N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1991
N. 27 Ordinanza emessa il 15 novembre 1991 dal tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Caputi Aldo Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Silenzio del p.m. - Non comparabilita' ne' all'assenso ne' al dissenso - Inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti. (C.P.P. 1988, art. 458, primo e secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.6 del 5-2-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 302/91 contro Caputi Aldo, nato a Torre S. Susanna il 4 aprile 1959. Il tribunale, con riferimento alla prima delle eccezioni proposte dalla difesa, esaminati gli atti, ravvisa la incostituzionalita' dell'art. 458 del c.p.p., primo e secondo comma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irrazionale disparita' cui la detta norma darebbe luogo nei rapporti tra p.m. e imputato. Ed invero, si osserva che il primo ed il secondo comma dell'art. 458 del c.p.p., pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 1991, n. 81, non prevede l'ipotesi del silenzio del p.m. sulla richiesta dell'imputato di celebrazione del procedimento con il rito abbreviato, stabilendo soltanto l'ipotesi del consenso, ovvero, alla stregua della citata sentenza della Corte costituzionale, il dissenso motivato. Tanto premesso, ed applicando tali principi al caso di specie, ritiene questo tribunale, per un verso, che il silenzio del p.m. non puo' certamente essere considerato come un "consenso" in quanto, ai sensi del menzionato articolo, la manifestazione di detto consenso deve essere espressa; e, per altro verso, che a detto silenzio del p.m. non puo' attribuirsi significato di dissenso perche', in virtu' della suindicata sentenza n. 81/1991, il dissenso deve essere motivato e cio' allo scopo di porre il Giudice del dibattimento, nelle condizioni di valutare le ragioni del dissenso ai fini della eventuale applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 443 del c.p.p. Va a questo punto oservato, che il silenzio del p.m. anche a volerlo ritenere una manifestazione di dissenso, evidentemente non sarebbe un "dissenso" motivato. Pertanto, in ogni caso, ne consegue che il silenzio, non disciplinato dall'art. 458 del c.p.p., precluderebbe al giudice la possibilita' di esprimere, all'esito del dibattimento, una valutazione circa la fondatezza o meno delle ragioni del p.m., proprio perche' mancanti. Cio' posto, nella ipotesi in esame, in difetto di un dissenso motivato e percio' non controllabile da parte del giudice, il p.m. con il detto silenzio verrebbe a privare l'imputato di un indiscutibile vantaggio derivante dalla possibile applicazione, nei suoi confronti di una riduzione di pena, con le conseguenze innanzi indicate sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti. Va inoltre osservato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale appare rilevante ai fini del presente giudizio, non potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.
P. Q. M. Eccepisce d'ufficio, la illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del giudizio in corso sino alla decesione della Corte; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Brindisi, addi' 15 novembre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 92C0093