N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1991
N. 38 Ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed altri Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di proroga delle indagini avanzata dal p.m. - Termini - Necessita' che anche l'attivita' del p.m., finalizzata alla comunicazione all'indagato della esigenza di ampliare l'indagine, sia svolta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 del c.p.p. - Impossibilita' per il giudice di deliberare la richiesta, ove il p.m. l'abbia depositata nei termini ma non l'abbia nel contempo notificata nei termini stessi all'indagato - Prospettata violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale dovendosi nel caso disporre l'archiviazione per la pochezza del materiale probatorio raccolto. (C.P.P. 1988, art. 406, secondo comma, e 553). (Cost., art. 112).(GU n.7 del 12-2-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Provvedendo in camera di consiglio sulla richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, proposta dal pubblico ministero nel procedimento a margine, instaurato nei confronti di Michetti Gaetano Giuseppe + 12, ed iscritto nel registro delle notizie di reato in data 20 giugno 1990; Constatato che trattasi di procedimento per il quale, come indicato anche dal requirente, alla data del 20 settembre 1991 e' scaduto il termine previsto dall'art. 553 del c.p.p. (rectius, dall'art. 406.1, del c.p.p. (: art. 2 del d.lgs. 22 giugno 1990, n. 161), essendo stata chiesta e disposta una prima proroga in data 2 febbraio 1991); Rilevato: che pur se la richiesta e' stata depositata in cancelleria il 14 settembre 1991, la stessa e' stata, a cura del pubblico ministero, notificata alle persone sottoposte alle indagini, per l'eventuale presentazione di memorie (art. 406.3 del c.p.p.), in data successiva a quella che potesse consentire, relativamente e limitatamente agli indagati indicati ai nn. 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della copertina del fascicolo per le indagini preliminari (fl. 2), l'esercizio di detta facolta' nel termine di cinque giorni dalla notificazione; che ancor dopo (14 ottobre 1991) e, quindi, successivamente alla (gia' prorogata) data di scadenza del termine di cui sopra, e' pervenuta in questo ufficio la documentazione a comprova delle citate, avvenute notificazioni; Considerato che, nella specie, il giudicante non e' percio' stato messo in condizione di provvedere sulla richiesta " ..prima della scadenza del termine prorogato ..", giusta quanto testualmente stabilito dallart. 406.2 del c.p.p.; Ritenuto: a) che, a tenore di tale disposto, sussiste l'inibizione di legge a che l'ufficio, nel caso all'esame, provveda sulla richiesta del pubblico ministero "dopo" la scadenza in discussione e si appresti a verificare, pur nella costanza di tale ritardo, la sussistenza, nella specie, d'un caso " ..di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concludere entro il termine (gia') prorogato .." (art. 406.2, ultima parte del c.p.p.); b) che siffatta testuale previsione normativa, non solo non e' suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, ma che, anzi, quest'ultima e' avvalorata: ba) dalla lettura del comma primo del ripetuto art. 406 del c.p.p. (ove e' fatto espresso riferimento, nel caso di richiesta di una prima proroga, alla necessita' che essa debba esser autorizzata " ..prima della scadenza .. (del) ..termine previsto dall'art. 405 .."); bb) dalla considerazione che, nella particolare ipotesi in cui " ..nel corso delle indagini preliminari .." la protrazione del termine si renda necessaria al fine di procedere ad incidente probatorio (art. 392.1. del c.p.p.): la relativa richiesta (che, pure in questo caso, deve esser notificata (anche) a coloro " ..nei confronti dei quali si procede per i fatti oggetto della prova .." (art. 393.1, lett. b, del c.p.p.), perche' abbiano modo di dedurre sulla " ..ammissibilita' e fondatezza .." di essa: art. 396.1 del c.p.p.), deve essere presentata " ..comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scedenza dei ..termini .." (art. 393.1 del c.p.p.); il giudice, " ..quando accerta che la richiesta non avrebbe potuto esser formulata anteriormente .." concede, con decreto motivato, una proroga del termine che stia per scadere (art. 393.4, secondo inciso, del c.p.p.), e " ..nello stesso modo ..provvede se il termine per le indagini peliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio .." (art. 393.4, terzo inciso, del c.p.p.); c) che, quindi, al decidente non sembrerebbe restar altro da fare che declinare la richiesta in questione, restituire al requirente gli atti e fissargli il termine massimo di dieci giorni entro il quale formulare le proprie richieste (art. 406.7 del c.p.p.); Considerato che la