N. 31 SENTENZA 22 gennaio - 3 febbraio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Docenti universitari - Riordinamento - Idoneita' a
 professore associato - Qualifiche da ammettere ai giudizi -  Titolari
 di   assegni   di  formazione  scientifica  e  didattica  per  l'anno
 accademico 1979-80 - Esclusione - Previsione di una mera  e  generica
 partecipazione  ai  seminari  e alle esercitazioni per gli studenti -
 Non fondatezza.
 
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R.  11
 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 5, terzo
 comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega  al  Governo
 per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
 formazione  e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50,
 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della  docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione
 organizzativa  e  didattica),  promosso  con  ordinanza  emessa il 26
 ottobre 1990 dal Consiglio di Stato - Sezione  VI  giurisdizionale  -
 sul  ricorso  proposto  da  Antonino  Vitarelli  ed  altri  contro il
 Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 314  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 19, prima sperie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di costituzione  di  Maria  Ambrosini  ed  altri  e
 Antonino  Vitarelli,  nonche' l'atto di intervento del Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi   l'avvocato  Massimo  Colarizi  per  Antonino  Vitarelli  e
 l'avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte
 costituzionale  il  16  aprile  1991) il Consiglio di Stato - Sez. VI
 Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Vitarelli Antonino ed altri
 contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro (Reg. ord.  n.
 314/1991)  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 "degli artt. 5, comma terzo, n. 3, della legge n. 21  febbraio  1980,
 n.  28  e  50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 nella parte in
 cui non contemplano, tra i soggetti che  possono  essere  ammessi  ai
 giudizi  di idoneita' per professore associato, i titolari di assegni
 di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del decreto-
 legge 1 ottobre 1973, n. 580,  convertito  nella  legge  30  novembre
 1973,  n.  766,  che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto
 per un triennio attivita'  didattica  e  scientifica,  comprovata  da
 pubblicazioni  edite  documentate  dal preside di facolta' in base ad
 atti risalenti al periodo di svolgimento delle  attivita'  medesime",
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  per disparita' di
 trattamento, ad asserita parita' di condizioni, rispetto  ai  tecnici
 laureati,  ai  medici  interni  di  cui  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  14  aprile  1986,  n.   89,   nonche'   rispetto   ai
 contrattisti  universitari  di  cui all'altra sentenza della Corte 13
 luglio 1989, n. 397.
    Il giudizio a quo verte sul ricorso in appello avverso la sentenza
 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la  quale,  nel
 respingere il ricorso del dott. Vitarelli, si affermo' che non poteva
 estendersi  il  dettato  della  citata sentenza n. 89 del 1986 fino a
 comprendervi  i  medici  assegnisti  (quale  si  era  presentato   il
 ricorrente), ai fini dell'ammissione alla seconda tornata dei giudizi
 di idoneita' a professore associato.
    Osservato  che  il  dottor  Vitarelli  non rientra in alcuna delle
 puntuali categorie, individuate dalla legge, ovvero introdotte  dalla
 giurisprudenza  costituzionale,  il  Collegio remittente richiama, in
 particolare, la sentenza della Corte 13  luglio  1989,  n.  397,  per
 rilevare  come  la  questione ivi trattata sia stata ritenuta fondata
 sulla considerazione che, giusta l'art. 5 del  decreto-legge  n.  580
 del  1973,  convertito  nella  legge  n.  766 del 1973, i titolari di
 contratto sono equiparati agli assistenti qualora,  a  parita'  delle
 altre  condizioni,  oltre  i  limiti  di  impegno attinenti alla loro
 qualita'  scientifica  previsti  dallo  stesso   articolo,   svolgano
 attivita'  di assistenza e cura. Precisazione questa che rende palese
 come i contrattisti venivano a trovarsi in posizione  sostanzialmente
 analoga  a  quella  dei  medici  interni,  oggetto  della  precedente
 sentenza n. 89 del  1986,  recante  disparita'  rispetto  ai  tecnici
 laureati.
    E  dunque,  per  quanto  concerne  gli  assegnisti  ex  art. 6 del
 decreto-legge n. 580 del 1973, la  medesima  disparita'  rispetto  ai
 tecnici  laureati  e'  per il Collegio a quo irrazionale e lesiva del
 principio  di   eguaglianza   come   recepito   dall'art.   3   della
 Costituzione, versandosi - si sostiene - in situazione simile qualora
 gli  assegnisti  abbiano  svolto,  a  parita' di condizioni oggettive
 (concorso,   triennio   di   riferimento,    attivita'    scientifica
 documentata),  compiti  di  assistenza  e  cura.  Anche  per  costoro
 ricorrerebbe la medesima  ratio  che,  muovendo  dalla  constatazione
 della   situazione   di   fatto   venutasi  all'epoca  a  determinare
 nell'ambito universitario a seguito  del  decreto-legge  n.  580  del
 1973,  consentiva  - attraverso il transitorio sistema dei giudizi di
 idoneita' - il passaggio  alla  figura,  di  nuova  istituzione,  del
 professore associato.
    2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti unendosi ai dubbi
 di   costituzionalita'   espressi   nell'ordinanza  di  rimessione  e
 assumendo l'assoluta identita' delle situazioni poste a confronto.
    E'  intervenuto  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 concluso   per   l'inammissibilita'   ovvero   l'infondatezza   della
 questione.  L'inammissibilita' deriverebbe dal fatto che si richiede,
 in sostanza, un provvedimento fondato su precedenti  sentenze  "addi-
 tive":  con  cio'  la  Corte  "finirebbe per allontanarsi troppo" dal
 modello delineato dalle disposizioni costituzionali  regolatrici  del
 giudizio di legittimita' costituzionale.
