N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1991

                                 N. 38
    Ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal giudice per le indagini
                preliminari presso la pretura di Matera
   nel procedimento penale a carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed
                                 altri
 Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di proroga delle
    indagini avanzata dal  p.m.  -  Termini  -  Necessita'  che  anche
    l'attivita'  del p.m., finalizzata alla comunicazione all'indagato
    della esigenza di ampliare  l'indagine,  sia  svolta  prima  della
    scadenza   del   termine   di   cui  all'art.  405  del  c.p.p.  -
    Impossibilita' per il giudice di deliberare la richiesta,  ove  il
    p.m.  l'abbia  depositata  nei termini ma non l'abbia nel contempo
    notificata  nei  termini   stessi   all'indagato   -   Prospettata
    violazione  del  principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale
    dovendosi nel caso disporre l'archiviazione per  la  pochezza  del
    materiale probatorio raccolto.
 (C.P.P. 1988, art. 406, secondo comma, e 553).
 (Cost., art. 112).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Provvedendo  in camera di consiglio sulla richiesta di proroga del
 termine per il compimento delle indagini  preliminari,  proposta  dal
 pubblico   ministero  nel  procedimento  a  margine,  instaurato  nei
 confronti di Michetti Gaetano Giuseppe + 12, ed iscritto nel registro
 delle notizie di reato in data 20 giugno 1990;
    Constatato  che  trattasi  di  procedimento  per  il  quale,  come
 indicato anche dal requirente, alla data del  20  settembre  1991  e'
 scaduto  il  termine  previsto  dall'art.  553  del  c.p.p. (rectius,
 dall'art. 406.1, del c.p.p. (: art. 2 del d.lgs. 22 giugno  1990,  n.
 161),  essendo  stata  chiesta e disposta una prima proroga in data 2
 febbraio 1991);
    Rilevato:
      che pur se la richiesta e' stata depositata in cancelleria il 14
 settembre 1991, la stessa e' stata, a cura  del  pubblico  ministero,
 notificata  alle  persone  sottoposte  alle indagini, per l'eventuale
 presentazione di memorie (art. 406.3 del c.p.p.), in data  successiva
 a  quella  che potesse consentire, relativamente e limitatamente agli
 indagati indicati ai nn. 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della  copertina  del
 fascicolo  per  le indagini preliminari (fl. 2), l'esercizio di detta
 facolta' nel termine di cinque giorni dalla notificazione;
      che ancor dopo (14 ottobre 1991) e, quindi, successivamente alla
 (gia' prorogata) data di  scadenza  del  termine  di  cui  sopra,  e'
 pervenuta  in  questo  ufficio  la  documentazione  a  comprova delle
 citate, avvenute notificazioni;
    Considerato che, nella specie, il giudicante non e' percio'  stato
 messo  in  condizione  di  provvedere sulla richiesta " ..prima della
 scadenza  del  termine  prorogato  ..",  giusta  quanto  testualmente
 stabilito dallart. 406.2 del c.p.p.;
    Ritenuto:
       a)  che,  a  tenore  di tale disposto, sussiste l'inibizione di
 legge a che l'ufficio, nel caso all'esame, provveda  sulla  richiesta
 del  pubblico  ministero  "dopo"  la  scadenza  in  discussione  e si
 appresti a  verificare,  pur  nella  costanza  di  tale  ritardo,  la
 sussistenza,  nella specie, d'un caso " ..di particolare complessita'
 delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concludere entro
 il termine  (gia')  prorogato  .."  (art.  406.2,  ultima  parte  del
 c.p.p.);
       b)  che siffatta testuale previsione normativa, non solo non e'
 suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, ma  che,
 anzi, quest'ultima e' avvalorata:
        ba)  dalla  lettura  del comma primo del ripetuto art. 406 del
 c.p.p. (ove e' fatto espresso riferimento, nel caso di  richiesta  di
 una prima proroga, alla necessita' che essa debba esser autorizzata "
 ..prima  della  scadenza  ..  (del) ..termine previsto dall'art.  405
 ..");
        bb) dalla considerazione che, nella particolare ipotesi in cui
 " ..nel corso delle  indagini  preliminari  .."  la  protrazione  del
 termine  si  renda  necessaria  al  fine  di  procedere  ad incidente
 probatorio (art. 392.1. del c.p.p.):
        la relativa richiesta (che, pure in questo  caso,  deve  esser
 notificata  (anche)  a  coloro " ..nei confronti dei quali si procede
 per i fatti oggetto  della  prova  .."  (art.  393.1,  lett.  b,  del
 c.p.p.),  perche'  abbiano modo di dedurre sulla " ..ammissibilita' e
 fondatezza  .."  di  essa:  art.  396.1  del  c.p.p.),  deve   essere
 presentata  "  ..comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della
 prova prima della scedenza dei ..termini .." (art. 393.1 del c.p.p.);
        il  giudice,  "  ..quando accerta che la richiesta non avrebbe
 potuto  esser  formulata  anteriormente  .."  concede,  con   decreto
 motivato,  una  proroga del termine che stia per scadere (art. 393.4,
 secondo inciso, del c.p.p.), e " ..nello stesso modo ..provvede se il
 termine  per  le  indagini  peliminari  scade  durante   l'esecuzione
 dell'incidente probatorio .." (art. 393.4, terzo inciso, del c.p.p.);
       c)  che,  quindi,  al decidente non sembrerebbe restar altro da
 fare  che  declinare  la  richiesta  in  questione,   restituire   al
 requirente  gli  atti  e fissargli il termine massimo di dieci giorni
 entro il  quale  formulare  le  proprie  richieste  (art.  406.7  del
