N. 39 SENTENZA 22 gennaio - 5 febbraio 1992

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Trasporto - Trasportatori di cose per conto terzi - Regione Sicilia -
 Contributi  -  Riscossione - Albo nazionale (tenuta) - Determinazione
 della misura e modalita' del versamento dei contributi - Attribuzioni
 della regione limitate alle comunicazioni e ai  trasporti  in  ambito
 regionale  -  Spettanza  allo Stato - Annullamento della circolare n.
 8588 del 31 dicembre 1990 dell'assessorato al turismo,  comunicazioni
 e trasporti della regione siciliana
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri notificato il 9 agosto 1991, depositato in Cancelleria il 19
 agosto  successivo,  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito
 della nota n. 8588 del 31  dicembre  1990  emessa  dall'Assessore  ai
 trasporti,  concernente il versamento dei contributi per l'iscrizione
 nell'albo degli autotrasportatori ed iscritto al n. 37  del  registro
 conflitti 1991;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione  Sicilia  e  l'Avvocato
 dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, l'Assessorato del
 turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione  siciliana
 disponeva  il  versamento  al  bilancio  regionale  del contributo di
 iscrizione  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  per  conto
 terzi.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  proposto  conflitto  di
 attribuzione  avverso  tale  atto, chiedendo dichiararsi che spettano
 unicamente allo Stato la funzione di tenuta dell'albo nazionale degli
 autotrasportatori di cose per conto terzi, la funzione di riscossione
 del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6  giugno  1974,  n.
 298, e la funzione di determinazione della misura di detto contributo
 e   delle   modalita'   del   suo  versamento.  Ha  chiesto  altresi'
 l'annullamento della nota 31  dicembre  1990  n.  8588  che  ha  dato
 origine al conflitto.
    Nel  ricorso  si  osserva  che la legge 6 giugno 1974, n. 298, nel
 corso degli anni modificata in piu' disposizioni (e, da  ultimo,  con
 il  d.-l.  6 febbraio 1987, n. 16 conv. nella legge 30 marzo 1987, n.
 132),  ha  istituito   "presso   il   ministero   dei   trasporti   e
 dell'aviazione  civile"  l'albo  nazionale  ora detto ed ha riservato
 l'attivita' dell'autotrasporto  agli  iscritti  all'albo,  prevedendo
 anche   la   repressione   penale  dell'esercizio  abusivo  di  detta
 attivita'. Il contributo, previsto dall'art. 63 della citata legge n.
 298 del 1974, e' espressamente finalizzato a "far fronte alle  spese"
 occorrenti  per  la  formazione  e  la tenuta dell'albo, ossia per lo
 svolgimento    delle    attivita'     amministrative     (iscrizione,
 cancellazione, ecc.) e per il funzionamento dell'apparato creato allo
 scopo.
    Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di
 venticinque  membri,  uno dei quali in rappresentanza delle regioni a
 statuto speciale.
    In  ordine al riparto delle funzioni tra Stato e Regione Sicilia -
 osserva il ricorrente - l'art. 17 lett. a dello Statuto si  riferisce
 a  "trasporti  regionali  di  qualsiasi  genere",  espressione questa
 ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953,  n.  1113  (prima  e
 dopo  la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Con
 riguardo ai servizi pubblici di trasporto,  l'art.  4,  primo  comma,
 della  citata normativa di attuazione considera regionali quelli "che
 si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione".
    Ad avviso del ricorrente, deve ritenersi spettare  allo  Stato  la
 tenuta  dell'albo  "nazionale"  ancorche'  formato da un "insieme" di
 albi provinciali.
    2. - Si e'  costituita  la  Regione  siciliana,  che  ha  eccepito
 anzitutto l'inammissibilita' del ricorso per conflitto, essendo stato
 proposto tardivamente, attesa la natura meramente esecutiva dell'atto
 impugnato rispetto alla normativa di bilancio non impugnata.
