N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 1990- 23 gennaio 1992

                                 N. 39
      Ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 23 gennaio 1992) dal tribunale amministrativo
     regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. A.P.I.
       contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri.
 Regione Emilia-Romagna - Idrocarburi - Impianti di distribuzione di
    idrocarburi - Divieto ai comuni di rinnovo delle concessioni rela-
    tive  ad  impianti,  considerati  marginali sotto il profilo della
    produttivita',  elencati  nella  tabella   allegata   alla   legge
    impugnata  -  Violazione  dei  criteri  stabiliti  dalla normativa
    statale (art. 16 del d.-l. n. 745/1970, artt. 16 e 17  del  d.P.R.
    n.  1296/1971)  che  prevedono  il mantenimento in esercizio degli
    impianti esistenti e funzionanti o regolarmente  autorizzati  alla
    data  di entrata in vigore del decreto medesimo con il solo limite
    dell'accertamento  dell'idoneita'   tecnica   degli   impianti   -
    Violazione  altresi'  del  principio  di  liberta'  di  iniziativa
    economica, per la insussistenza delle ragioni di utilita'  sociale
    idonee  a  giustificare il sacrificio della liberta' di iniziativa
    economica privata, nonche' del principio  di  eguaglianza  per  la
    disparita'  di  trattamento  operata tra imprenditori esercenti la
    stessa  attivita'  -  Incidenza   sul   principio   della   tutela
    giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi.
 (Legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, art. 16, quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  sul  ricorso n. 1111/1987
 proposto dalla S.p.a.  A.P.I.,  corrente  in  Roma,  in  persona  del
 presidente del consiglio di amministrazione pro-tempore rappresentata
 e  difesa  dagli  avvocati  Vittorio  Zammit  e  Antonio  Alfieri con
 domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, via Porta Pinciana
 n. 6, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 presidente pro-tempore del Consiglio dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
   Il  Ministero  dell'industria, commercio e artigianato ed il comune
 di Rimini, non costituiti in giudizio; la regione Emilia-Romagna,  in
 persona   del   presidente   pro-tempore   della   giunta  regionale,
 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Mastragostino, con  domicilio
 eletto in Roma, via Cosseria n. 5 (studio avv. Adriano Giuffre'); per
 l'annullamento  dei provvedimenti del comune di Rimini (deliberazione
 della giunta municipale n. 3022 del  17  dicembre  1986  e  ordinanza
 sindacale  13  febbraio  1987,  n.  2413)  concernenti  il diniego di
 rinnovo - e conseguentemente di conversione, in concessione  -  delle
 autorizzazioni  all'esercizio  dell'impianto  per la distribuzione di
 carburanti in Rimini  circonvallazione  meridionale  rilasciata  alla
 societa'  ricorrente  dal  prefetto  di  Forli',  nonche' l'ordine di
 smantellamento dell'impianto stesso, e per quanto possa occorrere dei
 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e  31
 dicembre 1982;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e della regione Emilia-Romagna;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Vista la propria ordinanza 13 maggio 1987, n. 559, di accoglimento
 della   istanza   incidentale   di   sospensione  dell'efficacia  dei
 provvedimenti impugnati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 12 dicembre  1990  -  relatore  il
 consigliore  Franco  Bianchi - l'avv. Vittorio Zammit per la societa'
 ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  ricorso  (n. 1111/1987) notificato in data 27-28 marzo 1987 e
 1' aprile 1988 la societa' A.P.I., corrente in Roma, in  persona  del
 presidente  pro-tempore  del  consiglio  di amministrazione, ha adito
 questo tribunale per ottenere l'annullamento  dei  provvedimenti  del
 comune  di  Rimini (deliberazione della giunta municipale n. 3022 del
 17 dicembre 1986 e ordinanza sindacale 13  febbraio  1987,  n.  2413)
 concernenti il diniego al rinnovo - e conseguentemente di conversione
 in concessione - delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto per
 la   distribuzione   di   carburante   in   Rimini,  circonvallazione
 meridionale rilasciato dalla  societa'  ricorrente  dal  prefetto  di
 Forli',  nonche'  l'ordine  di smantellamento dell'impianto stesso e,
 per quanto possa occorrere dei decreti del Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982.
    A  fondamento  del  ricorso  sono  dettati  i  seguenti  motivi di
 illegittimita'.
    I. - Illegittimita' costituzionale  della  legge  regione  Emilia-
 Romagna  17  maggio 1986, n. 16 e' per violazione dell'art. 117 della
 Costituzione, in quanto la materia dei  distributori  di  carburante,
 che  ha  formato  oggetto  di delega di funzioni amministrative dallo
 Stato alle regioni (art. 52 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e' escluso
 dal novero di quelle attribuite  alla  competenza  legislativa  delle
 regioni e statuto ordinario, dell'art.  117 della Costituzione.
