N. 27 SENTENZA 22 gennaio - 3 febbraio 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Isef - Diploma richiesto per l'insegnamento dell'educazione fisica - Riscatto corso legale di studi - Esclusione - Istituti superiori di educazione fisica considerati di grado universitario - Richiamo alla sentenza n. 426/1990 della Corte - Illegittimita' costituzionale. (D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, primo comma, introdotto dalla legge 16 aprile 1974, n. 114) (Cost., art. 3).(GU n.7 del 12-2-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Luca Andreani e l'INPS, iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione di Luca Andreani e dell'INPS; Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 il Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Luca Andreani e INPS (Reg. ord. n. 515 del 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non consente il riscatto del corso legale di studi presso gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), per il conseguimento del diploma richiesto dalla legge quale condizione necessaria per accedere all'insegnamento dell'educazione fisica. Premette l'ordinanza che l'Andreani, insegnante di educazione fisica presso il Centro Professionale Citta' del Ragazzo di Ferrara, ha presentato all'INPS domanda per essere ammesso al riscatto ai fini pensionistici del corso predetto, di durata triennale, compiuto presso l'ISEF di Bologna. L'INPS, tuttavia, ha respinto la domanda perche' il titolo non e' equiparabile alla laurea. Secondo il remittente la previsione normativa contrasterebbe con il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, il diploma di educazione fisica viene rilasciato, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al termine di un corso tenuto presso un Istituto di grado universitario (art. 22). E il di- ploma rappresenta (art. 14) l'unico titolo per l'ammissione all'insegnamento della materia. Poiche' lo scopo della normativa di riscatto di periodi di studio sembra doversi ravvisare nell'intento di non penalizzare i lavoratori che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attivita' per acquisire il titolo necessario ad essere ammessi all'impiego, la disposizione sarebbe, quindi, irrazionale perche' discrimina, senza alcuna giustificazione, rispetto ai possessori del diploma di laurea, i titolari del diploma di educazione fisica. Con atto depositato il 29 agosto 1991 e' intervenuto il signor Luca Andreani, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani. Nella memoria si osserva che la questione di legittimita' costituzionale sollevata e' pienamente fondata, in quanto si pone in tutta evidenza l'irrazionalita' dell'art. 2-novies citato e l'ingiusta discriminazione, che inevitabilmente ne deriva, nei confronti dei titolari del diploma di educazione fisica, che si ottiene attraverso studi di grado universitario. Con atto depositato il 9 settembre 1991 si e' costituito l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Mercanti, "rimettendosi alla decisione che la Corte si compiacera' di prendere". Considerato in diritto 1.1. - L'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, stabilisce che il periodo di corso di laurea e' riscattabile ai fini pensionistici dagli iscritti nell'assicurazione I.V.S., il che risultava gia' previsto, peraltro, dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. 1.2. - Il Pretore remittente, tanto premesso, ritiene ingiustificatamente discriminante, e percio' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'impossibilita' di riscatto del periodo legale di studi seguiti negli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF). 2.1. - La questione e' fondata. La legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi hanno lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti superiori stessi sono di grado universitario. Il che e' puntualmente riaffermato (art. 2) nello Statuto dell'ISEF di Bologna, (d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 973), a suo tempo frequentato dall'interessato alla presente vicenda. 2.2. - Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato gia' posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti di periodi di studi e' tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato come cio' sia stato gia' affermato per l'accesso alle mansioni di assistente sociale cui hanno analogamente titolo unicamente quei soggetti che abbiano conseguito il relativo diploma rilasciato da Istituti universitari (sentenza n. 426 del 1990). La questione odierna, che si prospetta in consimili termini, comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimita' della norma in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del di- ploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0127