N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 1991
N. 54 Ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Torsi Deanna ed altri Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia' escussi dalla p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermita' o irreperibilita' del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini - Compressione del diritto alla prova per il p.m. - Conseguente violazione del principio dell'obbligatorita' dell'azione penale. (C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195, terzo comma, stesso codice). (Cost., artt. 3, 24 e 112).(GU n.7 del 12-2-1992 )
IL PRETORE Nel procedimento a carico di Torsi Deanna, Del Pace Antonio, Viglione Giuseppe, imputati del reato di cui agli artt. 81 e 648 del codice penale; sulla richiesta del p.m. ex art. 493, primo e terzo comma, del c.p.p. di assumere quale testimone nel presente dibattimento il m.llo Di Biase Francesco "in sostituzione del teste Bartolini Bartolino", sulla seguente circostanza "indagini che hanno consentito di stabilire chi pose all'incasso il titolo sottratto a Zanetti e da chi tale persona aveva ricevuto il titolo"; Sentiti i difensori degli imputati; O S S E R V A Va premesso che il p.m. ha specificato la richiesta di prova di cui sopra indicando che il teste provvide in data 10 dicembre 1987 ad assumere a sit. Bartolini Bartolino e sulla base delle dichiarazioni del medesimo individuo la persona che aveva posto all'incasso il titolo di cui all'imputazione (lo stesso Bartolini) e colui che aveva avuto in precedenza la detenzione dell'assegno (l'imputata Torsi Deanna). Deve darsi per scontato, sulla base dell'esposizione introduttiva del p.m. che le indagini preliminari hanno consentito di acquisire elementi probatori a carico dei prevenuti e che di tale apparato probatorio la deposizione di cui e' richiesta l'assunzione costituisce parte essenziale, altrimenti risultando impossibile provare gli elementi costitutivi del reato contestato al capo C) della rubrica alla Torsi. Si deve ancora aggiungere che nella lista depositata ex art. 468 e 567 del c.p.p. il p.m. aveva originariamente indicato il Bartolini ed e' stato acquisito certificato di morte del medesimo recante la data 9 settembre 1991: e' ovviamente da presumere che dagli atti del p.m. la circostanza del decesso del teste sia emersa solo successivamente alla formazione della lista testimoniale. Tanto premesso, si deve rilevare che l'art. 195, quarto comma, del c.p.p. fa divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. Non vi e' quindi dubbio che la prova testimoniale, cosi' come richiesta, non puo' essere ammessa da questo giudice sulla base della normativa vigente. Peraltro ritiene questo giudicante che il divieto normativo di cui sopra, nella misura in cui esclude ogni possibilita' degli ufficiali ed agenti di p.g. di riferire in ordine alle dichiarazioni ad essi rese da persone informate dei fatti, anche in ipotesi cosi' particolare come quella in esame (in cui l'esame del teste "diretto" risulta impossibile per fatto sopravvenuto), non sia razionalmente giustificato e contrasti con il sistema costituzionale. Occorre tener presente che alla p.g. incombe l'obbligo istituzionale di riferire la notizia di reato, assicurare le fonti di prova, identificare l'autore del reato, assumere informazioni da tutti coloro che possono riferire circostanze utili. L'attivita' della p.g. e' svolta in rapporto di disponibilita' e subordinazione rispetto alla autorita' giudiziaria inquirente giusto il disposto degli artt. 58 e 59 del c.p.p. Cio' considerato, non appare razionale la "discriminazione" degli ufficiali ed agenti di p.g. rispetto agli altri testimoni (per i quali vale il disposto dell'art. 195, primo e terzo comma, del c.p.p.). La testimonianza de relato dell'ufficiale di p.g. non pare discostarsi sostanzialmente da quella di qualsiasi privato che ebbe ad apprendere fatti percepiti da testimoni diretti. La diversa disciplina in relazione alle due categorie di soggetti-testimoni sembra violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione (secondo quanto d'altronde anche altra a.g. ha rilevato: cfr. ad es. pretore Venezia ord. 16 maggio 1991, in proc. contro Damo e altri). Inoltre va segnalato che il divieto ex art. 195, quarto comma, del c.p.p., costituendo un ostacolo di fatto insormontabile all'accertamento giudiziario della verita', lede inevitabilmente la posizione del p.m., il cui diritto alla prova come quello delle altre parti processuali deve ritenersi anche costituzionalmente garantito. Si ritiene che la norma processuale citata possa essere censurata, sulla base delle considerazioni esposte, per violazione del disposto degli artt. 24 e 112 della Carta costituzionale, non potendosi scindere il principio della obbligatorieta' dell'azione penale dal diritto alla prova in riferimento al fatto-reato (prova compromessa per evento imprevedibile e non imputabile al p.m. medesimo).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., in relazione all'art. 195, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui e' fatto divieto agli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni anche nelle ipotesi in cui la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermita' o irriperibilita'; Ordina la sospensione del giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Pistoia, addi' 8 ottobre 1991 Il pretore: PERINI 92C0141