    II.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  16  della legge
 regionale n. 16/1986 per violazione degli artt. 41, 113 e  117  della
 Costituzione.  Violazione  dell'art. 16 del d.-l. n. 745/1970 e degli
 artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 1269/1971. Eccesso di potere.
    La legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, costituisce l'attuazione
 dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978 e
 31 dicembre 1982, i quali sono stati annullati,  in  parte  qua,  dal
 t.a.r.  Lazio,  seconda  sezione,  17  dicembre  1985, n.   2982, per
 violazione dell'art. 16 del d.-l. n. 745/1970 e degli artt.  16 e  17
 del  d.P.R.  n.  1269/1971, i quali subordinano la rinnovazione delle
 concessioni  al  solo  accertamento  della  idoneita'  tecnica  degli
 impianti,  nonche'  per  eccesso  di  potere  sotto  i  profili della
 illogicita' e dell'assoluto difetto di motivazione.
    Il  tentativo  della  regione  Emilia-Romagna,  di  far  rivivere,
 attraverso il predetto atto legislativo, l'efficacia di provvedimenti
 annullati  rappresenta, pertanto, una palese violazione dell'art. 113
 della Costituzione.
    In ogni caso l'art. 16 della citata legge regionale n.  16/1986  -
 di   cui   il  comune  ha  fatto  applicazione  nella  specie  con  i
 provvedimenti impugnati - e' illegittimo per i  motivi  rilevati  dal
 t.a.r.  Lazio nella predetta sentenza, risultando violato, l'art. 117
 della costituzione oltre che gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per
 irragionevole discriminazione operata fra gli imprenditori del ramo e
 per la altrettanto irragionevole ed ingiustificata  comprensione  del
 diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito.
    Le  stesse  censure  di violazione di legge e di eccesso di potere
 vengono prospettate anche a carico dei  decreti  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  del 1978 e del 1982 quali atti presupposti,
 nell'ipotesi  che  gli  stessi  non  debbono  essere  ritenuti   gia'
 annullati.
    III.  -  Illegittimita' derivata, incompetenza, eccesso di potere,
 risultando gli impugnati provvedimenti del comune di Rimini  la  vera
 applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 16/1986 citata.
    Gli  stessi  provvedimenti  sono,  altresi',  illegittimi  in  via
 autonoma poiche' l'art. 52 del d.P.R. 24  luglio  1977,  n.  616,  ha
 trasferito   alle   regioni   a   statuto   ordinario   le   funzioni
 amministrativo  statali  in  materia,  non  conseguente  incompetenza
 dell'autorita'  comunale. L'art. 53 della legge regionale n. 16/1986,
 che delega i comuni in materia, contrasta quindi con  il  sistema  di
 distribuzione  delle competenze stabilito dal legislatore statale cui
 la regione non poteva derogare.
    Per questi motivi, la societa' ricorrente ha chiesto al  tribunale
 di  valere,  previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati,
 con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese.
    La regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, ha  confutato
 i  motivi  di  ricorso  di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di
 spese.
    Con successiva memoria depositata il 1' dicembre 1990, la societa'
 ricorrente  ha  ulteriormente  insistito   nelle   conclusioni   gia'
 rassegnate,  chiedendo al tribunale di voler sospendere il giudizio e
 sollevare davanti alla Corte costituzionale la proposta questione  di
 costituzionalita'.
    Il  tribunale con ordinanza n. 559, del 13 maggio 1987, ha accolto
 l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti
 impugnati.
    Alla pubblica udienza del 12 dicembre 1990,  dopo  la  discussione
 orale, la causa e' passata in decisione.
                             D I R I T T O
    Sono  oggetto  del  ricorso  i  provvedimenti del comune di Rimini
 (delibera della g.m.  n.  3022  del  17  dicembre  1986  e  ordinanza
 sindacale 13 febbraio 1987, n. 2413) con i quali e' stato negato alla
 societa'  ricorrente  (A.P.I)  il  rinnovo  -  e  conseguentemente la
 conversione  in  concessione  -  delle  autorizzazioni  all'esercizio
 dell'impianto   per   la  distribuzione  di  carburante,  in  Rimini,
 circonvallazione meridionale, rilasciate alla ricorrente  stessa  dal
 prefetto  di Forli' ed e' stato ordinato, altresi', lo smantellamento
 dell'impianto stesso.
