N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1990- 16 gennaio 1992

                                 N. 26
 Ordinanza   emessa   il   3   ottobre   1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 16 gennaio 1992) dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco
 Pensioni - Pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di
    dipendenti  degli  enti  locali  -  Esclusione  del  diritto  alla
    pensione corrisposta dalla c.p.d.e.l.  -  Mancata  previsione  del
    diritto  alla  pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni
    in  caso  di  frequenza  da  parte  loro  di  un  corso  di  studi
    universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque non
    oltre il ventiseiesimo anno di eta' - Ingiustificata disparita' di
    trattamento rispetto agli orfani maggiorenni di dipendenti statali
    nella  identica  situazione,  ai  quali per effetto della sentenza
    della Corte  costituzionale  n.  366/1988,  e'  riconosciuto  tale
    diritto.
 (R.D. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37).
 (Cost., art. 3; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, terzo comma).
(GU n.6 del 5-2-1992 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 C/128020 del registro  di  segreteria,  presentato  dal  sig.  Fasano
 Rocco,  nato  il  27  settembre  1958,  domiciliato  in S. Angelo dei
 Lombardi, piazza Francesco De Sanctis, avverso il decreto n. 6271  in
 data  13  dicembre  1982  della  direzione generale degli istituti di
 previdenza (C.P.D.E.L.).
    Uditi, nella pubblica udienza del 3 ottobre 1990, con l'assistenza
 del segretario rag. Antonio Giuseppone, il consigliere relatore dott.
 Manlio Licari e il pubblico ministero in persona del vice procuratore
 generale dott. Gennario Faracca; non rappresentanto il  ricorrente  e
 non comparso l'avvocato dello Stato per l'amministrazione;
    Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
                           RITENUTO DI FATTO
    Con il decreto in epigrafe - preceduto da comunicazione in data 19
 gennaio  1981  -  la  direzione generale degli istituti di previdenza
 (C.P.D.E.L.)  ha  negato  di  poter  ulteriormente  corrispondere  la
 pensione  o  quota  di  pensione orfanile (a suo tempo attribuita con
 decreto ministeriale n. 4477 del 22 giugno 1978, a decorrere  dal  18
 maggio  1975  e  quale  trattamento  privilegiato  indiretto) al sig.
 Fasano Rocco, dopo il compimento del  ventunesimo  anno  di  eta',  a
 nulla   rilevando   -  ai  sensi  della  normativa  disciplinante  le
 erogazioni pensionistiche a carico degli Istituti di previdenza -  la
 sua  documentata  qualita'  di studente universitario (quarto anno di
 giurisprudenza per l'anno accademico 1981/82, secondo certificato  in
 atti).
    Con  atto  ritualmente  notificato,  depositato  il 26 marzo 1987,
 l'interessato sostiene il proprio diritto alla  chiesta  pensione  (o
 quota  di  pensione)  orfanile,  richiamando l'art. 22 della legge 21
 luglio 1965, n. 903, e l'art. 1 della legge 21 luglio 1984,  n.  391,
 che,   con   riguardo,   rispettivamente,   alle   pensioni   erogate
 dall'I.N.P.S. e dallo  Stato,  consentano  entro  certi  limiti  agli
 orfani  maggiorenni  che  siano  studenti  universitari  di usufruire
 ulteriormente di trattamento pensionistico.
    A tal riguardo -  e  con  riferimento,  evidentemente,  all'omessa
 previsione  dell'applicabilita'  di  tali  norme  anche alle pensioni
 erogate dagli istituti di previdenza - il ricorrente solleva "formale
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge  21
 luglio  1965,  n.  903,  e dell'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n.
 391, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione".
