N. 43 SENTENZA 22 gennaio - 5 febbraio 1992

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita'   pubblica   -  Regione  Toscana  -  UU.SS.LL.  -  Commissari
 straordinari - Nomina in sostituzione degli organi regionali - Potere
 sostitutivo   -   Esercizio   -   Richiamo   alla   declaratoria   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, del d.-l. n.
 35/1991  (sentenza  n.  386/1991)  - Non spettanza al commissario del
 Governo presso la regione Toscana - Annullamento
 del provvedimento prot. 4.14.14/5-907/1991 del 26 giugno 1991
(GU n.7 del 12-2-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Toscana notificati  il
 4 e 18 luglio 1991, depositati in Cancelleria il 22 e 31 luglio 1991,
 per  conflitti  di attribuzione sorti a seguito del provvedimento del
 Commissario del governo prot. 4.14.14/5-907/91 del 26 giugno 1991 con
 cui, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.
 35 conv. in legge n. 111 del 1991,  i  dott.ri  Renato  De  Carlo  ed
 Enrico  Giolli  sono  stati nominati, rispettivamente, amministratori
 straordinari delle Uu.ss.ll. n. 32 Amiata e  n.  11  Mugello  Val  di
 Sieve  ed  iscritti  rispettivamente  ai  nn.  35  e  36 del registro
 conflitti 1991;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorsi notificati, rispettivamente, il 4 ed il 18 luglio
 1991,  la  Regione  Toscana  ha  impugnato  due   provvedimenti   del
 Commissario  del  governo  -  in  data  26 giugno 1991 - di nomina di
 amministratori straordinari di unita' sanitarie locali ai  sensi  del
 d.-l.  6  febbraio  1991,  n. 35, conv. nella legge 4 aprile 1991, n.
 111.
    Nei ricorsi si espone che l'ora detto Commissario aveva provveduto
 a tali nomine in quanto  quelle  effettuate  dalla  Giunta  regionale
 erano    state    annullate    dalla    Commissione    di   controllo
 sull'amministrazione regionale. Secondo la regione, i  provvedimenti,
 cosi'  adottati, avrebbero violato le competenze regionali in materia
 di assistenza sanitaria, nonche' i princi'pi generali in  materia  di
 controlli sostitutivi sugli atti amministrativi regionali.
    Si  deduce  al  riguardo  che  l'art.  1  del d.-l. n. 35 del 1991
 prevedeva che  la  nomina  degli  amministratori  straordinari  delle
 unita' sanitarie locali dovesse avvenire, entro un termine perentorio
 (il 15 giugno 1991), da parte delle regioni e che, in caso di mancata
 nomina  entro  tal  termine,  dovesse  provvedervi il Commissario del
 governo.
    Rileva inoltre il ricorso che alla mancata nomina -  espressamente
 prevista dall'art. 1 cit. - non puo' essere equiparato l'annullamento
 della  nomina  tempestivamente effettuata, con la conseguenza che gli
 atti impugnati sarebbero illegittimi, essendo  stati  emanati  al  di
 fuori  dall' ipotesi in relazione alla quale il potere sostitutivo e'
 stato attribuito al Commissario del governo.
    La difesa della regione sostiene che la norma attributiva di detto
 potere non e' suscettibile di applicazione  analogica,  tenuto  conto
 del  carattere  eccezionale  della  potesta' sostitutiva attribuita a
 organi   dello   Stato   in   materia   di    competenze    regionali
 costituzionalmente garantite.
    Ricordata  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  al  riguardo, la
 regione  afferma  che  le   condizioni   di   legittimita'   inerenti
 all'attribuzione  di  tali  poteri  sostitutivi debbono essere tenute
 presenti nell'interpretazione delle norme che li prevedono.