    I provvedimenti impugnati (di mancato rinnovo di autorizzazione  -
 concessione di carburante) sono meramente applicativi di disposizioni
 legislative contenute nell'art. 16 della legge regione Emilia-Romagna
 17  maggio 1986, n. 16, il cui quinto comma dispone che "non potranno
 essere rinnovate dai  comuni  le  concessioni  relative  ad  impianti
 considerati  marginali  sotto  il  profilo della produttivita'": tali
 impianti sono espressamente indicati nella tabella n. 3 allegata alla
 legge stessa.
    Fra questi, e' ricompreso anche l'impianto gestito dalla  societa'
 ricorrente e in quanto tale, alla scadenza, non ne e' stata rinnovata
 la concessione.
    Le   censure   mosse   sono,   pertanto,  di  sola  illegittimita'
 costituzionale.
    Nel  primo  motivo,  si  solleva   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale  della legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n.
 16, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nell'assunto che
 la materia dei distributori di carburante  -  ricompresa  tra  quelle
 delegate  dallo  Stato  alle regioni, ex art. 52 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616 - risulterebbe per cio' solo estranea  dalla  competenza
 legislativa delle regioni, inderogabilmente limitata dal novero delle
 materie elencate nell'art. 117 della Costituzione.
    Sotto questo profilo, l'eccezione appare manifestamente infondata,
 atteso  che  la regione, nella specie, mediante strumento legislativo
 pienamente  ammissibile  e  compatibile  con  le  stesse   previsioni
 normative statali che consentono l'organizzazione delle funzioni del-
 egate  con  legge (art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e art.
 1, terzo comma, n. 3, lett. a), della legge n. 282/1975) non ha fatto
 altro che esercitare i poteri programmatori -  di  sua  istituzionale
 competenza  in  ordine  al dimensionamento ed alla dislocazione della
 rete distributiva, che le derivano degli artt. 52, lettera a), e  54,
 lett.    f), del d.P.R. n. 616/1977, nonche' determinato i criteri di
 massima circa l'attivita' di distribuzione, rilascio e  revoca  delle
 relative concessioni.
    Nessun  rilievo  di  illegittimita',  sotto il profilo del dedotto
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione,  puo',  quindi,  trovare
 accoglimento  nel caso di specie, ove emerga la considerazione che in
 attuazione del  criterio  dell'esercizio  organico,  da  parte  delle
 Regioni,  delle  funzioni  ad  esse  comunque  affidate  - cosi' come
 realizzato  dallo  stesso  legislatore  del  d.P.R.  n.  616/1977   -
 pienamente    ammissibile   accanto   ai   poteri   istituzionalmente
 appartenenti alle  regioni,  deve  riconoscersi  il  loro  intervento
 normativo generalizzato su tutte le materie delegate dallo Stato, con
 evidente accostamente tra funzioni trasferite e delegate.
    Non  manifestamente  infondata  appare,  invece,  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma,  della  legge
 regione  Emilia-Romagna  17 maggio 1986, n. 16, per contrasto con gli
 artt. 3 e  24,  41,  113,  117  e  118  della  Costituzione  i  quali
 costituiscono,   ad   avviso   del  collegio,  gli  esatti  parametri
 costituzionali  -  parzialmente  diversi  da  quelli  proposti  dalla
 ricorrente - da prendersi a riferimento.
    L'anzidetto  art.  16,  quinto  comma,  della  legge  regionale n.
 16/1986 ricollega, anzitutto, il mancato  rinnovo  delle  concessioni
 relative   ad   impianti   considerati  "marginali",  al  livello  di
 produttivita' dell'impianto stesso, per cui e' logico ritenere  -  in
 assenza di ulteriori specificazioni, del tutto mancanti nella legge -
 che  gli  impianti  c.d.  marginali, esattamente indicati in una mera
 tabella elencativa predisposta dallo stesso legislatore  ed  allegata
 alla  legge, altro non siano che quelli con minore erogato rispetto a
 valori medi che, peraltro - si ripete - non e'  dato  conoscere,  non
 risultando  specificati  in  nessun altro punto della legge, ne' tali
 valori possono essere ricostruiti sulla scorta  degli  altri  criteri
 generali  dettati  dalla  stessa legge, nessuno dei quali fa cenno al
 concetto di marginalita', ne' stabilisce i parametri necessari per la
 sua enucleazione in concreto.
