N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1991

                                 N. 25
 Ordinanza  emessa  il  23  ottobre  1991  dal  tribunale  di   Casale
 Monferrato  sull'istanza  di  fallimento proposta dalla intendenza di
 finanza di Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l.  Ecosystem
 in liquidazione
 Tributi in genere - Fallimento fiscale - Condizioni per la
    dichiarazione  -  Mancato pagamento di una cartella esattoriale di
    importo superiore a L. 500.000 -  Irrilevanza  del  fatto  che  il
    debito tributario risulti da una iscrizione a ruolo operata in via
    provvisoria  o  a  seguito  di  accertamento  definitivo - Mancata
    previsione della facolta' per il contribuente moroso di un tributo
    iscritto a ruolo in  via  provvisoria  di  opporsi  al  fallimento
    dimostrando    l'inesistenza   del   debito   per   illegittimita'
    dell'operato  dell'amministrazione   in   sede   di   accertamento
    tributario  - Ingiustificato identico trattamento del contribuente
    moroso per l'imposta definitiva e del contribuente moroso solo per
    una parte di imposta la cui legittimita' e' ancora da accertare  -
    Violazione  del  diritto  di  difesa  -  Richiesta  di  riesame di
    questione analoga gia' dichiarata manifestamente inammissibile.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.6 del 5-2-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nel  procedimento  promosso
 dall'intendenza  di  finanza  di  Alessandria  per la declaratoria di
 fallimento della S.r.l. Ecosystem in liquidazione.
                            RILEVA IN FATTO
    L'istanza di fallimento e'  stata  presentata  dall'intendente  di
 finanza  e dall'esattore a sensi dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 602.
    Il debito d'imposta, risultante dalle cartelle, e' relativo ad una
 iscrizione provvisoria, conseguente ad  accertamento  non  definitivo
 (pendendo ricorso in primo grado).
    Non risultano provate altre manifestazioni di insolvenza.
    La Ecosystem ha d'altra parte eccepito:
      l'inapplicabilita'  della normativa sopra citata alla ipotesi di
 iscrizione provvisoria;
      l'inapplicabilita' della stessa normativa  quando  la  morosita'
 non sia totale;
      l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  citata, sotto il
 profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  ove
 debba ritenersi applicabile alle ipotesi di iscrizione provvisoria.
                             O S S E R V A
    Poiche'  l'art.  97 citato fa semplicemente rinvio ai ruoli, senza
 distinzione tra le  diverse  ipotesi  di  iscrizione  (provvisoria  e
 definitiva),  deve  ritenersi  che il fallimento fiscale possa essere
 dichiarato  anche  quando  l'inadempimento  sia   relativo   ad   una
 iscrizione  provvisoria;  in  tal  senso  e'  del resto la prevalente
 giurisprudenza, compresa quella della Corte costituzionale (v.  Corte
 costituzionale 15 luglio 1975, n. 215).
    Quanto  all'applicazione  della  normativa ai soli casi di mancato
 pagamento dell'intero debito fiscale, la  lettura  dell'art.  97  del
 d.P.R.  n.  602/1973  non pare consentire l'interpretazione avanzanta
 dal debitore.
    Il presupposto del mancato pagamento deve essere inteso, secondo i
 normali principi ermeneutici, come alternativa - tertium non datur  -
 al  pagamento  integrale:  onde  si avra' mancato pagamento ogni qual
 volta non vi sia pagamento integrale, e cioe'  indipendentemente  dal
 fatto  che  vi sia stato un inizio di pagamento (o pagamento parziale
 che dir si voglia).
    Fondati appaiono invece i dubbi -  e  tanto  basta,  dovendosi  il
 tribunale  limitare  ad  accertare la non manifesta infondatezza - di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  97  citato,  formulati   dal
 debitore.
    Sotto  il  profilo  della  asserita  violazione  dell'art. 3 della
 Costituzione, gia' la Corte costituzionale (v. sentenza retro citato)
 ha affrontato  il  problema  se  vi  sia  lesione  del  principio  di
 uguaglianza  nella  norma in esame, sul presupposto di una diversita'
 di trattamento del contribuente moroso per una iscrizione provvisoria
 rispetto al trattamento del contribuente moroso  per  una  iscrizione
 definitiva;  la Corte pero' ha superato il problema escludendo che la
 legge applichi un trattamento diverso, posto che "il motivo  per  cui
 il contribuente sia in mora .. non ha rilievo e conta invece il fatto
 nella suo oggettiva materialita'".