    In particolare sottolinea che, secondo i principi enunciati  dalla
 giurisprudenza   costituzionale,   detti   poteri  sono  correlati  a
 comportamenti omissivi, dai quali e' concettualmente e giuridicamente
 differenziata l'ipotesi in cui l'atto che la regione  doveva  emanare
 sia stato tempestivamente emanato, ma sia stato poi annullato in sede
 di  controllo.  Inoltre,  una  interpretazione che equiparasse le due
 situazioni, porrebbe la norma  in  contrasto  con  l'art.  97  Cost.,
 poiche'   l'intervento   sostitutivo   del  Commissario  del  governo
 conseguirebbe ad un atto di annullamento disposto da  un  organo  (la
 Commissione  di  controllo)  del  quale il Commissario del governo e'
 presidente, con una commistione di ruoli contraria al  principio  del
 buon andamento della pubblica amministrazione.
    Nel  ricorso  si  sottolinea,  infine,  che  i  poteri sostitutivi
 debbono essere  esercitati  nel  rispetto  del  principio  di  "leale
 cooperazione",  mentre  cio'  nel  caso  di  specie  non e' avvenuto,
 poiche' il Commissario  del  governo,  senza  alcuna  intesa  con  la
 regione,  ha  esercitato  i poteri sostitutivi nello stesso giorno in
 cui sono stati annullati i  provvedimenti  regionali  di  nomina.  In
 proposito  la  regione deduce che l'art. 1 del d.-l. n. 35 del 1991 -
 interpretato  in  conformita'  dei  principi  costituzionali  -  deve
 ritenersi  imponga  modalita'  di  collaborazione  con la regione, da
 esplicarsi nella forma dell'intesa,  le  quali  non  potevano  essere
 legittimamente eluse.
    2.  -  Dinanzi  a  questa Corte si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato, deducendo  che  col  conflitto  la  regione,  nella  sostanza,
 contesta - sia pure sotto il profilo interpretativo - la legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma ottavo, del d.-l. n. 35 del 1991,
 cosi' come convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La questione
 sarebbe, pertanto, inammissibile.
    Nel  merito  l'Avvocatura generale dello Stato rileva che nel caso
 di specie non si e' trattato di applicazione analogica  dell'art.  1,
 comma  ottavo,  suddetto,  poiche' l'annullamento dell'atto di nomina
 comporta la mancanza della nomina entro  il  termine  assegnato  alla
 regione.
    Conclude,   pertanto,   chiedendo  che  il  ricorso  sia  comunque
 rigettato.
    Con memoria depositata il 4 dicembre 1991, la Regione  Toscana  ha
 dedotto che, dopo la proposizione dei ricorsi e il deposito dell'atto
 di  costituzione da parte dell'Avvocatura dello Stato, questa Corte -
 con sentenza  n.  386  del  1991  -  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  commi  settimo  e  ottavo, del d.-l. 6
 febbraio 1991, n. 35, nel testo di cui  alla  legge  di  conversione,
 nelle  parti in cui attribuiscono al Commissario del governo i poteri
 sostitutivi ivi  previsti.  Ha  insistito,  pertanto,  nelle  proprie
 precedenti  conclusioni,  sostenendo che in base alla citata sentenza
 deve ritenersi ormai privo di ogni fondamento il  potere  sostitutivo
 esercitato con gli atti impugnati.
                        Considerato in diritto
    1.   -   I   ricorsi   hanno  per  oggetto  l'impugnativa  di  due
 provvedimenti di analogo contenuto e sono  stati  proposti  deducendo
 profili  d'illegittimita'  in  tutto simili. I relativi giudizi vanno
 pertanto riuniti per essere definiti con un'unica sentenza.