    Quanto  al merito, peraltro, la materia trattata nella circolare -
 si osserva ancora nell'atto di costituzione - riguarda  i  "trasporti
 regionali  di  qualsiasi genere", materia di competenza regionale, ai
 sensi dell'art. 17 dello Statuto siciliano cui  si  richiama,  a  sua
 volta,  l'art. 20 del medesimo Statuto, nel quale e' affermato che il
 presidente e gli assessori regionali "svolgono le funzioni  esecutive
 ed  amministrative  concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e
 17", per le quali "sono responsabili di tutte le loro  funzioni"  ...
 "di fronte all'Assemblea regionale".
    L'art.  63 della legge n. 298 del 1974 ha disposto l'utilizzazione
 dei contributi per la iscrizione all'albo degli autotrasportatori per
 la copertura  delle  spese  derivanti  dall'applicazione  dell'intero
 titolo  I  della  stessa  legge,  con  la conseguente devoluzione dei
 contributi stessi, per la maggior  parte  del  loro  ammontare,  alle
 spese di funzionamento dei comitati provinciali.
    3.  - Per il Presidente del Consiglio, L'Avvocatura generale dello
 Stato ha depositato memoria, con cui contesta l'inammissibilita'  del
 ricorso dedotta dalla Regione Sicilia.
    La  legge  di  bilancio  -  si  osserva - reca soltanto "stime" di
 entrate e non puo' quindi costituire  credito  in  capo  al  soggetto
 pubblico, ne' condiziona in alcun modo il sorgere dei crediti stessi.
    La mera iscrizione di una entrata attesa e stimata non puo' dunque
 rilevare al fine della decorrenza del termine per la proposizione del
 ricorso per conflitto di attribuzione.
    Nel   merito,  l'Avvocatura  ribadisce  quanto  gia'  esposto  nel
 ricorso,  sottolineando  l'illegittimita'  della  procedura   seguita
 dall'Assessorato regionale.
    4.  -  Ha  depositato memoria anche la Regione siciliana, la quale
 precisa  taluni  elementi  di   fatto   considerati   rilevanti,   in
 particolare affermando che prima di emanare la circolare impugnata la
 Regione   stessa   aveva   chiesto   alla  direzione  generale  della
 motorizzazione   civile   presso   il   ministero    dei    trasporti
 l'accreditamento  delle somme versate per gli anni 1988 e 1989, senza
 ricevere alcuna risposta.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto  ricorso
 per  conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,
 impugnando la circolare  n.  8588  del  31  dicembre  1990,  con  cui
 l'assessorato  del  turismo,  delle  comunicazioni e dei trasporti ha
 disposto  il  versamento  al  bilancio  regionale  del  contributo di
 iscrizione degli autotrasportatori di cose per conto  terzi  all'albo
 nazionale.  Il  ricorrente  chiede  che  l'atto sia annullato, previa
 dichiarazione che spettano allo Stato la tenuta  di  detto  albo,  la
 riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno
 1974,  n.  298,  nonche'  la  determinazione  della  misura  di detto
 contributo e delle modalita' del suo versamento.
    La Regione siciliana eccepisce  anzitutto  l'inammissibilita'  del
 ricorso.  Nel merito, sostiene che la circolare riguarda i "trasporti
 regionali di qualsiasi genere", materia da ritenersi attribuita  alla
 sua competenza.
    2. - L'eccezione di inammissibilita' va rigettata.
    Ad  avviso  della  parte  resistente, le istruzioni emanate per il
 versamento  alla  Regione  siciliana  del  contributo  di  iscrizione
 all'albo  nazionale  degli  autotrasporti  di  merci  per conto terzi
 traggono origine dal  bilancio  regionale,  approvato  con  legge  26
 gennaio 1991, n. 6.
    L'odierno  conflitto  sarebbe  tardivo,  data  la natura meramente
 esecutiva della circolare rispetto alla normativa  di  bilancio,  non
 impugnata tempestivamente.
