N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1991
N. 34 Ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed altro Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della liberta' - Incompatibilita' a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Irragionevole violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di terzieta' del giudice e di soggezione dello stesso alla sola legge. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).(GU n.7 del 12-2-1992 )
IL TRIBUNALE Dato atto della richiesta di immediata liberazione avanzata dalla difesa della Giraldi e dell'opposizione del p.m.; Ritenuto che permangono le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c, trattandosi di fatto di rilevante gravita' e di imputata con una recidiva specifica infraquinquennale e' stato affermato in precedenza da questo tribunale della liberta'); che, peraltro, nessun elemento nuovo e' stato presentato non potendosi ritenere tale la custodia cautelare in carcere anche se potrattasi dall'11 gennaio 1991; P. Q. M. Rigetta la richiesta di cui sopra; Ritenuto che nel presente giudizio il presidente del collegio dott. Stranges e il giudice a latere dott. Romano si sono piu' volte pronunciati su istanze attinenti allo status libertatis in sede di tribunale della liberta', per cui non solo sono venuti a conoscenza di atti del fascicolo del p.m., ma sono stati chiamati ad esprimere comunque una valutazione sul merito dei fatti e nella fondatezza della relativa imputazione sia pure limitatamente all'emissione di provvedimenti attinenti allo status libertatis; che tale situazione urta contro il principio della terzieta' del giudice, terzieta' accentuata dal nuovo codice (v. per tutti gli artt. 431 e 526 nonche' l'intero capo terzo del libro settimo concernente l'istruzione dibattimentale); che tali principi si riscontrano, inoltre, nella sentenza n. 496 del 15-26 ottobre 1990 della Corte costituzionale laddove si evidenzia una possibile violazione degli articoli 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione nel momento in cui l'art. 34 del c.p.p. non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia preso visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. onde provvedere allo status liberatis dell'imputato, per cui il diritto di difesa risulta compromesso; che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. oltre che essere non manifestamente infondata appare altresi' rilevante nel caso di specie per avere due membri di questo collegio che dovrebbe svolgere il dibattimento nei confronti dell'imputato, gia' conosciuto e valutato, sia pure incidentalmente, gli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' anche quella in cui il giudice del dibattimento ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della liberta'; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione; Sospende il giudizio nei confronti di Giraldi Giovanna + 1; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Benevento, addi' 16 dicembre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0107