    Orbene, negare il rinnovo della concessione - come fa  l'art.  16,
 quinto  comma, della legge n. 16/1986 cit. - per il solo fatto che un
 determinato impianto di distributore di carburante abbia  erogato  un
 quantitativo  inferiore  ad  un certo limite (peraltro non precisato)
 con cio' divenendo "marginale", appare in  contrasto  con  il  regime
 fissato  dall'art. 16 del d.-l. n. 745/1970 e dagli artt. 16 e 17 del
 d.P.R.   n. 1269/1971 (regolamento di esecuzione) per il mantenimento
 in esercizio degli impianti "esistenti e funzionamenti o regolarmente
 autorizzati" alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
    Dette disposizioni, nel prevedere la prosecuzione temporanea delle
 gestioni in atto, il cui termine finale varia a seconda che si tratti
 di concessioni scadute o tuttora in corso - con  una  disciplina  che
 garantisce,  in  ogni caso, la conservazione degli esercizi fino alla
 scadenza prevista nel titolo originario (o, in  mancanza,  fino  allo
 scadere  del  periodo  di  diciotto  anni  dalla data di rilascio del
 provvedimento stesso) sanciscono  espressamente  (art.  17  del  reg.
 cit.)  che in tutte queste ipotesi le "nuove concessioni (sostitutive
 dei precedenti titoli) sono rilasciate con il solo accertamento della
 idoneita'  tecnica  delle  attrezzature  dell'impianto  al  sicuro  e
 regolare  espletamento  dell'attivita' di distribuzione e senza tener
 conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria,  il
 commercio e l'artigianato".
    A  fronte  di  tale  disciplina  transitoria,  la  cui  perdurante
 applicabilita'  non  e'  dubbia  come  ha  gia'  riconosciuto  questo
 tribunale (sezione seconda, 2982 del 17 dicembre 1985, prima sezione,
 25  agosto  1988, n. 1140) nel caso di conversione in concessione dei
 titoli abilitativi all'eserczio dell'attivita' di  cui  trattasi,  in
 corso  alla data di entrata in vigore della nuova normativa (come nel
 caso della societa' ricorrente) la previsione contenuta nell'art.  16
 della  legge  regionale  17  maggio  1986,  n.  16,  secondo  cui  le
 concessioni  relative  ad   un   elevato   numero   di   impianti   -
 tassativamente  individuati in apposita tabella allegata alla legge -
 non  possono  essere   rinnovate   per   un   motivo   (insufficiente
 produttivita')  che non ha nulla a che vedere con quella (inidoneita'
 tecnica delle attrezzature) al quale fa riferimento  il  citato  art.
 117  del  d.P.R.  n.  1269/1971,  si  risolve  in una deroga ampia ed
 immotivata nei confronti di soggetti pregiudicati da tale novita', la
 cui introduzione, gia' non consentita nell'esercizio  delle  funzioni
 amministrative,   anche   se  di  indirizzo,  attribuite  al  Governo
 dall'art. 52 del d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  -  nella  specie
 esercitate  con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio
 dei Ministri 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982 - deve,  "a  fortiori",
 considerarsi  esorbitante  dai  limiti  della  podesta'  normativa di
 "attuazione" demandata alle regioni a statuto ordinario  dall'art.  7
 del  d.P.R.    n. 616/1977, ai sensi degli artt. 117, ultimo comma, e
 118 della Costituzione.
    In sostanza la regione, con la norma di  cui  trattasi  ha  inteso
 attuare  -  come  gia'  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 31 dicembre 1982, poi annullato  in  parte  qua,  da  t.a.r.
 Lazio,  seconda  sezione,  n.  2982  del  17  dicembre  1985 per aver
 prescelto un criterio  discriminatorio  ai  fini  del  rinnovo  delle
 concessioni  fondato  sul  dato quantitativo del carburante erogato -
 una drastica riduzione del numero degli esercizi in atto senza  tener
 conto della necessita', sancita dalla vigente legislazione statale in
 materia (artt. 16 del d.-l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella
 legge  18  dicembre  1970,  n. 1034, 16, 17 e 18 del d.P.R 27 ottobre
 1971, n. 1269) di salvaguardare, in sede di  approvazione  del  piano
 regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti,
 le  posizioni  esistenti  (con  l'unica  condizione  della  idoneita'
 tecnica delle attrezzature).
    Non  e'  dato  nemmeno cogliere (nella censurata disposizione) una
 capacita' reale di perseguimento di esigenze di  pubblico  interesse,
 atteso  che il prezzo di vendita al pubblico dei predetti erogati non
 e' in alcun modo collegato alla redditivita' degli impianti,  sicche'
 i consumatori non possono che ricevere un pregiudizio dalla riduzione
 della  rete  distributiva se ispirata soltanto da intenti restrittivi
 ed in assenza di altri reali interessi pubblici giustificativi.