    In  effetti  lo  stato  di  previsione  dell'entrata della Regione
 siciliana per l'anno finanziario 1991  reca,  al  capitolo  1962,  la
 denominazione  "Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per
 conto terzi per l'iscrizione all'albo  nazionale".  La  normativa  di
 riferimento  e'  indicata nella legge n. 298 del 1974 e nel d.P.R. n.
 485 del 1981.
    Peraltro la legge di bilancio, conformemente alla  sua  natura  di
 documento  contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate
 e di uscite, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato;  essa
 non  ha  quindi  attitudine  a determinare il sorgere di diritti e di
 obblighi nei rapporti  esterni.  Ne  consegue  che  l'iscrizione  nel
 bilancio  di  una  entrata non puo' rilevare ai fini della decorrenza
 del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione.
    3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
    E' di tutta evidenza che con la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,
 istitutiva  dell'albo  nazionale  degli autotrasportatori di cose per
 conto terzi, si e' inteso creare un servizio unitario,  destinato  ad
 assicurare  che  sull'intero  territorio  nazionale  le imprese siano
 ammesse ad  operare  nel  settore  quando,  sulla  base  di  uniformi
 criteri,  risultino  dotate  di  mezzi  tecnici ed economici adeguati
 all'attivita' da svolgere (art. 13).
    Non contrasta certo con detta finalita'  il  fatto  che  rilevanti
 attribuzioni   siano   state   affidate  ai  comitati  provinciali  e
 regionali. Il decentramento e' stato infatti disposto allo  scopo  di
 semplificare  e  accelerare  le operazioni relative alla istruzione e
 alla valutazione delle domande di iscrizione nonche' di realizzare la
 tenuta aggiornata degli elenchi provinciali degli iscritti. Ma questi
 albi locali non hanno una  loro  distinta  e  autonoma  funzione,  in
 quanto "nel loro insieme formano l'albo nazionale" (art. 1).
    L'esistenza  di  uno  specifico  interesse  statale a disciplinare
 l'attivita'  di  autotrasporto,  secondo  regole  valide  sull'intero
 territorio nazionale, e' connesso alla natura di detta attivita', che
 non sarebbe conveniente, sul piano funzionale ed economico, contenere
 in circoscritti ambiti territoriali.
    Del  resto,  a  conferma  della  intrinseca tendenza espansiva del
 servizio di autotrasporto e del connesso  interesse  ultralocale,  va
 ricordato  che  la  disciplina  nazionale si ricollega alla normativa
 comunitaria: del che e' prova, da ultimo, la direttiva del  Consiglio
 delle  Comunita'  europee  n.  438 del 21 giugno 1989, cui si e' data
 attuazione col decreto del Ministro per i trasporti 16  maggio  1991,
 n. 198.
    Su  questa  disciplina  non  puo'  dunque  interferire  la Regione
 siciliana,  il  cui  ambito  di  attribuzioni   e'   limitato,   come
 chiaramente   enuncia   l'art.   17  dello  Statuto  regionale,  alle
 comunicazioni e ai trasporti regionali.
    Si deve, di conseguenza, dichiarare che  spettano  allo  Stato  le
 attribuzioni   relative  alla  riscossione  del  contributo  previsto
 dall'art. 63 della  legge  6  giugno  1974,  n.  298  e  va,  quindi,
 annullata  la  circolare  della  Regione  siciliana  n.  8588  del 31
 dicembre 1990.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spettano allo  Stato  le  attribuzioni  relative  alla
 riscossione    del    contributo   di   iscrizione   all'albo   degli
 autotrasportatori di cose per  conto  terzi,  previsto  dall'art.  63
 della  legge  6  giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale
 degli autotrasportatori di cose per  conto  terzi;  disciplina  degli
 autotrasporti  di  cose  e  istituzione  di  un  sistema di tariffe a
 forcella per i trasporti di merci su strada); di conseguenza;
    Annulla la  circolare  n.  8588  del  31  dicembre  1990,  emanata
 dall'Assessorato  del  turismo,  delle  comunicazioni e dei trasporti
 della Regione siciliana.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0146