N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1991
N. 35 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Mosca Franca Reati e pene (singoli reati) - Possesso ingiustificato di valori - Ritenuta insussistenza di una vera e propria condotta sia omissiva che commissiva - Conseguente violazione del principio di stretta legalita' che richiede, ai fini della irrogazione della pena la commissione di un fatto - In via subordinata: prospettata violazione del diritto di proprieta' e del diritto di difesa, facendosi obbligo all'imputato di giustificare la provenienza del denaro in contrasto con il suo diritto di non rispondere. (C.P., art. 708). (Cost., artt. 24, 25 e 42).(GU n.7 del 12-2-1992 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento penale n. 490/1991 r.g. (513/G/90 p.m.) a carico di Mosca Franca; Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 1991, considerato che Mosca Franca e' imputata del reato di cui all'art. 708 del c.p., onde le questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione e' rilevante nel presente giudizio; Considerato altresi' che, benche' la questione di leggittimita' costituzionale anzidetta gia' stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110/1968 e 141/1971, essa puo' tuttavia essere riproposta sotto altri profili; che, in particolare, la disposizione in oggetto, come e' stato autorevolmente ritenuto in dottrina, costituisce uno dei principali esempi di "reati di mero sospetto" poiche' realizzati non gia' da un fatto ma da "una situazione individuale, che di per se stessa non costituisce infrazione di alcun comando o divieto penale, ma che e' incrimanata soltanto per il sospetto che desta"; onde l'evento di tale reato risulterebbe, quindi, non "che una azione o da un'omissione individuale", ma da "un apprezzamento fatto dall'autorita' in base a determinati elementi stabiliti dalla legge" (Manzini); che quindi tale previsione normativa sembra contrastare con l'art. 25, secondo comma della Costituzione laddove questo, identificando il reato, testualmente, in un "fatto commesso", esclude la possibilita' di incriminare situazioni non riconducibili ad una condotta commissiva od omissiva; che sotto questo profilo il reato di cui all'art. 708 appare redicalmente diverso, nonostante la contraria opinione spesso sostenuta, da quello di cui all'art. 707 del c.p., poiche' mentre e' concepibile il divieto, penalmente sanzionato, della detenzione di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, cosi' come e' previsto il divieto di detenere strumenti atti a offendere la persona, ovvero armi od esplosivi, concretizzandosi in tali casi il reato in una condotta di per se' non offensiva, ma che pertuttavia il legislatore intende vietare ai fini di ostacolare la commissione di altri reati, non e' concepibile che possa sanzionarsi i possesso di denaro di cui non si accerti in alcun modo l'illeggittima provenienza, essendo tale possesso normale esplicazione di una situazione soggettiva costituzionalmente garantita, e non vedendosi a quale ulteriore scopo criminoso possa essere finalizzato; che pertanto tale considerazione rafforza la tesi della mancanza, nel reato de quo agitur, di una vera e propria condotta criminosa (ossia di un "fatto commesso"); ma suggerisce anche, in via subordinata, ove si ritenesse essere data la condotta incriminata dal fatto di possedere denaro, di prospettare l'incostituzionalita' della norma in esame per violazione dell'art. 42 della Costituzione; che, infine, ove si ritenesse di poter ravvisare la condotta incriminata nel rifiuto di fornire giustificazioni circa la provenienza del denaro o delle altre cose indicate nell'art. 708 del c.p., cio' potrebbe, in via ulteriormente subordinata, a ravvisare contrasto tra la citata disposizione e l'art. 24, secondo comma della Costituzione, poiche', visti gli scopi della norma e i soggetti ai quali e' rivolta, essa finirebbe in pratica con l'incriminare, in ipotesi non marginali, il rifiuto di confessare modi illegittimi di acquisto delle suddette cose, cosi' ponendosi in contrasto col principio nemo tenetur se detegere che non puo' non ritenersi compreso nei diritto alla difesa.
P. Q. M. Sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 del c.p. per contrasto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione o, in subordine con l'art. 42 della Costituzione ovvero in via ulteriomente subordinata, con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al p.m. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Bresia, addi' 12 ottobre 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 92C0108