N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 1991

                                 N. 54
     Ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal pretore di Pistoia nel
         procedimento penale a carico di Torsi Deanna ed altri
 Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia'
    escussi dalla p.g. - Divieto di testimonianza indiretta  solo  per
    gli  agenti  e  gli  ufficiali  di  p.g.  anche  in caso di morte,
    infermita'  o  irreperibilita'  del  teste  -  Irragionevolezza  -
    Lesione  del principio di eguaglianza tra cittadini - Compressione
    del  diritto  alla  prova per il p.m. - Conseguente violazione del
    principio dell'obbligatorita' dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195,
    terzo comma, stesso codice).
 (Cost., artt. 3, 24 e 112).
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                              IL PRETORE
    Nel procedimento a carico  di  Torsi  Deanna,  Del  Pace  Antonio,
 Viglione  Giuseppe, imputati del reato di cui agli artt. 81 e 648 del
 codice penale; sulla richiesta del p.m. ex art. 493,  primo  e  terzo
 comma,   del   c.p.p.   di  assumere  quale  testimone  nel  presente
 dibattimento il m.llo Di Biase Francesco "in sostituzione  del  teste
 Bartolini  Bartolino", sulla seguente circostanza "indagini che hanno
 consentito di stabilire chi pose all'incasso il  titolo  sottratto  a
 Zanetti e da chi tale persona aveva ricevuto il titolo";
    Sentiti i difensori degli imputati;
                             O S S E R V A
    Va  premesso  che  il p.m. ha specificato la richiesta di prova di
 cui sopra indicando che il teste provvide in data 10 dicembre 1987 ad
 assumere a sit. Bartolini Bartolino e sulla base delle  dichiarazioni
 del  medesimo  individuo  la  persona  che aveva posto all'incasso il
 titolo di cui all'imputazione (lo stesso Bartolini) e colui che aveva
 avuto in precedenza  la  detenzione  dell'assegno  (l'imputata  Torsi
 Deanna).
    Deve  darsi per scontato, sulla base dell'esposizione introduttiva
 del p.m. che le indagini preliminari hanno  consentito  di  acquisire
 elementi  probatori  a  carico  dei  prevenuti e che di tale apparato
 probatorio  la  deposizione  di   cui   e'   richiesta   l'assunzione
 costituisce   parte  essenziale,  altrimenti  risultando  impossibile
 provare gli elementi costitutivi del  reato  contestato  al  capo  C)
 della rubrica alla Torsi.
    Si deve ancora aggiungere che nella lista depositata ex art. 468 e
 567 del c.p.p. il p.m. aveva originariamente indicato il Bartolini ed
 e'  stato acquisito certificato di morte del medesimo recante la data
 9 settembre 1991: e' ovviamente da presumere che dagli atti del  p.m.
 la  circostanza del decesso del teste sia emersa solo successivamente
 alla formazione della lista testimoniale.
    Tanto premesso, si deve rilevare che l'art. 195, quarto comma, del
 c.p.p. fa divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria  di
 deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni.
    Non  vi  e'  quindi  dubbio  che la prova testimoniale, cosi' come
 richiesta, non puo' essere ammessa da questo giudice sulla base della
 normativa vigente. Peraltro ritiene questo giudicante che il  divieto
 normativo di cui sopra, nella misura in cui esclude ogni possibilita'
 degli  ufficiali  ed  agenti  di  p.g.  di  riferire  in  ordine alle
 dichiarazioni ad essi rese da persone informate dei fatti,  anche  in
 ipotesi  cosi'  particolare  come quella in esame (in cui l'esame del
 teste "diretto" risulta impossibile per fatto sopravvenuto), non  sia
 razionalmente giustificato e contrasti con il sistema costituzionale.
    Occorre   tener   presente   che   alla   p.g.  incombe  l'obbligo
 istituzionale di riferire la notizia di reato, assicurare le fonti di
 prova, identificare l'autore  del  reato,  assumere  informazioni  da
 tutti  coloro  che  possono  riferire  circostanze utili. L'attivita'
 della p.g. e' svolta in rapporto di disponibilita'  e  subordinazione
 rispetto  alla  autorita'  giudiziaria  inquirente giusto il disposto
 degli artt. 58 e 59 del c.p.p.
    Cio' considerato, non appare razionale la "discriminazione"  degli
 ufficiali  ed  agenti  di  p.g.  rispetto agli altri testimoni (per i
 quali vale il disposto  dell'art.  195,  primo  e  terzo  comma,  del
 c.p.p.).  La  testimonianza de relato dell'ufficiale di p.g. non pare
 discostarsi sostanzialmente da quella di qualsiasi privato  che  ebbe
 ad  apprendere  fatti  percepiti  da  testimoni  diretti.  La diversa
 disciplina in relazione  alle  due  categorie  di  soggetti-testimoni
 sembra  violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
 Costituzione (secondo quanto d'altronde anche altra a.g. ha rilevato:
 cfr. ad es. pretore Venezia ord. 16 maggio 1991, in proc. contro Damo
 e altri).
    Inoltre va segnalato che il divieto ex art. 195, quarto comma, del
 c.p.p.,   costituendo   un   ostacolo   di    fatto    insormontabile
 all'accertamento  giudiziario  della verita', lede inevitabilmente la
 posizione del p.m., il cui diritto alla prova come quello delle altre
 parti processuali deve ritenersi anche costituzionalmente  garantito.
 Si  ritiene  che  la norma processuale citata possa essere censurata,
 sulla base delle considerazioni esposte, per violazione del  disposto
 degli  artt.  24  e  112  della  Carta  costituzionale, non potendosi
 scindere il principio della obbligatorieta'  dell'azione  penale  dal
 diritto  alla  prova in riferimento al fatto-reato (prova compromessa
 per evento imprevedibile e non imputabile al p.m. medesimo).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara di ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma,
 del c.p.p., in relazione all'art. 195, terzo comma, del c.p.p., nella
 parte  in  cui  e'  fatto divieto agli ufficiali ed agenti di p.g. di
 deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da  testimoni  anche
 nelle   ipotesi   in   cui  la  testimonianza  diretta  sia  divenuta
 impossibile per morte, infermita' o irriperibilita';
    Ordina la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
      Pistoia, addi' 8 ottobre 1991
                          Il pretore: PERINI

 92C0141