N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1991
N. 30 Ordinanza emessa il 18 aprile 1991 ed il 21 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Esposito Salvatore contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri Impiego pubblico - Indennita' di missione - Mancata previsione del pagamento di detta indennita' anche per il periodo eccedente i duecentoquaranta giorni - Ingiustificato deteriore trattamento del dipendente costretto a svolgere il proprio servizio fuori dell'abituale sede con maggiori oneri economici - Incidenza sul diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata. (Legge 26 luglio 1978, n. 417, art. 1, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.7 del 12-2-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Esposito Salvatore (n. 179/1990) rappresentato e difeso dal dott. proc. Gerardo Pedota, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza, piazza Vittorio Emanuele 14 (st. Petrullo); contro 1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza domicilia ex lege; 2) il presidente del consiglio di Stato in carica n.c.; 3) il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in persona del presidente in carica n.c.; 4) il presidente del T.A.R. Campania in carica, n.c.; per la declaratoria del diritto alla corresponsione dell'indennita' di missione per il periodo di utilizzazione in sede diversa da quella di appartenenza, e per la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennita', oltre svalutazione monetaria ed interessi legali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 18 aprile 1991, relatore il magistrato dott. Terracciano, l'avv. G. Pedota per il ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Cecchieri per l'amministrazione resistente; Ritenuto che con separata sentenza n. 347/1991 e' stata parzialmente accolta la domanda del ricorrente, con declaratoria del suo diritto alla corresponsione del trattamento di missione a decorrere dal 2 maggio 1984 e per 240 giorni e relativa condanna dell'amministrazione resistente, sospendendo per il resto il giudizio in quanto, d'ufficio, viene sollevata una questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 417, del 26 luglio 1978; Ritenuto di dover sollevare la predetta questione di legittimita' costituzionale con la presente ordinanza e per i seguenti motivi. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione per l'intero periodo durante il quale ha prestato servizio in una sede diversa da quella sua ordinaria, e cioe' dal 2 maggio 1984 al 31 marzo 1989. Questo Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennita' di missione, limitato, pero', ai primi 240 giorni, cosi' come dispone il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 417, del 26 luglio 1976. Ritiene il tribunale che tale norma sia di dubbia legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione, in quanto consente, legittimamente, all'amministrazione di far prestare servizio ai propri dipendenti in sedi diverse da quelle abituali, vietando, nel contempo, il pagamento della relativa indennita' di missione per il periodo eccedente ai primi 240 giorni. Tenuto conto che tale trattamento di missione e' diretto a tenere indenne il dipendente delle maggiori spese che deve sopportare a causa della non volontaria e dovuta prestazione di servizio fuori della abituale sede, la limitazione dell'indennita' cosi' come disposta dalla norma in esame lede il principio della giusta retribuzione sancito dall'art. 36 della Costituzione rimanendo indubbio che il maggior onere economico incide direttamente sulla retribuzione del dipendente, rendendo, peraltro, meno remunerativo il lavoro svolto rispetto all'analogo svolto da altri dipendenti nella loro ordinaria sede di servizio. La questione e' rilevante per il caso di specie, in quanto solo a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma in esame potra' essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennita' di missione per l'intero periodo richiesto in ricorso. Allo stesso tempo non sembra manifestamente infondata, tenuto conto della univocita' dell'interpretazione della norma sospetta e della conseguente impossibilita' di una sua interpretazione piu' conforme alla Costituzione.
P. Q. M. Solleva d'ufficio, una questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 1 della legge 417 del 26 luglio 1978, per contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione: ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Potenza, addi' 18 aprile e 21 giugno 1991. Il presidente: ADOBBATI L'estensore: TERRACCIANO Il segretario: MUCCI Depositata in segreteria il 22 novembre 1991. Il segretario: MUCCI 92C0103