N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1991

                                 N. 41
       Ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal pretore di Rimini
 nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Flavio Gino ed altra e
                      S.a.s. Pentagramma ed altra
 Locazione - Procedimento per convalida di sfratto per morosita' -
    Lamentata   omessa   previsione,   quale   motivo   di   reiezione
    dell'istanza   della   convalida   su   citata,   dell'opposizione
    dispiegata  dal  terzo  ex  art.  105, primo comma, del cod. proc.
    civ.,  in   caso   di   mancata   comparizione   dell'intimato   -
    Irragionevole  disparita'  di trattamento rispetto alla disciplina
    dell'art. 404 del cod. proc. civ. cosi'  come  risulta  a  seguito
    delle  sentenze nn. 167/1984 e 237/1985 - Compressione del diritto
    di difesa.
 (C.P.C., art. 663).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
    Rilevato che non compariva ne' si costituiva  l'intimata  Societa'
 Pentagramma di Guerrieri Antonio e C. S.a.s.;
      che,  fin  dalla  prima  udienza,  interveniva  in  causa  Corda
 Patrizia, opponendosi alla convalida,  alla  eventuale  emissione  di
 ordinanza di rilascio ed offrendo la somma di L. 1.500.000 nonche' di
 pagare  la  somma  che verra' indicata a titolo di interessi e spese;
 offerte rifiutate dagli attori anche alla udienza del 9 ottobre 1991;
    Rilevato inoltre che gli attori insistevano reiteratamente per  la
 convalida   dell'intimato   sfratto  nei  confronti  della  convenuta
 Pentagramma  S.a.s.,   ribadendo   la   carenza   di   legittimazione
 dell'intervenuta;
                             O S S E R V A
    La  questione  procedurale  da risolvere in questa sede riveste la
 problematica relativa a se,  pur  non  essendo  comparsa  l'intimata,
 l'intervento  nella  fase  sommaria  del procedimento di convalida di
 sfratto,  di  un  terzo  che  invece  dispiega  opposizione,  produca
 l'effetto  di  trasformare  il  procedimento in ordinario giudizio di
 cognizione con conseguente preclusione della pronunzia  di  convalida
 ex art. 663 del c.p.c.
    Richiamando  l'insegnamento della suprema Corte (vedi tra le tante
 cass. 23 gennaio 1985,  n.  295)  posto  che  gli  attori  non  hanno
 avanzata  specifica  istanza  di emissione dell'ordinanza ex art. 665
 del  c.p.c.,  neppure  in  confronto  dell'intimata  deve   ritenersi
 preclusa  in questa sede, un'indagine anche se solo sommaria circa la
 fondatezza   o   meno   dell'opposizione    introdotta    in    causa
 dall'intervenuta.
    L'intervento  deve  essere  valutato  sotto il profilo processuale
 onde qualificarne la  natura  giuridica  in  relazione  alle  diverse
 fattispecie previste dall'art. 105 del c.p.c.
    A  tale  stregua,  l'intervento di Corda Patrizia e' riconducibile
 alla categoria del c.d. intervento principale (art. 105, primo comma,
 del c.p.c.) al infringendum jura utriusque letigatoris, posto che, da
 un lato, essa sostiene di essere titolare "di un consolidato  diritto
 di  conduzione dell'immobile de quo" essendo subentrata all'intimata,
 dall'altra contesta la sussistenza della dedotta morosita'  e  quindi
 la  fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, di cui
 all'intimato sfratto per morosita'.
    L'intervento c.d. principale  ex  parte  conductoris  e'  ritenuto
 configurabile  nella fattispecie a prescindere, in questa sede, dalla
 sua  fondatezza  (vedi  Ennio  Fiori  ed  altri;  la  morosita'   del
 conduttore,  Milano,  1990, pag. 101 segg.; Cass. 15 ottobre 1954, n.