    Alla pubblica udienza,  il  pubblico  ministero  ha  sostenuto  la
 rilevanza  e  le  non  manifestata  infondatezza  della  questione di
 legittimita' costituzionale ed ha  chiesto,  pertanto,  ordinanza  di
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Stante  l'autonomia  degli  ordinamenti pensionistici, non possono
 ritenersi direttamente disciplinanti le  erogazioni  a  carico  delle
 casse  pensioni amministrate dagli istituti di previdenza (ed in cio'
 sembra sostanzialmente  convenire  lo  stesso  ricorrente)  le  norme
 dettate  dall'I.N.P.S.  (art.  22, terzo comma, della legge 21 luglio
 1965, n. 903) o per i dipendenti statali (art. 82, secondo comma, del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come introdotto dall'art.  1  della
 legge  21  luglio 1984, n. 391) o per le pensioni di guerra (artt. 44
 ed 88 del d.P.R.   23 dicembre 1978, n.  915),  le  quali  sanciscono
 l'equiparazione  -  a determinati fini (anche pensionistici) ed entro
 certi limiti - degli orfani maggiorenni  studenti  universitari  agli
 orfani  minorenni:  per  altro  verso,  talune  norme  richiamate dal
 ricorrente e concernenti equiparazioni degli  orfani  di  caduti  per
 servizio  agli orfani di guerra, escludono espressamente la rilevanza
 di detta equiparazione ai fini di pensione (art.  1,  secondo  comma,
 della  legge  15 luglio 1950, n. 539, ed art. 5, secondo comma, della
 legge 3 aprile 1958, n.  474), mentre la legge 17  ottobre  1967,  n.
 974  (qualora potesse riguardare anche gli orfani degli iscritti alla
 casse predette) presuppone un'opzione che nella specie, comunque, non
 risulta esercitata.
    Ne  consegue  la  rilevanza,  ai  fini  dell'esito   del   ricorso
 all'esame,    della    questione   di   costituzionalita'   sollevata
 dall'interessato e fatta propria dal pubblico ministero.
    La  questione  e'  altresi'  non  nanifestatamente  infondata.  Ed
 invero, la legge 21 luglio 1984, n. 391 - con riguardo esclusivamente
 alle  pensioni  dei  dipendenti  statali  -  ha  inteso eliminare una
 disparita' di trattamento rispetto all'ordinamento  dell'I.N.P.S.,  e
 la  Corte  costituzionale  (sentenza  n. 366 del 23-31 marzo 1988, su
 ordinanza di questa sezione, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
 273  del  3 ottobre 1984) ha dichiarato - con l'effetto di attribuire
 retroattivita' all'eliminazione di tale disparita' di  trattamento  -
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092 "nella parte in cui esclude il diritto alla
 pensione  di  riversibilita'  degli orfani maggiorenni dei dipendenti
 statali, in caso di frequenza da parte loro  di  un  corso  di  studi
 universitario,  per  tutta  la durata del corso medesimo e, comunque,
 fino al limite massimo del  ventiseiesimo  anno  di  eta'".  Identica
 questione  si  pone  ora  con  riguardo  alle  pensioni erogate dalla
 C.P.D.E.L. e, piu' in generale - con eventuale applicazione dell'art.
 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n.  87  -  da  tutte  le
 altre  casse  pensioni  facenti  parte  degli  istituti di previdenza
 presso il Ministero del tesoro.
    La questione di costituzionalita' va peraltro  riferita  non  gia'
 alle   norme   indicate   dal   ricorrente  (costituenti  termini  di
 raffronto), bensi' alle norme dettate per gli istituti di previdenza,
 le quali (non prevedendolo) escludono il beneficio  di  cui  trattasi
 anche  per  l'epoca  successiva  alle  modificazioni dell'ordinamento
 giuridico  (in  senso  piu'   ampio)   che   hanno   (indirettamente)
 determinato  al  (costituzionalmente  -  art.  3 della Costituzione -
 censurabile) disparita' di trattamento.
    Trattasi, nel caso specifico, dell'art. 37  del  regio  decreto  3
 marzo  1938,  n. 680 (ordinamento C.P.D.E.L.), mentre, - per le altre
 casse pensioni - potrebbe aversi riguardo all'art. 40 della legge  11
 aprile  1955, n. 379, all'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035,
 ed all'art. 28 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Sospesa  ogni  pronuncia,  ordina  che  gli  atti  di  causa siano
 trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione  all'art.
 3  della  costituzione  ed alla luce dell'art. 22, terzo comma, della
 legge  21  luglio  1965,  n.  903,  sia  risolta  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  37 del regio decreto 3 marzo
 1938, n. 680, nella parte in cui esclude il  diritto,  alla  pensione
 C.P.D.E.L.  di  riversibilita',  degli  orfani maggiorenni in caso di
 frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per  tutta
 la  durata  del  corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo
 anno di eta';
    Dispone,  inoltre,  che  a  cura  della  segreteria  la   presente
 ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della
 Corte  dei  conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre
 1990.
                        Il presidente: SARACENO
    Depositata nella segreteria il 24 ottobre 1990.
          Il direttore della segreteria: (firma illeggibile)

 92C0092