbio che il contribuente - iscritto a ruolo sulla base di un atto dell'amministrazione - non sia sufficientemente tutelato dalla sola possibilita', per il tribunale, di accertare l'inadempimento, non potendo, lo stesso contribuente - e in questo sta il vero difetto di difesa - far verificare la legittimita' della pretesa dell'amministrazioneprima della pronuncia di fallimento. Sotto questo profilo appare non menifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale, se non altro nella parte in cui l'art. 97 in esame non prevede che il fallimento possa seguire solo quando l'iscrizione provvisoria consegua ad una decisione delle commissioni tributarie.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo, in via provvisoria, di opporsi al fallimento dimostrando l'inesistenza del debito per illegittimita' dell'operato dell'amministrazione in sede di accertamento tributario, di talche' lo stesso contribuente, per evidente il fallimento, non ha altra scelta che quella di eliminare l'inadempimento mediante pagamento dei tributi contestati; Ordina la sospensione del giudizio e gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in Casale, in camera di consiglio, il giorno 23 ottobre 1991. Il presidente rel.: SCIACCALUGA Il funzionario di cancelleria: MAGNO 92C0091