 c.p.p.);
    Considerato    che    la    prospettata,   ineludibile   soluzione
 interpretativa,  con  le  conseguenze  che  ne   derivano,   pur   se
 formalmente  corretta  ed  ossequiosa  del  dettato normativo, e', ad
 opinione del decidente, confliggente con il precetto  costituzionale,
 in quanto:
      la  ragionevolezza  della duplice esigenza a cui corrispondono i
 limiti cronologici della fase delle indagini preliminari (individuata
 da  autorevole   dottrina   nella   necessita'   sia   di   imprimere
 tempestivita'  alle  investigazioni  sia  di  contenere in una misura
 prefissata il pregiudizio che la condizione di indagato comporta  per
 la  persona)  non  puo'  e  non deve necessariamente implicare che in
 detti  limiti  debba  anche  svolgersi  l'attivita'  del   requirente
 finalizzata  alla  partecipazione all'indagato della propria esigenza
 di ampliare la durata della fase delle investigazioni, specie  se  si
 consideri  l'imprevedibilita'  dei  tempi  che  tale  attivita'  puo'
 richiedere,  in  relazione  sia   alle   possibili   difficolta'   di
 reperimento  dei destinatari della notifica della richiesta, sia alla
 contingenza che si tratti  di  una  pluralita'  non  indifferente  di
 soggetti);
      non e' ammissibile, pertanto:
        a)  che  venga  in tal modo accollato al requirente l'onere di
 formulare, in ogni procedimento e con istituzionalizzata pessimistica
 perspicacia, una prognosi sull'eventualita' che  i  termini  ordinari
 possano, alla fine, non essergli bastevoli per espletare una idonea e
 sufficiente   attivita'   d'indagine,   e   cio'   prima   ancora,  e
 nell'imprevedibilita' dell'ipotesi, che si verifichi in concreto  una
 siffatta esigenza;
        b)  che  egli  sia  di fatto obbligato non solo a provvedere a
 tutelarsi, richiedendo la proroga, con un anticipo la cui  congruita'
 sia   subordinata,   in   modo   assolutamente  aleatorio,  ai  tempi
 dell'attivita' di notifica, ma anche - nel caso  di  richiesta  d'una
 prima  proroga - a "scoprirsi", ossia a svelare, prima del necessario
 (come si evince, argomentando a contrariis  dalla  lettura  dell'art.
 369  del  c.p.p.),  l'esistenza  delle  investigazioni  nei confronti
 dell'indagato;
      ne'  e'  ammissibile  che,  nel  caso  in  cui   l'esigenza   di
 svolgimento  di  determinate investigazioni sopravvenga in un momento
 prossimo  alla  scadenza  del  periodo,  anche  se  gia'   prorogato,
 destinato  alla  fase  delle  indagini preliminari, venga precluso al
 pubblico ministero di dare a  quelle  svolgimento  sol  perche',  pur
 avendo   provveduto   a  depositare  nella  cancelleria  del  giudice
 richiesta di proroga in quei termini,  non  gli  sia  stato  possible
 provvedere,  nello stesso ambito temporale, alle ulteriori attivita',
 impostegli  dalla  legge,  di  notifica  della   medesima   richiesta
 all'indagato,  in  tempo  utile sia perche' egli abbia a disposizione
 l'intero periodo di cui all'art. 406.3 del  c.p.p.,  sia  perche'  il
 g.i.p.  possa  provvedere  prima  della  scadenza  del  termine (gia'
 prorogato o meno) della fase delle indagini preliminari;
   Ritenuto,  alla  stregua  di  quanto  esposto,  che  il   principio
 costituzionale  di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della
 Costituzione),  nel  caso  in  cui  la  su  accennata  e  necessitata
 interpretazione  fosse  in  questa sede, con le indicate conseguenze,
 accolta, verrebbe ad essere - in maniera non palesemente infondata  -
 fortemente vulnerato dal combinato disposto degli artt. 553 e 406 del
 codice di rito penale, dovendo ritenersi che il requirente, una volta
 preso  atto  di  non  esser  stato autorizzato, a causa della mancata
 (ulteriore)  proroga,  ad  spletare  nuove  attivita'   investigative
 ncessarie  ed  indispensabili,  ed,  anzi,  d'esser  tenuto,  pur  in
 mancanza di quelle, a presentare le proprie richieste conclusive, sia
 costretto, per via della pochezza del materiale raccolto  a  sostegno
 all'impostazione  accusatoria (art. 125 delle disp. att. del c.p.p.),
 a postulare, pur non sussistendone  i  presupposti,  l'archiviazione,
 ossia a porre in essere quella che nel nuovo codice di rito e', senza
 dubbio,  (artt.  50,  405.1  del  c.p.p.)  l'alternativa (rectius, la
 negazione) rispetto all'esercizio dell'azione penale;
    Constatato che  il  presente  giudizio  non  puo'  esser  definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione,  da  parte  del  giudice delle
 leggi,  della  esposta  questione  di  legittimita'   costituzionale:
 invero,  la sola declaratoria d'incostituzionalita' delle norme indi-
 cate consentirebbe al  decidente  di  prender  in  considerazione  la
 richiesta  del  requirente  e  di  valutare  se sia o meno necessario
 concedere la proroga in questione;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara, d'ufficio, per le ragioni su esposte,  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 406, secondo  comma,  e  553  del  c.p.p.,  in  relazione
 all'art. 112 della Costituzione;
    Dichiara sospeso il presente giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua  competenza  nei
 riguardi  delle  parti  e perche' copia della presente odinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Matera, addi' 16 ottobre 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE
    Depositata in cancelleria oggi 17 ottobre 1991.
              Il collaboratore di cancelleria: CARBELLANO

 92C0111