   2. - Questa Corte e' chiamata a  decidere  se  i  provvedimenti  di
 nomina,  da  parte  del  Commissario  del  governo  presso la Regione
 toscana, di  due  amministratori  straordinari  di  unita'  sanitarie
 locali  -  nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 1
 del d.-l. n. 35 del 1991, nel testo di cui alla legge di  conversione
 4  aprile  1991,  n.  111  - a seguito dell'annullamento delle nomine
 effettuate dalla regione, violino le competenze regionali, in materia
 di assistenza sanitaria, nonche'  i  principi  generali  in  tema  di
 controlli sostitutivi sugli atti amministrativi regionali, in quanto:
 a)  sarebbero  stati emanati al di fuori della previsione dell'art. 1
 del d.-l. n. 35 del  1991  cit.,  che  si  riferisce  all'ipotesi  di
 mancata   nomina,   entro   il   termine   previsto,  dei  commissari
 straordinari da parte della regione e tale norma non  e'  applicabile
 nell'ipotesi di annullamento di nomine tempestivamente effettuate; b)
 sarebbero  stati  comunque emanati senza alcuna forma d'intesa con la
 regione; c) sarebbero, in ogni modo, illegittimi, per la sopravvenuta
 declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1 del d.-l. n.  35  del
 1991  nel  testo di cui alla legge di conversione, nella parte in cui
 attribuiva al Commissario del governo i poteri  sostitutivi  previsti
 ai commi settimo e ottavo.
    3.  -  I  ricorsi  vanno  accolti  in  relazione  a  tale  ultimo,
 assorbente profilo.
    Invero, in ordine alla nomina dei  commissari  straordinari  delle
 unita' sanitarie locali, l'art. 1, comma ottavo, del d.-l. 6 febbraio
 1991,  n.  35,  nel  testo  di cui alla legge di conversione 4 aprile
 1991, n. 111, aveva  disposto  che  gli  amministratori  straordinari
 dovessero  essere  scelti,  entro  il  15 giugno 1991, tra i soggetti
 indicati dal comitato di garanti, che all'uopo doveva proporre almeno
 una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al  precedente
 comma  settimo.  Nel  caso  che,  per  indisponibilita'  dei soggetti
 indicati  nella  terna  o  per  altri  motivi,  non  fosse  possibile
 effettuare la scelta  dell'amministratore  straordinario  nell'ambito
 della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o
 della  provincia  autonoma  era  tenuta  a  deliberare la nomina, con
 provvedimento motivato, scegliendo nominativi compresi  nel  predetto
 elenco.  Qualora  il  comitato  di garanti non formulasse la proposta
 entro  il  termine  suindicato,  alla  nomina   doveva   provvedersi,
 designando  un  soggetto inserito nel menzionato elenco, prescindendo
 dalla proposta. In caso di mancata nomina da parte  delle  regioni  o
 delle province autonome entro il termine, ad essa doveva procedere il
 Commissario del governo.
    Poiche'  nelle materie di competenza regionale, poteri sostitutivi
 possono essere attribuiti solo ad organi di governo - e tali non sono
 i Commissari governativi presso le  regioni  a  statuto  ordinario  -
 questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  386  del  17  ottobre 1991, ha
 dichiarato l'illegittimita' del suddetto art. 1,  comma  ottavo,  del
 d.-l.  n.  35 del 1991, come modificato dalla legge di conversione n.
 111 del 1991.
    In   conseguenza    di    tale    declaratoria    d'illegittimita'
 costituzionale,  i  Commissari del governo non sono piu' titolari del
 potere sostitutivo, di cui e' questione. Viene, dunque, a mancare  il
 fondamento  (con la possibilita' di ulteriore adozione) di atti, come
 quelli in questione.
    Gli  impugnati  provvedimenti  di  nomina   degli   amministratori
 straordinari delle unita' sanitarie locali - adottati dal Commissario
 del  governo  presso la Regione toscana, in sostituzione degli organi
 regionali - sono pertanto illegittimi e vanno annullati,  per  essere
 stati emanati da autorita' sprovvista di potere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  ricorsi,  dichiara  che  non  spetta al Commissario del
 Governo  presso  la  Regione  Toscana  di   nominare   i   commissari
 straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali, in sostituzione degli
 organi regionali e pertanto annulla i provvedimenti  del  Commissario
 del governo presso detta regione, indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0150