N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1991
N. 28 Ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dalla corte di assise di Trani nel procedimento penale a carico di Casamassima Cosimo Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia' escussi dalla p.g. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilita' degli atti al fascicolo del dibattimento - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermita' o irreperibilita' del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza e di pari dignita' dei cittadini innanzi alla legge - Compressione del diritto di difesa per la parte civile ed il p.m. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p. 1988, art. 195, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.6 del 5-2-1992 )
LA CORTE DI ASSISE sulle questioni di legittimita' costituzionale prospettate dalle parti, R I L E V A Il 27 settembre 1990 alle ore 16,30 circa in corso S. Sabino dell'abitato di Canosa di Puglia un giovane armato di pistola e con il volto travisato da una calzamaglia si avvicino' alla Fiat Croma targata NA R15755 a scopo di rapina in danno di D'Amelio Giacomo, rappresentante di commercio, che si trovava da solo a bordo di tale autovettura; Di fronte alla reazione dell'aggredito il giovane esplose contro di lui alcuni colpi di arma da fuoco, due dei quali quali attinsero il D'Amelio rispettivamente alla regione laterocervicale sinistra ed alla spalla sinistra; lo sparatore si dette alla fuga dileguandosi nelle strade circostanti, nella immediatezza del fatto il m.llo Barbaro Emanuele, comandante la stazione C.C. di Canosa di Puglia, accorse sul luogo del ferimento e subito dopo presso il servizio di pronto soccorso di Canosa dove, frattanto, venivano prestate al ferito le prime cure e dove il D'Amelio decedette alle ore 17,50 a seguito di shock traumatico a larga componente emorragica; in base ai risultati delle indagini preliminari e su conforme richiesta del pubblico ministero il g.i.p. presso il tribunale di Trani dispose il giudizio davanti alla corte di assise di Trani a carico di Casamassima Cosimo per i delitti di omicidio pluriaggravato, tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da guerra; Al dibattimento il pubblico ministero con altre prove ha richiesto l'esame del maresciallo Barbato, perche' "riferisse sugli atti irripetibili di p.g. compiuti nel luogo e nella immediatezza dei fatti"; nel corso dell'assunzione della testimonianza, ammessa dalla Corte, e' emerso che detto ufficiale di polizia giudiziaria presso il pronto soccorso aveva ricevuto sommarie informazioni ex art. 351 del c.p.p. dal D'Amelio, il quale gli aveva fornito notizie utili per l'identificazione dello sparatore, ed aveva documentato le dichiarazioni ai sensi dell'art. 357 del c.p.p. in un atto non inserito nel fascicolo per il dibattimento; La ulteriore domanda con cui il pubblico ministero ha invitato il teste a riferire il contenuto delle dichiarazioni del D'Amelio non e' stata ammessa dal presidente per il divieto sancito dall'art. 195, quarto comma, del c.p.p.; La successiva richiesta del pubblico ministero sulla quale le altre parti hanno interloquito, di acquisizione al fascicolo per il dibattimento del predetto atto formato dal maresciallo Barbaro, e' stata rigettata con ordinanza della Corte sui rilievi che l'art. 512 del c.p.p. consente la lettura solo degli atti compiuti dal pubblico ministero o dal giudice allorche' essi siano divenuti irripetibili e che delle informazioni assunte ex art. 357, lett. c), del c.p.p. dalla polizia giudiziaria e' consentita l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 500, quarto comma, del c.p.p. solo dopo la loro utilizzazione per le contestazioni, contestazioni ovviamente non verificatesi per l'impossibilita' dell'esame del D'Amelio deceduto dopo averle rese; In siffatto contesto il pubblico ministero ed i difensori delle parti civili, non contraddetti dai difensori dell'imputato, hanno prospettato alla Corte la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512 del c.p.p. per la contrarieta' agli artt. 3, 24, 111, 112, 22, 97 e 98 della Costituzione; Ritiene la Corte che i predetti profili di illegittimita' costituzionale possano essere condivisi, per la loro rilevanza, limitatamente alle disposizoni degli artt. 2, n. 31, della legge n. 81/1987 e 195, quarto comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Invero il pubblico ministero nel corso della discussione sulle questioni sollevate ha chiarito con precisi riferimenti alla intestazione ed alle forme, che