N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 1992

                                 N. 10
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                    cancelleria il 3 febbraio 1992
   (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)
 Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte
    corrente  del  Fondo  sanitario  nazionale  alle regioni a statuto
    speciale nonche' alle province di Trento e Bolzano  -  Obbligo  di
    istituzione  e tenuta di albi di soggetti cui siano stati erogati,
    in ogni esercizio finanziario, contributi,  sovvenzioni,  crediti,
    sussidi  e  benefici  di  natura economica a carico dei rispettivi
    bilanci - Previsione dell'emanazione da parte del  Ministro  della
    funzione pubblica di un piano pluriennale da allegare al documento
    di   programmazione   economico-finanziaria,  che  stabilisce  gli
    obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi  -
    Asserita  indebita  invasione della sfera di autonomia finanziaria
    della  regione  nonche'  dei  principi  di  ragionevolezza  e   di
    copertura  finanziaria  -  Richiamo  ai  principi  enunciati nella
    sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  381/1990  su  analoghe
    questioni.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, 22 e 24).
 (Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, 5 e 6).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
   Ricorso  del  presidente  della giunta regionale del Friuli-Venezia
 Giulia, in giudizio rappresentato e  difesa  dal  prof.  avv.  Sergio
 Panunzio  e  dall'avv.  Gaspare  Pacia,  con  domicilio eletto presso
 l'ufficio della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  Roma  -  piazza
 Colonna  n.  355,  come  da  mandato  in  calce,  nei  confronti  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la  legge  30  dicembre
 1991,  n.  412  (art.  4,  comma  11, art. 22 ed art. 24) concernente
 "disposizioni in  materia  di  finanza  pubblica"  (pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 1991).
    I.  -  Nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 1991, e'
 stata pubblicata la  legge  30  dicembre  1991  n.  412,  dal  titolo
 "Disposizioni in materia di finanza pubblica".
    Interessano, al fine della presente impugnativa:
       a)  l'art. 4, comma 11, dove e' stabilito che "per le regioni a
 statuto speciale e per le province autonome di Trento e  Bolzano,  le
 misure  del  20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui
 all'art. 19, primo  comma,  del  d.-l.  28  dicembre  1989,  n.  415,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
 sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per  cento
 e dal 7 per cento";
       b)  l'art.  22,  dove  vengono  disciplinate l'istituzione e la
 tenuta  degli  "albi  dei  beneficiari  di  provvidenze   di   natura
 ecomomica";
       c) l'art. 24, che istituisce "l'anagrafe delle prestazioni".
    Le  disposizioni  appena  enunciate  sono  lesive  della  sfera di
 competenza e di  autonomia,  assegnata  alla  regione  Friuli-Venezia
 Giulia  dagli  artt.  4,  5,  6, 7 e 8 dello Statuto speciale l.c. 31
 gennaio 1963, n. 1) e dal titolo  IV  dello  stesso  statuto:  per  i
 motivi e sotto i profili che si va a precisare.
    II.  -  L'art.  4,  comma  11,  richiamando  le  decurtazioni gia'
 disposte, a decorrere dell'anno 1990, con  l'art.  19  del  d.-l.  28
 dicembre  1989, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28
 febbraio 1990, n. 38), riduce ulteriormente, per le regioni a statuto
 speciale e provincie autonome, le assegnazioni di parte corrente  del
 Fondo sanitario nazionale.
    Per  la  regione Friuli-Venezia Giulia la percentuale di riduzione
 passa, ora, dal 10 al 14 per cento.
    Contro il predetto art. 19  del  d.-l.  n.  415/1989,  la  regione
 Friuli-Venezia  Giulia ed altre regioni a statuto speciale e province
 autonome sollevarono, a  suo  tempo,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  lamentando  che la disciplina impugnata, da un lato,
 lasciava  immutata  la  regolamentazione  del  servizio  sanitario  e
 l'entita' degli oneri e, dall'altro, scaricava il costo della manovra
 finanziaria  sulle  sole  regioni  a  statuto  speciale  e  provincie
 autonome,   con   violazione   dei   principi    costituzionali    di
 ragionevolezza, di autonomia finanziaria e di copertura della spesa.
    Con   sentenza   n.   381/1990,   codesta  ecc.ma  Corte  respinse
 l'impugnativa, ma ebbe cura di osservare, fra l'altro:
      che " .. la  posizione  delle  ricorrenti  muove  dalla  erronea
 convinzione che il d.-l. n. 415 del 1989 abbia provveduto a stabilire
 per  la  finanza  delle  regioni  (e  delle  province)  ad  autonomia
 differenziata un nuovo e definitivo rapporto fra  entrate  e  spese",
 mentre   "in   realta',  ..  le  norme  impugnate  contengono  misure
 provvisorie .. che, comunque, fanno salvi .. i  futuri  aggiustamenti
 che  verranno  definitivamente  apportati a seguito di trattative del
 Governo con le singole regioni (o Province) ..";
      che " .. non  vi  puo'  essere  dubbio  che  ..  la  specialita'
 dell'autonomia deve riflettersi anche sul piano finanziario ..";
      che  "  .. gli strumenti appropriati per stabilire un equilibrio
 tra le risorse finanziarie assegnate alle regioni (e  alle  province)
 ad  autonomia differenziata e i piu' complessi compiti assegnati alle
 medesime sono costituiti dalle norme  di  attuazione  e  dalle  leggi
 previste   dagli   statuti  per  la  revisione  delle  proprie  norme
 finanziarie";
      che  "  .. le disposizioni impugnate rappresentano provvedimenti
 provvisori, contenenti una parte di una globale  manovra  finanziaria
 che  dovra'  essere  compiutamente  realizzata  con  gli  appropriati
 strumenti legislativi ..".