 4484). Con sentenze 7 giugno 1984, n. 167, e 25 ottobre 1985, n. 237,
 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 404
 del c.p.c. nella parte in cui  non  ammette  l'opposizione  di  terzo
 avverso  l'ordinanza  di  convalida di sfratto per finita locazione e
 per  morosita'  emanata  per  mancata  comparizione  o  per   mancata
 opposizione  dell'intimato  pure  comparso,  sottolineando fortemente
 l'esigenza di tutela del diritto del terzo fin  dalla  fase  sommaria
 del  procedimento.  Ne  discende  una  conferma,  sia pure implicita,
 dell'ammissibilita' dell'intervento del terzo che in tale modo  attua
 detta tutela in via preventiva.
    Cio'  posto,  se, in accoglimento della istanza di convalida degli
 attori, si concludesse con conforme pronunzia il giudizio  alla  fase
 sommaria  previa  separazione della domanda proposta dall'intervenuta
 (tesi sostenuta in giurisprudenza: pretore Milano ordinanza 28 luglio
 1989, Immobiliare S. Anna c/Fallimento  POL  S.n.c.;  pretore  Milano
 ordinanza 28 aprile 1988 Bisoni c/Saladino riportate in: La morosita'
 del  conduttore  p.  92  e  segg.,  sopracitata),  si  attuerebbe  la
 negazione dell'effetto proprio dell'intervento in via principale  che
 sottende  una  domanda  del  terzo  volta ad ottenere la tutela della
 propria  situazione  giuridica  prevalente  su  quella  oggetto   del
 contendere fra i due litiganti originari.
    Il  terzo invero interviene nel giudizio di convalida prima che il
 giudice decida, definitivamente, sul rilascio  del  bene  (del  quale
 esso  assume nella fattispecie di essere conduttore non inadempiente)
 per prevenire il danno che da tale decisione potrebbe derivargli.
    D'altra  parte,  ad  avviso  di  chi  scrive, non appare del tutto
 convincente la tesi sostenuta in giurisprudenza (v. pretore di Monza,
 ordinanza 28 luglio 1990 Guarnieri C. Scotti in Arch. locaz. 1990  p.
 781)  ed  in dottrina (E. Fiore ed altri La morosita' del conduttore,
 op. cit., pp. 96, 104) secondo cui, pur  in  assenza  di  opposizione
 dell'intimato   ovvero  di  mancata  comparizione  dello  stesso,  e'
 preclusa   la   pronunzia   dell'ordinanza   di   convalida,   atteso
 l'intervento  principale  ex art. 105, primo comma, del c.p.c.  nella
 fase sommaria del terzo, e sul presupposto  che  il  procedimento  ex
 art.  657  e  segg.  del  c.p.c.  puo' concludersi con l'ordinanza di
 convalida solo allorche' la vicenda  si  svolga  senza  contestazione
 alcuna.
    L'opposizione  del  terzo  avrebbe, in altri termini, l'effetto di
 provocare  la  trasformazione  del  procedimento   in   un   giudizio
 cumulativo ordinario.
    Invero  il  chiaro  dettato  dell'art.  663  del  c.p.c. impone al
 giudice di far  luogo  alla  convalida  nella  sola  ipotesi  in  cui
 l'intimato non compaia o non si opponga allo sfratto od alla licenza.
    Giurisprudenza  e  dottrina  hanno  attribuito a siffatta condotta
 processuale dello intimato il valore di ammissione legale  dei  fatti
 allegati dal locatore.
    Di talche', fatto salvo il difetto dei presupposti della convalida
 rilevabile   d'ufficio,   a   siffatta  pronunzia  dil  giudice  deve
 pervenire, concludendo la fase sommaria.
    La "comparizione" invece del terzo intervento, che si opponga alla
 convalida richiesta nella  fattispecie  degli  attori  nei  confronti
 della  sola  intimata,  fungerebbe  invece  da  "negazione" dei fatti
 addotti dagli attori con la domanda; fatti da ritenersi  invece  come
 "legalmente ammessi".