    Sulla scorta delle suesposte giustificazioni, ritiene il  collegio
 di potere ravvisare nell'art. 16, quinto comma, della legge regionale
 n.  16/1986  cit.  un  sospetto  -  non manifestamente infondato - di
 incostituzionalita' sotto i profili della violazione degli artt.  117
 e   118   della   Costituzione  per  il  rilevato  contrasto  con  la
 legislazione statale  in  materia,  non  derogabile  dal  legislatore
 regionale,  in sede di emanazione di norme legislative di attuazione)
 dall'art. 41 della Costituzione (per la insussistenza di  ragioni  di
 utilita'  sociale  idonee a giustificare il sacrificio della liberta'
 di iniziativa economica privata) dell'art. 3 della Costituzione  (per
 la  irragionevolezza  della  norma e per la disparita' di trattamento
 operata fra imprenditori esercenti la  stessa  attivita'  e  soggetti
 della medesima disciplina).
    Un  ulteriore,  concorrente (ed al tempo stesso autonomo) sospetto
 di incostituzionalita', e' dato ravvisare nella medesima disposizione
 di cui all'art. 16, quinto comma, della legge  regionale  n.  16/1986
 cit. in rapporto agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
    La    potenzialita'    elusiva    o   compressiva   della   tutela
 giurisdizionale appare insita in una norma - come l'art.  16  cit.  -
 volta   ad   enuncleare  direttamente  e  tassitivamente  -  con  una
 disposizone  di  valenza  legislativa,  priva  di  ogni  elemento  di
 riscontro   motivazionale   -   taluni  impianti  qualificati  ex  se
 "marginali",  perche'  scarsamente  produttivi.  La  norma  fa  cosi'
 diretta  ed  immediata  applicazione  di  un parametro - quello della
 produttivita' - che  seppure  astrattamente  idoneo  ad  ispirare  la
 redazione   del  piano  regionale  di  razionalizzazione  della  rete
 distributiva di carburanti nel territorio di  competenza,  necessita,
 in  concreto,  di  ulteriori  specificazioni  capaci  di  ancorare il
 parametro stesso a dati ed elementi ben  enuncleati,  attraverso  una
 discpina  sottordinata a quella legislativa (per definizione generale
 ed astratta) alla quale rimettere la regolamentazione  della  materia
 senza  sottrarla  alla  ordinaria  tutela  giurisdizionale  garantita
 dall'art. 113 della Costituzione  nei  confronti  di  ogni  attivita'
 amministrativa.
    L'elenco  degli  impianti  (marginali)  da  sopprimere nell'ambito
 della regione Emilia-Romagna, contenuto nella tabella  allegata  alla
 legge n. 16 cit. - ove figura anche quello gestito dalla ricorrente -
 contrasta   manifestamente   con   i   menzionati  principi  generali
 dell'ordinamento   costituzionale,   non   desumendosi   le   ragioni
 giustificative  della statuizione che - per essere di rango normativo
 primario - non  consente  all'interessato  altra  tutela  se  non  il
 rimedio della remissione della norma al giudizio di costituzionalita'
 dal  quale  puo'  scaturire la cancellazione della norma stessa e, in
 via derivata, la caducazione degli impugnati atti amministrativi  che
 vincolativamente   della   norma   stessa  costituiscono  ineludibile
 applicazione.
    Per  le  considerazioni  esposte,  le  delineate  questioni  vanno
 rimesse alla Corte costituzionale restando sospeso  il  giudizio  con
 riserva  di  ogni  ulteriore statuizione all'esita' della risoluzione
 dell'incidente di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Solleva nel giudizio promosso dalla soc. A.P.I., come in epigrafe,
 la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  quinto
 comma,  della  legge  regione  Emilia-Romagna  17 maggio 1986, n. 16,
 nella parte in cui dispone il non rinnovo delle concessioni  relative
 ad impianti di distribuzione di carburanti indicati nella tavola n. 3
 allegata alla legge stessa, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 113,
 117 e 118 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  riserva ogni ulteriore
 pronuncia   all'esito    della    risoluzione    dell'incidente    di
 costituzionalita';
    Dispone  che  a cura della segreteria della sezione gli atti siano
 trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente  pronuncia  sia
 notificata  alle  parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, dal tribunale amministrativo  regionale  del
 Lazio, sezione prima, in camera di consiglio del 12 dicembre 1990.
                       Il presidente: DE ROBERTO
    Il consigliere estensore: BIANCHI
                                            Il consigliere: TAVARNELLI
 92C0112