    Con le osservazioni sopra  riprodotte,  codesta  ecc.ma  Corte,  -
 muovendo  dalla  considerazione  che  le  norme impugnate contenevano
 "misure provvisorie",  abbisognevoli  di  "futuri  aggiustamenti"  da
 apportare  "a  seguito  di  trattative  del  governo  con  le singole
 regioni" -, indicava, quali "appropriati strumenti legislativi"  (per
 stabilire  un  equilibrio  fra le risorse finanziarie, assegnate alle
 regioni ed alle  province  ad  autonomia  differenziata,  ed  i  piu'
 complessi  compiti  assegnati  alle medesime), le norme di attuazione
 degli Statuti speciali.
    Ebbene il governo della  Repubblica  non  ha  tenuto  conto  delle
 indicazioni  contenute  nella  sentenza  n. 381/1990. La strada delle
 norme di attuazione non e' stata percorsa. Trattative per la  stesura
 delle  norme  di attuazione non sono state neppure avviate. Le misure
 provvisorie, di cui al citato art. 19,  primo  comma,  del  d.-l.  n.
 415/1989,  sono  rimaste "misure provvisorie" (come la Corte le aveva
 definite)  con  il  diverso  e  piu'  pesante  spessore,  determinato
 dall'aumento della percetuale di riduzione, ivi stabilita.
    Questo   aumento   e',   dunque,  costituzionalmente  illegittimo,
 rispetto  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  sia  perche'  viene
 introdotto mediante uno strumento legislativo non appropriato (cioe',
 diverso dallo strumento delle norme di attuazione), sia perche' nella
 sostanza,  crea  un ingiustificato squilibrio nella finanza di questa
 regione,  recando  grave  alterazione  del  necessario  rapporto   di
 complessiva  corrispondenza che deve sussistere fra bisogni regionali
 ed oneri finanziari per farvi  fronte:  con  violazione  delle  norme
 statutarie,  attributive  di competenze (artt. 4, 5 e 6 dello statuto
 speciale) e del titolo IV stesso statuto.
    III. - L'art. 22 della legge n. 412/1991 obbliga anche le  regioni
 a  statuto  speciale ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei
 soggetti, cui siano stati erogati,  in  ogni  esercizio  finanziario,
 "contributi,  sovvenzioni,  crediti,  sussidi  e  benefici  di natura
 economica a carico dei rispettivi bilanci".
    La disposizione, anche se preordinata "al fine  di  assicurare  la
 trasparenza   dell'attivita'   amministrativa   e   di  favorirne  lo
 svolgimento  imparziale"  (cfr.  art.  22  legge  n.  241/1990),   e'
 manifestamente lesiva della potesta' regionale di auto-organizzazione
 (art. 4 n. 1 dello statuto), imponendo oneri e adempimenti, specifici
 e  puntuali,  che non lasciano alcun spazio al legislatore regionale,
 neppure a livello integrativo e di attuazione.
    Oltre tutto,  questa  invasione  di  competenza  irragionevolmente
 immuta  quanto  disposto  dall'art.  29  della citata legge statale 7
 agosto 1990, n. 241 allo stesso  fine  di  assicurare  trasparenza  e
 svolgimento imparziale dell'azione amministrativa.
    Detto art. 29, infatti, obbliga le regioni a statuto speciale e le
 province  autonome  "ad  adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
 fondamentali contenute nella legge medesima", lasciando, cosi', ampio
 spazio alla potesta' regionale di auto-organizzazione.
    IV. - Rispetto all'art. 24 della  legge  n.  412/1991,  se  ed  in
 quanto  riferibile  anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, valgono
 in via di massima le stesse censure rivolte contro  l'art.  22  della
 stessa legge.
    In  particolare, va poi censurato il terzo comma del medesimo art.
 24, in cui si prescrive che "entro il 30 aprile 1992, il Ministro per
 la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare  al
 documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli
 obbiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi".
    Con  questa  previsione del terzo comma (sempre se riferibile alla
 regione Friuli-Venezia Giulia) viene attribuito al  Ministro  per  la
 funzione  pubblica,  sostanzialmente,  il potere di interferire nella
 organizzazione della regione stessa e nello  svolgimento  dell'azione
 amministrativa  regionale, mediante una inammissibile limitazione del
 tipo e del numero  degli  incarichi.  E  tutto  cio'  con  violazione
 dell'art. 4 n. 1 dello statuto speciale.
   Per le considerazioni suesposte che si fa riserva di illustrare, di
 precisare  e  di  integrare  nel  corso  del  giudizio, si chiede che
 l'ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre
 1991,  n.  412,  per  quanto attiene all'aumento, ivi previsto, della
 percentuale  di  riduzione  per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
 nonche'  la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 e dell'art. 24
 della stessa legge nelle parti in cui siano  riferibili  alla  stessa
 regione.
      Trieste - Roma, addi' 28 gennaio 1992
                          Avv. Gaspare PACIA

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