    Da  un lato quindi, nella fattispecie concreta che ne occupa, agli
 attori-locatori ex art. 663 del c.p.c. dovrebbe  essere  riconosciuto
 il  diritto  ad ottenere la richiesta convalida dell'intimato sfratto
 per  morosita'  nei  confronti  della  sola  intimata  con  efficacia
 conclusiva  del  provvedimento,  posto  che ex art. 665 del c.p.c. e'
 precluso far  luogo  al  provvedimento  interinale  di  rilascio  con
 riserva   delle   eccezioni,  da  valutarsi  nell'ulteriore  giudizio
 ordinario, in difetto di specifica istanza in tal senso.
    Dall'altro, come gia' s'e' precisato, la  convalida  e  quindi  la
 conclusione   del   procedimento   alla  fase  sommaria,  frusterebbe
 l'intervento del terzo ex art. 105, primo comma, del  c.p.c.,  attesa
 la finalita' di tutela preventiva del proprio diritto in confronto di
 entrambe le parti originarie che in esso e' insita.
    Pare  quindi  al pretore che il vigente disposto dell'art. 663 del
 c.p.c. nella parte in cui non contempla, quale  motivo  di  reiezione
 della  convalida, anche l'opposizione dispiegata dal terzo in sede di
 intervento  ex  art.  105,   primo   comma,   del   c.p.c.   implichi
 irragionevole  disparita' di trattamento e sostanziale violazione del
 diritto di difesa ex artt. 3 e  24,  primo  e  secondo  comma,  della
 Costituzione,  anche  alla  luce  di  quanto  affermato  dalla  Corte
 costituzionale nelle sentenze 7 giugno 1984,  n.  167  e  25  ottobre
 1985, n. 237.
    La  Corte costituzionale infatti, in nome del rispetto di siffatti
 principi, ha sancito l'illegittimita' dell'art. 404 del c.p.c.  nella
 parte  in  cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza
 di convalida di sfratto, motivando che la disparita'  di  trattamento
 inflitta   al   terzo  e'  "tanto  piu'  lesiva  di  ogni  canone  di
 ragionevolezza cui si ispira, nella giurisprudenza di  questa  Corte,
 l'art.  3  pur  se  inserito  nell'area coperta dall'art. 24, primo e
 secondo comma, per quanto si rifletta che la sostanziale  ingiustizia
 del  provvedimento decisorio e' da temere nell'ordinanza di convalida
 di sfratto in assai maggiore misura di quel che non possa  lamentarsi
 in sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva".
    Se  con l'intervento ex art. 105, primo comma, del c.p.c. il terzo
 intende proprio  attuare  una  tutela  c.d.  preventiva  del  proprio
 diritto,  ritiene il pretore che ad identiche motivazioni possa farsi
 appello  al  fine  di  denunziare   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  663  del  c.p.c.,  nei  termini  gia'  illustrati, laddove
 consente di pronunziare l'ordinanza di convalida in caso  di  mancata
 comparizione   dell'intimato   e   di   contemporaneo  intervento  in
 opposizione ex art. 105, primo comma, del c.p.c. del terzo.
    Appare a chi scrive la rilevata questione  di  incostituzionalita'
 non  manifestamente  infondata,  alla  luce  delle considerazioni che
 precedono.
    La rilevanza di essa, nella fattispecie concreta, discende, atteso
 quanto fin qui si e' precisato, dall'impossibilita'  di  definire  il
 giudizio,  stanti  le  istanze contrapposte delle parti e l'obiettivo
 contrasto  interpretativo  della   norma,   indipendentemente   dalla
 denunziata questione di legittimita' costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  663  del  c.p.c.  nella  parte  in cui non
 contempla, quale motivo di reiezione della istanza di convalida dello
 sfratto per morosita' in caso di mancata  comparizione  dell'intimato
 anche  la  opposizione dispiegata dal terzo nel procedimento sommario
 ex art. 105, primo comma, del c.p.c., per presunto contrasto con  gli
 artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione;
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, a cura della cancelleria;
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
 parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Rimini, addi' 21 ottobre 1991
                      Il pretore: VITELLI CASELLA

 92C0114