prospettata, ineludibile soluzione interpretativa, con le conseguenze che ne derivano, pur se formalmente corretta ed ossequiosa del dettato normativo, e', ad opinione del decidente, confliggente con il precetto costituzionale, in quanto: la ragionevolezza della duplice esigenza a cui corrispondono i limiti cronologici della fase delle indagini preliminari (individuata da autorevole dottrina nella necessita' sia di imprimere tempestivita' alle investigazioni sia di contenere in una misura prefissata il pregiudizio che la condizione di indagato comporta per la persona) non puo' e non deve necessariamente implicare che in detti limiti debba anche svolgersi l'attivita' del requirente finalizzata alla partecipazione all'indagato della propria esigenza di ampliare la durata della fase delle investigazioni, specie se si consideri l'imprevedibilita' dei tempi che tale attivita' puo' richiedere, in relazione sia alle possibili difficolta' di reperimento dei destinatari della notifica della richiesta, sia alla contingenza che si tratti di una pluralita' non indifferente di soggetti); non e' ammissibile, pertanto: a) che venga in tal modo accollato al requirente l'onere di formulare, in ogni procedimento e con istituzionalizzata pessimistica perspicacia, una prognosi sull'eventualita' che i termini ordinari possano, alla fine, non essergli bastevoli per espletare una idonea e sufficiente attivita' d'indagine, e cio' prima ancora, e nell'imprevedibilita' dell'ipotesi, che si verifichi in concreto una siffatta esigenza; b) che egli sia di fatto obbligato non solo a provvedere a tutelarsi, richiedendo la proroga, con un anticipo la cui congruita' sia subordinata, in modo assolutamente aleatorio, ai tempi dell'attivita' di notifica, ma anche - nel caso di richiesta d'una prima proroga - a "scoprirsi", ossia a svelare, prima del necessario (come si evince, argomentando a contrariis dalla lettura dell'art. 369 del c.p.p.), l'esistenza delle investigazioni nei confronti dell'indagato; ne' e' ammissibile che, nel caso in cui l'esigenza di svolgimento di determinate investigazioni sopravvenga in un momento prossimo alla scadenza del periodo, anche se gia' prorogato, destinato alla fase delle indagini preliminari, venga precluso al pubblico ministero di dare a quelle svolgimento sol perche', pur avendo provveduto a depositare nella cancelleria del giudice richiesta di proroga in quei termini, non gli sia stato possible provvedere, nello stesso ambito temporale, alle ulteriori attivita', impostegli dalla legge, di notifica della medesima richiesta all'indagato, in tempo utile sia perche' egli abbia a disposizione l'intero periodo di cui all'art. 406.3 del c.p.p., sia perche' il g.i.p. possa provvedere prima della scadenza del termine (gia' prorogato o meno) della fase delle indagini preliminari; Ritenuto, alla stregua di quanto esposto, che il principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), nel caso in cui la su accennata e necessitata interpretazione fosse in questa sede, con le indicate conseguenze, accolta, verrebbe ad essere - in maniera non palesemente infondata - fortemente vulnerato dal combinato disposto degli artt. 553 e 406 del codice di rito penale, dovendo ritenersi che il requirente, una volta preso atto di non esser stato autorizzato, a causa della mancata (ulteriore) proroga, ad spletare nuove attivita' investigative ncessarie ed indispensabili, ed, anzi, d'esser tenuto, pur in mancanza di quelle, a presentare le proprie richieste conclusive, sia costretto, per via della pochezza del materiale raccolto a sostegno all'impostazione accusatoria (art. 125 delle disp. att. del c.p.p.), a postulare, pur non sussistendone i presupposti, l'archiviazione, ossia a porre in essere quella che nel nuovo codice di rito e', senza dubbio, (artt. 50, 405.1 del c.p.p.) l'alternativa (rectius, la negazione) rispetto all'esercizio dell'azione penale; Constatato che il presente giudizio non puo' esser definito indipendentemente dalla risoluzione, da parte del giudice delle leggi, della esposta questione di legittimita' costituzionale: invero, la sola declaratoria d'incostituzionalita' delle norme indi- cate consentirebbe al decidente di prender in considerazione la richiesta del requirente e di valutare se sia o meno necessario concedere la proroga in questione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del c.p.p., in relazione all'art. 112 della Costituzione; Dichiara sospeso il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perche' copia della presente odinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Matera, addi' 16 ottobre 1991 Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE Depositata in cancelleria oggi 17 ottobre 1991. Il collaboratore di cancelleria: CARBELLANO 92C0111