N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 1992
N. 10 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 1992 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia) Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto speciale nonche' alle province di Trento e Bolzano - Obbligo di istituzione e tenuta di albi di soggetti cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci - Previsione dell'emanazione da parte del Ministro della funzione pubblica di un piano pluriennale da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonche' dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, 22 e 24). (Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, 5 e 6).(GU n.7 del 12-2-1992 )
Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, in giudizio rappresentato e difesa dal prof. avv. Sergio Panunzio e dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia in Roma - piazza Colonna n. 355, come da mandato in calce, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 4, comma 11, art. 22 ed art. 24) concernente "disposizioni in materia di finanza pubblica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 1991). I. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 1991, e' stata pubblicata la legge 30 dicembre 1991 n. 412, dal titolo "Disposizioni in materia di finanza pubblica". Interessano, al fine della presente impugnativa: a) l'art. 4, comma 11, dove e' stabilito che "per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art. 19, primo comma, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento"; b) l'art. 22, dove vengono disciplinate l'istituzione e la tenuta degli "albi dei beneficiari di provvidenze di natura ecomomica"; c) l'art. 24, che istituisce "l'anagrafe delle prestazioni". Le disposizioni appena enunciate sono lesive della sfera di competenza e di autonomia, assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto speciale l.c. 31 gennaio 1963, n. 1) e dal titolo IV dello stesso statuto: per i motivi e sotto i profili che si va a precisare. II. - L'art. 4, comma 11, richiamando le decurtazioni gia' disposte, a decorrere dell'anno 1990, con l'art. 19 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38), riduce ulteriormente, per le regioni a statuto speciale e provincie autonome, le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale. Per la regione Friuli-Venezia Giulia la percentuale di riduzione passa, ora, dal 10 al 14 per cento. Contro il predetto art. 19 del d.-l. n. 415/1989, la regione Friuli-Venezia Giulia ed altre regioni a statuto speciale e province autonome sollevarono, a suo tempo, la questione di legittimita' costituzionale, lamentando che la disciplina impugnata, da un lato, lasciava immutata la regolamentazione del servizio sanitario e l'entita' degli oneri e, dall'altro, scaricava il costo della manovra finanziaria sulle sole regioni a statuto speciale e provincie autonome, con violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di autonomia finanziaria e di copertura della spesa. Con sentenza n. 381/1990, codesta ecc.ma Corte respinse l'impugnativa, ma ebbe cura di osservare, fra l'altro: che " .. la posizione delle ricorrenti muove dalla erronea convinzione che il d.-l. n. 415 del 1989 abbia provveduto a stabilire per la finanza delle regioni (e delle province) ad autonomia differenziata un nuovo e definitivo rapporto fra entrate e spese", mentre "in realta', .. le norme impugnate contengono misure provvisorie .. che, comunque, fanno salvi .. i futuri aggiustamenti che verranno definitivamente apportati a seguito di trattative del Governo con le singole regioni (o Province) .."; che " .. non vi puo' essere dubbio che .. la specialita' dell'autonomia deve riflettersi anche sul piano finanziario .."; che " .. gli strumenti appropriati per stabilire un equilibrio tra le risorse finanziarie assegnate alle regioni (e alle province) ad autonomia differenziata e i piu' complessi compiti assegnati alle medesime sono costituiti dalle norme di attuazione e dalle leggi previste dagli statuti per la revisione delle proprie norme finanziarie"; che " .. le disposizioni impugnate rappresentano provvedimenti provvisori, contenenti una parte di una globale manovra finanziaria che dovra' essere compiutamente realizzata con gli appropriati strumenti legislativi ..". Con le osservazioni sopra riprodotte, codesta ecc.ma Corte, - muovendo dalla considerazione che le norme impugnate contenevano "misure provvisorie", abbisognevoli di "futuri aggiustamenti" da apportare "a seguito di trattative del governo con le singole regioni" -, indicava, quali "appropriati strumenti legislativi" (per stabilire un equilibrio fra le risorse finanziarie, assegnate alle regioni ed alle province ad autonomia differenziata, ed i piu' complessi compiti assegnati alle medesime), le norme di attuazione degli Statuti speciali. Ebbene il governo della Repubblica non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza n. 381/1990. La strada delle norme di attuazione non e' stata percorsa. Trattative per la stesura delle norme di attuazione non sono state neppure avviate. Le misure provvisorie, di cui al citato art. 19, primo comma, del d.-l. n. 415/1989, sono rimaste "misure provvisorie" (come la Corte le aveva definite) con il diverso e piu' pesante spessore, determinato dall'aumento della percetuale di riduzione, ivi stabilita. Questo aumento e', dunque, costituzionalmente illegittimo, rispetto alla regione Friuli-Venezia Giulia, sia perche' viene introdotto mediante uno strumento legislativo non appropriato (cioe', diverso dallo strumento delle norme di attuazione), sia perche' nella sostanza, crea un ingiustificato squilibrio nella finanza di questa regione, recando grave alterazione del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che deve sussistere fra bisogni regionali ed oneri finanziari per farvi fronte: con violazione delle norme statutarie, attributive di competenze (artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale) e del titolo IV stesso statuto. III. - L'art. 22 della legge n. 412/1991 obbliga anche le regioni a statuto speciale ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, "contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci". La disposizione, anche se preordinata "al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (cfr. art. 22 legge n. 241/1990), e' manifestamente lesiva della potesta' regionale di auto-organizzazione (art. 4 n. 1 dello statuto), imponendo oneri e adempimenti, specifici e puntuali, che non lasciano alcun spazio al legislatore regionale, neppure a livello integrativo e di attuazione. Oltre tutto, questa invasione di competenza irragionevolmente immuta quanto disposto dall'art. 29 della citata legge statale 7 agosto 1990, n. 241 allo stesso fine di assicurare trasparenza e svolgimento imparziale dell'azione amministrativa. Detto art. 29, infatti, obbliga le regioni a statuto speciale e le province autonome "ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima", lasciando, cosi', ampio spazio alla potesta' regionale di auto-organizzazione. IV. - Rispetto all'art. 24 della legge n. 412/1991, se ed in quanto riferibile anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, valgono in via di massima le stesse censure rivolte contro l'art. 22 della stessa legge. In particolare, va poi censurato il terzo comma del medesimo art. 24, in cui si prescrive che "entro il 30 aprile 1992, il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obbiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi". Con questa previsione del terzo comma (sempre se riferibile alla regione Friuli-Venezia Giulia) viene attribuito al Ministro per la funzione pubblica, sostanzialmente, il potere di interferire nella organizzazione della regione stessa e nello svolgimento dell'azione amministrativa regionale, mediante una inammissibile limitazione del tipo e del numero degli incarichi. E tutto cio' con violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto speciale.
Per le considerazioni suesposte che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per quanto attiene all'aumento, ivi previsto, della percentuale di riduzione per la regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 e dell'art. 24 della stessa legge nelle parti in cui siano riferibili alla stessa regione. Trieste - Roma, addi' 28 gennaio 1992 Avv. Gaspare PACIA 92C0136