l'atto formato dal maresciallo Barbaro presso il pronto soccorso e' una semplice annotazione ex art. 357, primo comma, del c.p.p., contenenti una mera puntuazione dei detti del D'Amelio e non un processo verbale redatto secondo le modalita' del titolo terzo del libro secondo, richiamate dall'art. 373 al quale rinvia il terzo comma dell'art. 357 del c.p.p.; pertanto tale annotazione non potrebbe comunque mai essere acquisita al fascicolo per il dibattimento, perche' priva di ogni rilievo probatorio, avente la sola funzione di rendere il pubblico ministero edotto dell'operato della polizia giudiziaria, utile unicamente per eventuali consultazioni in aiuto della memoria, a norma degli artt. 499, quinto comma, e 514, secondo comma, ultima parte, del c.p.p., in sede di esame del pubblico ufficiale che l'ha redatta; Consegue che l'annotazione di cui si tratta non rientra nel novero degli atti ai quali si riferisce l'art. 512 del c.p.p. e quindi risultano irrilevanti, nel caso in esame, i dedotti profili di incostituzionalita' di qust'ultima norma e di quella conseguente di cui all'art. 500, quarto comma, del c.p.p.; Restringendo la indagine alle disposizioni degli artt. 2, n. 31, della legge delega e 195, quarto comma, del c.p.p., si osserva che esse sanciscono l'assoluto divieto per il teste ufficiale o agente di polizia giudiziaria di disporre sulle dichiarazioni ricevute; orbene tale divieto appare in contrasto con il principio di ragionevolezza, uguaglianza e pari dignita' sociale dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della Costituzione) in quanto discrimina, senza alcuna concreta e ragionevole giustificazione i cittadini chiamati a testimoniare; infatti viene vietato al teste che sia appartenente alla polizia giudiziaria cio' che viene consentito al teste comune; la discriminazione risulta ancora piu' assurda se si considera che l'art. 195, terzo comma, del c.p.p. consente, senza i correttivi dei commi precedenti, la testimonianza in diretta quando la parte primaria non sia piu' esaminabile, per morte, come nel caso in esame, infermita' o irreperibilita', mentre nel comma successivo neanche in tali particolari casi vige la stessa regola per gli appartenenti alla polizia giudiziaria; Peraltro e' fuori di dubbio che il divieto che riguarda gli appartenenti alla polizia giudiziaria debba applicarsi anche alla ipotesi di impossibilita' sopravvenuta cui si riferisce il terzo comma, atteso l'inequivoco tenore della richiamata direttiva n. 3) dell'art. 2 della legge delega; l'arbitrarieta' della distinzione operata dal legislatore ordinario si evidenzia considerandosi che non e' ravvisabile una situazione concreta personale differenziata tra i soggetti chiamati a deporre, attesoche' a norma dell'art. 196 del c.p.p. lo stesso legislatore enuncia il principio che tutte le persone hanno capacita' di testimoniare; sorge quindi il sospetto che la ragione della discriminazione possa risiedere in una aprioristica sfiducia sulla attendibilita' del teste appartenente alla polizia giudiziaria, sfiducia che non trova alcun plausibile fondamento nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento giuridico positivo; La citata disposizione dell'art. 195, quarto comma, rivela profili di illegittimita' costituzionale anche con riferimento all'art. 24 della Costituzione, che a tutti assicura uguali diritti di difesa, in quanto comprime tale diritto per la parte civile ed il pubblico ministero relativamente alla prova in tutti quei casi in cui eventi sopravvenuti comportano la impossibilita' di utilizzare a fini probatori delle dichiarazioni della persona offesa o di testimoni se percepite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria; Innegabile appare la rilevanza delle questioni innanzi esaminate nella definizione del processo in corso, giacche' i detti del D'Amelio, che piu' di ogni altra persona venne in contatto col feritore in pieno giorno, se conosciuti possono risultare comunque utili, se non addirittura decisivi, per la identificazione del responsabile dell'omicidio.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pubblico ministero e dai difensori delle parti civili in ordine agli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio a carico di Casamassima Cosimo e ordina la trasmissionie degli atti della presente ordinanza alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dichiara non rilevanti le altre questioni di legittimita' costituzionale prospettate dalle parti. Trani, addi' 29 novembre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0094