N. 27 SENTENZA 22 gennaio - 3 febbraio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Isef - Diploma richiesto per l'insegnamento
 dell'educazione fisica - Riscatto corso legale di studi -  Esclusione
 -  Istituti  superiori  di  educazione  fisica  considerati  di grado
 universitario - Richiamo alla sentenza  n.  426/1990  della  Corte  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-L.  2  marzo  1974, n. 30, art. 2-novies, primo comma, introdotto
 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo
 comma,  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30  (Norme  per   il
 miglioramento  di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),
 convertito, con modificazioni, nella legge 16  aprile  1974,  n.  114
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  28  giugno  1991 dal Pretore di
 Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Luca Andreani e l'INPS,
 iscritta al n. 515 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visti gli atti di costituzione di Luca Andreani e dell'INPS;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il  giudice
 relatore Giuseppe Borzellino.
                           Ritenuto in fatto
   Con  ordinanza  emessa il 28 giugno 1991 il Pretore di Ferrara, nel
 procedimento civile vertente tra Luca Andreani e INPS (Reg.  ord.  n.
 515  del  1991),  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 2-novies,  primo  comma,  del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30 (Norme
 per  il  miglioramento  di  alcuni   trattamenti   previdenziali   ed
 assistenziali),  convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
 1974, n. 114, nella parte in cui non consente il riscatto  del  corso
 legale  di  studi  presso gli Istituti superiori di educazione fisica
 (ISEF), per il conseguimento del diploma richiesto dalla legge  quale
 condizione  necessaria  per accedere all'insegnamento dell'educazione
 fisica.
    Premette l'ordinanza  che  l'Andreani,  insegnante  di  educazione
 fisica  presso il Centro Professionale Citta' del Ragazzo di Ferrara,
 ha presentato all'INPS domanda per essere ammesso al riscatto ai fini
 pensionistici del  corso  predetto,  di  durata  triennale,  compiuto
 presso l'ISEF di Bologna.
    L'INPS,  tuttavia, ha respinto la domanda perche' il titolo non e'
 equiparabile alla laurea.
    Secondo il remittente la previsione normativa  contrasterebbe  con
 il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.
    Infatti,  il  diploma  di  educazione  fisica viene rilasciato, ai
 sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88,  al  termine  di  un  corso
 tenuto  presso un Istituto di grado universitario (art. 22). E il di-
 ploma  rappresenta  (art.  14)  l'unico   titolo   per   l'ammissione
 all'insegnamento della materia.
    Poiche'  lo scopo della normativa di riscatto di periodi di studio
 sembra doversi ravvisare nell'intento di non penalizzare i lavoratori
 che  hanno  dovuto  ritardare  l'inizio  della  loro  attivita'   per
 acquisire  il  titolo  necessario  ad  essere ammessi all'impiego, la
 disposizione sarebbe, quindi, irrazionale perche'  discrimina,  senza
 alcuna giustificazione, rispetto ai possessori del diploma di laurea,
 i titolari del diploma di educazione fisica.
    Con  atto  depositato  il  29 agosto 1991 e' intervenuto il signor
 Luca Andreani, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani.
    Nella  memoria  si  osserva  che  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale  sollevata e' pienamente fondata, in quanto si pone in
 tutta  evidenza  l'irrazionalita'   dell'art.   2-novies   citato   e
 l'ingiusta   discriminazione,  che  inevitabilmente  ne  deriva,  nei
 confronti dei titolari del  diploma  di  educazione  fisica,  che  si
 ottiene attraverso studi di grado universitario.
    Con  atto  depositato il 9 settembre 1991 si e' costituito l'INPS,
 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Mercanti, "rimettendosi alla
 decisione che la Corte si compiacera' di prendere".
                        Considerato in diritto
   1.1. - L'art. 2-novies, primo  comma,  del  decreto-legge  2  marzo
 1974,  n.  30  (Norme  per  il  miglioramento  di  alcuni trattamenti
 previdenziali  ed   assistenziali),   introdotto   dalla   legge   di
 conversione  16  aprile  1974,  n.  114, stabilisce che il periodo di
 corso  di laurea e' riscattabile ai fini pensionistici dagli iscritti
 nell'assicurazione I.V.S., il che risultava gia' previsto,  peraltro,
 dalla   legge   30  aprile  1969,  n.  153  recante  revisione  degli
 ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
    1.2.  -   Il   Pretore   remittente,   tanto   premesso,   ritiene
 ingiustificatamente  discriminante, e percio' in contrasto con l'art.
 3 della Costituzione, l'impossibilita' di riscatto del periodo legale
 di studi  seguiti  negli  Istituti  superiori  di  educazione  fisica
 (ISEF).
    2.1. - La questione e' fondata.
    La  legge  7  febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione
 fisica) dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi  hanno  lo
 scopo  di  fornire  la  cultura scientifica e tecnica necessaria alla
 preparazione e al perfezionamento di coloro che  intendono  dedicarsi
 all'insegnamento  dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti
 superiori stessi sono di grado universitario. Il che e'  puntualmente
 riaffermato  (art.  2) nello Statuto dell'ISEF di Bologna, (d.P.R. 16
 ottobre 1973, n. 973), a suo tempo frequentato dall'interessato  alla
 presente vicenda.
    2.2.  -  Orbene,  la  giurisprudenza di questa Corte ha in passato
 gia' posto in rilievo che la legislazione  in  tema  di  riscatti  di
 periodi  di  studi  e'  tendenziale  a  concedere  alla  preparazione
 professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va  ricordato
 come  cio'  sia  stato  gia' affermato per l'accesso alle mansioni di
 assistente sociale cui  hanno  analogamente  titolo  unicamente  quei
 soggetti  che  abbiano  conseguito  il relativo diploma rilasciato da
 Istituti universitari (sentenza n. 426 del 1990).
    La questione odierna,  che  si  prospetta  in  consimili  termini,
 comporta,  pertanto,  una dichiarazione di illegittimita' della norma
 in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies,  primo
 comma,   del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30  (Norme  per  il
 miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed  assistenziali),
 introdotto  dalla  legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella
 parte in  cui  non  prevede  la  facolta'  di  riscattare  i  periodi
 corrispondenti  alla  durata degli studi per il conseguimento del di-
 ploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori
 a cio' demandati.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0127