    Condividendo  la  posizione  assunta  dal  tribunale  di  Roma con
 ordinanza 13 aprile 1988 (respinta  dalla  Corte  costituzionale  per
 difetto  di  relevanza  e  quindi  senza  esame  del  merito), questo
 tribunale ritiene pero' opportuno sottoporre la norma ad un ulteriore
 esame della Corte, sotto  altro  profilo:  e  cioe'  se  non  ci  sia
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione nel fatto di riservare lo
 stesso   trattamento   a   chi   accetta    l'imposizione    fiscale,
 riconoscendola  quindi fondata, e a chi tale imposizione non accetta;
 non puo' infatti apparire ragionevole la sanzione del fallimento  sia
 per  il  contribuente  moroso  per  l'imposta (definitiva) sia per il
 contribuente  moroso  solo  per  una  parte  di   imposta,   la   cui
 legittimita' e' ancora da accertare.
    Perplessita'    ancora   maggiori   sorgono   sulla   legittimita'
 costituzionale dell'art. 97 citato sotto il profilo del diritto  alla
 difesa.  Sembra  infatti a questo tribunale che il diritto di difesa,
 assicurato, come ha ritenuto la  Corte  costituzionale  nella  citata
 sentenza,    dalla    possibilita'   riconosciuta   all'imprenditore-
 contribuente   di   far   accertare   dal   tribunale   l'inesistenza
 dell'inadempimento,  possa  essere venificato dalla impossibilita' di
 essere dei presupposti (debito fiscale) di tale inadempimento.
    Nel  caso  del  fallimento  fiscale  a   seguito   di   iscrizione
 provvisoria,  non  e' data infatti al fallendo la possibilita' di far
 accertare dal giudice, oltre al fatto  materiale  dell'inadempimento,
 anche  il  fondamento  della  pretesa dell'intendenza di finanza; per
 cui, in pratica, se anche la pretesa tributaria dell'amministrazione,
 espressa  dall'avviso  di  accertamento  e  trasformata   in   debito
 tributario  con  l'iscrizione  provvisoria a ruolo, fosse palesemente
 infondata, il contribuente dovrebbe ugualmente pagare o fallire.
    Il fondamento della tesi e' dimostrato dalla vicenda, emblematica,
 della societa' Edilmida, di cui si e' occupato il tribunale  di  Roma
 con  la citata ordinanza (e ancora, successivamente, con ordinanza 28
 febbraio 1990) e la Corte costituzionale con  ordinanza  23  febbraio
 1989.
    La  Corte,  cui  il  tribunale di Roma aveva rimesso l'esame della
 legittimita' dell'art.  97  citato,  ha  dichiarato  non  fondata  la
 questione  per  difetto di rilevanza, osservando che al momento della
 dichiarazione di fallimento (cosi' come al momento della proposizione
 dell'incidente di costituzionalita') non sussisteva la morosita'  del
 contribuente  perche'  la commissione tributaria di primo grado aveva
 gia' annullato gli accertamenti. La decisione,  ineccepibile,  induce
 pero'   l'interprete   a   ritenere  legittima  la  dichiarazione  di
 fallimento intervenuta dopo l'iscrizione  a  ruolo,  ma  prima  della
 decisione  in  sede tributaria; il che conferma la mancanza di difesa
 del contribuente, costretto a fallire - o a  pagare  le  imposte  non
 dovute - anche quando, in epoca successiva, la commissione tributaria
 dovesse annullare gli accertamenti. Ne' la revoca del fallimento puo'
 eliminare  i  distruttivi (per l'impresa) effetti della procedura che
 si sono medio tempore prodotti.
    Ritiene quindi questo  tribunale  ragionevole  il  dubbio  che  il
 contribuente   -   iscritto   a   ruolo   sulla   base   di  un  atto
 dell'amministrazione - non sia sufficientemente tutelato  dalla  sola
 possibilita',  per  il  tribunale,  di accertare l'inadempimento, non
 potendo, lo stesso contribuente - e in questo sta il vero difetto  di
 difesa    -    far   verificare   la   legittimita'   della   pretesa
 dell'amministrazioneprima della pronuncia di fallimento. Sotto questo
 profilo  appare   non   menifestamente   infondata   l'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale, se non altro nella parte in cui l'art.
 97  in  esame non prevede che il fallimento possa seguire solo quando
 l'iscrizione provvisoria consegua ad una decisione delle  commissioni
 tributarie.
                               P. Q. M.
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 97 del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  602,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
 nella parte in cui la norma non consente al  debitore  moroso  di  un
 tributo   iscritto  a  ruolo,  in  via  provvisoria,  di  opporsi  al
 fallimento dimostrando l'inesistenza del  debito  per  illegittimita'
 dell'operato dell'amministrazione in sede di accertamento tributario,
 di talche' lo stesso contribuente, per evidente il fallimento, non ha
 altra   scelta  che  quella  di  eliminare  l'inadempimento  mediante
 pagamento dei tributi contestati;
    Ordina la sospensione  del  giudizio  e  gli  adempimenti  di  cui
 all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Cosi'  deciso  in  Casale,  in  camera  di consiglio, il giorno 23
 ottobre 1991.
                    Il presidente rel.: SCIACCALUGA
                                  Il funzionario di cancelleria: MAGNO
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