N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1990- 16 gennaio 1992
N. 26 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 1992) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco Pensioni - Pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di dipendenti degli enti locali - Esclusione del diritto alla pensione corrisposta dalla c.p.d.e.l. - Mancata previsione del diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli orfani maggiorenni di dipendenti statali nella identica situazione, ai quali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988, e' riconosciuto tale diritto. (R.D. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37). (Cost., art. 3; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, terzo comma).(GU n.6 del 5-2-1992 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/128020 del registro di segreteria, presentato dal sig. Fasano Rocco, nato il 27 settembre 1958, domiciliato in S. Angelo dei Lombardi, piazza Francesco De Sanctis, avverso il decreto n. 6271 in data 13 dicembre 1982 della direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.). Uditi, nella pubblica udienza del 3 ottobre 1990, con l'assistenza del segretario rag. Antonio Giuseppone, il consigliere relatore dott. Manlio Licari e il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Gennario Faracca; non rappresentanto il ricorrente e non comparso l'avvocato dello Stato per l'amministrazione; Visti gli atti e i documenti tutti della causa; RITENUTO DI FATTO Con il decreto in epigrafe - preceduto da comunicazione in data 19 gennaio 1981 - la direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.) ha negato di poter ulteriormente corrispondere la pensione o quota di pensione orfanile (a suo tempo attribuita con decreto ministeriale n. 4477 del 22 giugno 1978, a decorrere dal 18 maggio 1975 e quale trattamento privilegiato indiretto) al sig. Fasano Rocco, dopo il compimento del ventunesimo anno di eta', a nulla rilevando - ai sensi della normativa disciplinante le erogazioni pensionistiche a carico degli Istituti di previdenza - la sua documentata qualita' di studente universitario (quarto anno di giurisprudenza per l'anno accademico 1981/82, secondo certificato in atti). Con atto ritualmente notificato, depositato il 26 marzo 1987, l'interessato sostiene il proprio diritto alla chiesta pensione (o quota di pensione) orfanile, richiamando l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, che, con riguardo, rispettivamente, alle pensioni erogate dall'I.N.P.S. e dallo Stato, consentano entro certi limiti agli orfani maggiorenni che siano studenti universitari di usufruire ulteriormente di trattamento pensionistico. A tal riguardo - e con riferimento, evidentemente, all'omessa previsione dell'applicabilita' di tali norme anche alle pensioni erogate dagli istituti di previdenza - il ricorrente solleva "formale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione". Alla pubblica udienza, il pubblico ministero ha sostenuto la rilevanza e le non manifestata infondatezza della questione di legittimita' costituzionale ed ha chiesto, pertanto, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Stante l'autonomia degli ordinamenti pensionistici, non possono ritenersi direttamente disciplinanti le erogazioni a carico delle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza (ed in cio' sembra sostanzialmente convenire lo stesso ricorrente) le norme dettate dall'I.N.P.S. (art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903) o per i dipendenti statali (art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come introdotto dall'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391) o per le pensioni di guerra (artt. 44 ed 88 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), le quali sanciscono l'equiparazione - a determinati fini (anche pensionistici) ed entro certi limiti - degli orfani maggiorenni studenti universitari agli orfani minorenni: per altro verso, talune norme richiamate dal ricorrente e concernenti equiparazioni degli orfani di caduti per servizio agli orfani di guerra, escludono espressamente la rilevanza di detta equiparazione ai fini di pensione (art. 1, secondo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 539, ed art. 5, secondo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 474), mentre la legge 17 ottobre 1967, n. 974 (qualora potesse riguardare anche gli orfani degli iscritti alla casse predette) presuppone un'opzione che nella specie, comunque, non risulta esercitata. Ne consegue la rilevanza, ai fini dell'esito del ricorso all'esame, della questione di costituzionalita' sollevata dall'interessato e fatta propria dal pubblico ministero. La questione e' altresi' non nanifestatamente infondata. Ed invero, la legge 21 luglio 1984, n. 391 - con riguardo esclusivamente alle pensioni dei dipendenti statali - ha inteso eliminare una disparita' di trattamento rispetto all'ordinamento dell'I.N.P.S., e la Corte costituzionale (sentenza n. 366 del 23-31 marzo 1988, su ordinanza di questa sezione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 3 ottobre 1984) ha dichiarato - con l'effetto di attribuire retroattivita' all'eliminazione di tale disparita' di trattamento - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'". Identica questione si pone ora con riguardo alle pensioni erogate dalla C.P.D.E.L. e, piu' in generale - con eventuale applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - da tutte le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. La questione di costituzionalita' va peraltro riferita non gia' alle norme indicate dal ricorrente (costituenti termini di raffronto), bensi' alle norme dettate per gli istituti di previdenza, le quali (non prevedendolo) escludono il beneficio di cui trattasi anche per l'epoca successiva alle modificazioni dell'ordinamento giuridico (in senso piu' ampio) che hanno (indirettamente) determinato al (costituzionalmente - art. 3 della Costituzione - censurabile) disparita' di trattamento. Trattasi, nel caso specifico, dell'art. 37 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento C.P.D.E.L.), mentre, - per le altre casse pensioni - potrebbe aversi riguardo all'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, all'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed all'art. 28 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospesa ogni pronuncia, ordina che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione all'art. 3 della costituzione ed alla luce dell'art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude il diritto, alla pensione C.P.D.E.L. di riversibilita', degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'; Dispone, inoltre, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 1990. Il presidente: SARACENO Depositata nella segreteria il 24 ottobre 1990. Il direttore della segreteria: (firma illeggibile) 92C0092