    Nel  merito  non vi sarebbe "alcun dato normativo di equiparazione
 agli assistenti ospedalieri come invece per i contrattisti medici con
 l'art. 5 della legge n. 580 del 1973".
                        Considerato in diritto
    1. -  Quanto  prospettato  nell'ordinanza  di  rimessione  importa
 stabilire  se  l'art.  5,  terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio
 1980, n. 28 (Delega al Governo per  il  riordinamento  della  docenza
 universitaria   e   relativa   fascia   di   formazione   e   per  la
 sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art.  50,  n.  3,  del
 d.P.R.   11   luglio   1980.  n.  382  (Riordinamento  della  docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
 organizzativa   e   didattica)   contrastino   con   l'art.  3  della
 Costituzione non essendo  state  contemplate  tra  le  qualifiche  da
 ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneita' per professore
 associato,   i  titolari  di  assegni  di  formazione  scientifica  e
 didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge  1'  ottobre  1973,  n.
 580,   convertito   nella   legge   30  novembre  1973,  n.  766  con
 modificazioni, che entro l'anno accademico  1979/80  abbiano  svolto,
 per un triennio, comprovata attivita' didattica e scientifica.
    Secondo  l'assunto  del  Collegio  remittente  sarebbe identica la
 posizione dei titolari di  assegno,  nell'ambito  della  facolta'  di
 medicina con il connesso esercizio di attivita' medica, con i tecnici
 laureati  specificamente  previsti  dalla legge, nonche' con i medici
 interni (aiuti e assistenti) ed i contrattisti universitari,  oggetto
 delle  sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e, rispettivamente, n.
 397 del 1989.
    2.   -   L'Avvocatura   dello   Stato    oppone    preliminarmente
 l'inammissibilita'  della  questione:  essa  -  nell'unicum che si e'
 venuto a formare, per  gli  specifici  fini  in  esame,  tra  tecnici
 laureati,  medici interni e contrattisti verrebbe a fondarsi, in gran
 parte, sui principi contenuti nelle sentenze della Corte indicate  in
 narrativa.
    Ma  l'eccezione  va  disattesa  in radice: quel che e' in giuoco -
 l'asserita disparita' di trattamento - concerne,  in  ogni  caso,  un
 presunto  contrasto  con  l'ordinamento  ed  il tertium comparationis
 offerto  riguarda,  nella  susseguente  verifica,  soggetti  comunque
 ammessi a sostenere il giudizio di idoneita'.
    3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    La  Corte  ha  gia'  considerato  e  posto  in  luce  la  funzione
 strumentale e spiccatamente coadiuvante  dell'attivita'  dei  tecnici
 laureati  in  armonia  con  quella didattica e scientifica svolta dal
 personale docente, cosi' come precisato dall'art. 35  del  d.P.R.  n.
 382 citato (sentenza n. 89). Di conseguenza, con la medesima sentenza
 e'  stata  affermato,  nell'unita'  di  posizioni  che si e' venuta a
 costituire, l'ammissione al giudizio de quo dei medici interni (aiuti
 e assistenti), potendosi ingenerare altrimenti evidente sperequazione
 rispetto a un trattamento avente conferente identita' di requisiti.
    Quanto poi ai titolari di contratto viene rilevato che per costoro
 vennero normativamente fissati  (d.-l.  n.  580,  art.  5,)  rigorosi
 impegni,  anche  in  termini di orario, di assistenza agli studenti e
 soprattutto  di  controllo  del  loro  profitto  e  di   obbligo   di
 esercitazioni;  elementi tutti che risultano rispondenti ad integrare
 l'espletamento di prestazioni istituzionali d'ordine didattico (sent.
 n. 397). Si' che per i contrattisti presso la facolta' di medicina  e
 chirurgia  che ebbero a svolgere attivita' di assistenza e cura oltre
 i  limiti  di  impegno  sopra  ricordati,  si   rese   necessaria   e
 giustificata  l'equiparazione in toto, da parte del legislatore, agli
 assistenti ospedalieri fin dal  1973  (predetto  art.  5,  undicesimo
 comma - cfr.sent. n. 549 del 1990).
    Per  converso,  per i titolari degli assegni, di cui alla presente
 controversia, e' meramente prevista una  generica  partecipazione  ai
 seminari  ed alle esercitazioni per gli studenti (art. 6 del d.-l. n.
 580), con il che non viene rivelata, di certo, alcuna  identita'  nei
 sensi  di  cui  innanzi. D'altronde, il servizio di assistenza e cura
 prestato e' si' equiparabile al servizio di assistente ospedaliero di
 ruolo,  ma  -  esplicitamente  -  soltanto  ai  fini   dei   concorsi
 ospedalieri  (d.-l.  23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge
 19 febbraio 1979 n. 54):  beneficio,  adunque,  operante  all'interno
 dell'ordinamento  ospedaliero e non suscettibile di alcun riferimento
 estensivo.
    Non rinvenendosi, pertanto, indizio alcuno  di  quella  identita',
 che  si  assume  vulnerata  per disparita' ex art. 3 Costituzione, la
 questione e' infondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  5,  terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28
 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
 relativa fascia di formazione e per la sperimentazione  organizzativa
 e  didattica) e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia   di
 formazione,  nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica), in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di
 Stato - Sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0131