N. 19 ORDINANZA 22 - 24 gennaio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Prestazioni  terapeutiche  -  Impossibilita' di
 erogazione diretta o convenzionata - Rimborso - Obbligo della regione
 - Esclusione - Richiamo alla  sentenza  n.  992/1988  della  Corte  -
 Difetto di rilevanza - Richiesta di pronuncia additiva -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3).
 
 (Cost., art. 32).
(GU n.6 del 5-2-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e  per
 il  piano sanitario triennale 1986-88), promosso con ordinanza emessa
 il 9 gennaio 1991 dal  Pretore  di  Milano  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Marta Cappellini e la U.S.L. n. 74 di Milano, iscritta
 al n. 492 del registro ordinanze 1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  33, prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio  civile  promosso  da  Marta
 Cappellini  contro  la  U.S.L. n. 74 di Milano al fine di ottenere il
 rimborso della spesa sostenuta per un trattamento sanitario  ricevuto
 da  una  struttura  privata  non convenzionata - trattamento ritenuto
 necessario  dal  medico  curante,  ma  non  suscettibile  di   essere
 prestato,  da  alcuna struttura pubblica o privata convenzionata - il
 Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, in  relazione  all'art.  32
 della  Costituzione,  dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595
 (Norme per la programmazione  sanitaria  e  per  il  piano  sanitario
 triennale 1986-88) "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni
 a  fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie,
 anche in forma di rimborso  qualora  esse  non  siano,  o  non  siano
 ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata";
      che  nell'ordinanza in questione viene richiamata la sentenza di
 questa Corte n. 992 del 1988, al fine di richiedere l'estensione  del
 principio  affermato  con  tale sentenza - relativo al rimborso delle
 spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad  alto
 costo  eseguite  presso strutture private non convenzionate dotate in
 esclusiva delle apparecchiature necessarie - anche al rimborso  delle
 spese   sostenute  presso  strutture  private  non  convenzionate  in
 relazione a prestazioni terapeutiche indispensabili, ma non erogabili
 da parte di strutture pubbliche o private convenzionate;
      che nel giudizio si e' costituito il  Presidente  del  Consiglio
 dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
 chiedere  che  venga  dichiarata  l'inammissibilita' o l'infondatezza
 della questione proposta;
      che ad avviso  della  difesa  statale  l'inammissibilita'  della
 questione   dovrebbe,   in  particolare,  discendere  dal  fatto  che
 nell'ordinanza  relativa  si  avanza  alla  Corte  costituzionale  la
 richiesta  di  una  sentenza  "addittiva"  pur in assenza "di uno dei
 presupposti necessari perche' una pronuncia addittiva possa aversi, e
 cioe'  per  mancanza  della  unicita'  della  soluzione raggiungibile
 mediante  lo   strumento   del   giudizio   costituzionale",   mentre
 l'infondatezza   della  stessa  questione  dovrebbe  in  primo  luogo
 derivare dal fatto che "la domanda di prestazioni  sanitarie  per  le
 sue  dimensioni,  per  la  sua  variabilita' e per la sempre maggiore
 onerosita' delle nuove  tecnologie  non  puo'  oggettivamente  essere
 integralmente   soddisfatta   dai   servizi  sanitari  offerti  dalla
 collettivita' organizzata", non risultando, d'altra parte,  garantito
 dall'art.  32  della Costituzione un diritto soggettivo a prestazioni
 sanitarie illimitate;
    Considerato che la questione in esame difetta di rilevanza ai fini
 della decisione del processo a quo, dal momento che detta  questione,
 nei  termini  in  cui  viene  prospettata, si collega, comunque, alla
 necessita' di un  successivo  intervento  normativo  da  parte  della
 Regione  diretto  a  disciplinare  le  modalita'  per  accedere  alla
 prestazione  terapeutica  e  per  ottenere  il  rimborso,  totale   o
 parziale, della spesa sostenuta;
      che  la  previsione di tali modalita', anche nell'ipotesi in cui
 venisse introdotto - cosi' come richiesto dall'ordinanza di rinvio  -
 un  vincolo  a  provvedere a carico della Regione, non e' tale da dar
 luogo ad una soluzione univoca in ordine  ai  modi,  ai  tempi,  alle
 misure ed ai controlli connessi al rimborso, ma offre la possibilita'
 di  soluzioni  differenziate, nel cui ambito la scelta deve ritenersi
 riservata alla discrezionalita' del legislatore regionale;
      che,  pertanto,  la   questione   si   presenta   manifestamente
 inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  ed  in  quanto  diretta a
 ottenere una sentenza  di  tipo  addittivo  pur  in  assenza  di  una
 soluzione obbligata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente inammissibile la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme
 per  la  programmazione  sanitaria e per il piano sanitario triennale
 1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire
 positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie,  anche  in
 forma  di  rimborso,  qualora  esse  non  siano,  o non siano ancora,
 erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata,  con
 riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0098